Sopralluoghi e riunione periodica per la sicurezza sul lavoro

I due temi sono interdipendenti, cioè non c’è riunione periodica senza sopralluogo. Allo stesso tempo, sono due temi molto dinamici.

Danilo Rigoli 30/10/18

I due argomenti che tratteremo in questo scritto sono molto importanti a tal punto che “rendono vivo” il lavoro del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito SPP). Infatti, come il Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR), è un “work in progress”, anche questi due momenti (sopralluogo e riunione periodica) sono dotati di una mutevole dinamicità che affina la metodica della sicurezza creando, tra l’altro, un sistema prevenzionistico finalizzato a ridurre il rischio e, quindi, il numero d’infortuni.

I temi in questione sono interdipendenti uno dall’altro, o meglio non vi può essere riunione periodica senza il sopralluogo preliminare [1]. Da ultimo, vorrei dare un consiglio per chi inizia questo lavoro, soprattutto nel gestire un incontro. Proporrei di affinare quelle tecniche di comunicazione per “tenere le fila” della riunione periodica o di qualsiasi momento di confronto che si concretizza nelle varie modalità di comunicazione verbale e/o non verbale e di come si deve parlare in pubblico [2].

Infatti, ho trovato un ottimo ausilio nei testi riportati in nota, che invito a leggere.

I sopralluoghi sui luoghi di lavoro (cenni)

L’art. 25, n.1, lett. l) recita: …. (omissis)…(il medico competente n.d.r.) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi…. (omissis)..”.

Tra le varie incombenze del Medico Competente (di seguito MC), come cennato sopra, troviamo i sopralluoghi che sono destinati a individuare, oltre ai rischi anche altre problematiche inerenti all’igiene, anche altre situazioni da risolvere nell’interesse dei lavoratori. Il sopralluogo è l’attività specifica che permette al MC di contribuire alla redazione e/o all’aggiornamento del DVR e alla promozione di iniziative di miglioramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Quindi il sopralluogo, come la riunione periodica, dovrà essere svolto alla presenza diretta del DL o di una persona delegata dallo stesso; inoltre, dovranno essere presenti, oltre al già citato MC, anche altre figure come: Dirigenti, RSPP, RLS.

Mi piace definire il sopralluogo come una “riunione itinerante” dove, nel visitare i locali, se ne evidenziano le criticità e viene formata una scheda per ogni locale con su riportati i rischi e le altre situazioni da risolvere che, unitamente alle altre, andrà a far parte integrante del DVR.

Inoltre, faccio presente che, come detto in premessa, il sopralluogo è propedeutico alla riunione periodica e gli esiti dello stesso, opportunamente verbalizzati, dovranno poi essere attestati dal MC attraverso l’elaborazione di una relazione o formalmente relazionati all’interno della riunione ex art.35, D.L.vo 81/2008.

Leggi anche Sicurezza sul lavoro: ecco l’organigramma

La riunione periodica come momento di confronto

La riunione periodica è disciplinata dall’art.35 del D.L.vo 81/2008, essa è un momento partecipativo dove si “mettono sul tavolo” tutte le problematiche inerenti alla sicurezza, le proposte e i modi per risolverle e tutto ciò che può essere d’aiuto al sistema, sino ad arrivare a formare le cd. “buone prassi” che sono, come afferma l’INAIL, ricalcando l’art.2, n.1, lettera v) del D.L.vo cit.,  soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Questa riunione, per esperienza personale, non dovrà essere percepita come un momento di scontro con gli altri attori (parti sindacali soprattutto), ma di incontro costruttivo.

Bisognerà lasciare da parte pregiudizi e si dovrà intraprendere, tutti insieme, un percorso costruttivo nell’interesse del lavoratore che si aspetta soluzioni ai problemi e non un coacervo di incomprensibili argomentazioni e decisioni che, di fatto, non portano a nulla.

Ti potrebbe interessare Sicurezza sul lavoro. Pericolo, rischio e danno: concetti connessi

Com’è “regolata” la riunione periodica?

L’art.35 del D.L.vo cit., prevede che essa si debba eseguire nelle aziende  e nelle unità produttive che occupano più di quindici lavoratori, dove il DL tramite il servizio di prevenzione e protezione, indìce almeno una volta l’anno [3], un incontro cui partecipano i vari attori della sicurezza, ovvero:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante (di seguito DL);
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP);
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito RLS);
e) eventuali organi tecnici (Vigili del Fuoco, Ingegneri, etc.).

È opportuno qui dare un cenno brevissimo di come le varie figure come “entrano in gioco” [4]. Il DL potrà partecipare alla riunione in prima persona o tramite un suo delegato che dovrà rappresentarlo munito di una delega espressamente accettata in forma scritta e solo per questo specifico atto. Il  RSPP coordinerà l’andamento di tale riunione sotto la supervisione del DL. Il MC darà il suo apporto argomentando il contenuto del registro degli infortuni e consegnando al DL l’elenco di coloro che hanno effettuato le visite periodiche come video-terminalisti o altra attività sottoposta a sorveglianza sanitaria.

Sempre il MC segnalerà i vari problemi emersi per coloro che sono sottoposti alla citata sorveglianza. Il MC collabora con il DL e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

I RLS, faranno da contraltare alle altre figure citate, sollevando le problematiche che dovranno essere risolte immediatamente, se urgenti, oppure inserirle nel piano di miglioramento della sicurezza nel tempo, con una vera e propria “scaletta per gli interventi” sui lavori a seconda delle priorità assegnate e decise nella riunione periodica.

Ecco che tale riunione è un momento partecipativo per mettere a punto tutta la sicurezza che è necessaria alla riduzione dei rischi. Di tale riunione, come peraltro, anche dei sopralluoghi verrò redatto verbale che sarà posto a disposizione di tutti gli interessati. Si precisa, per correttezza espositiva che, per motivi di spazio concessomi, non è stato possibile operare una trattazione dettagliata degli argomenti oggetto del presente articolo.

Note

[1] Nella pratica, saltuariamente e previo accordo con le parti sindacali, qualora non vi siano variazioni sostanziali, si potranno omettere i sopralluoghi, ma rimane un’ipotesi molto rara.
[2] Due testi potrebbero essere: Dale Carnegie. Come parlare in pubblico e convincere gli altri – anno 1962 (ristampa 2017) editore Bompiani e Cesare Sansavini. Parlare in pubblico – anno 2002 editore Giunti (collana Business Management)
[3] Si potranno indire più riunioni periodiche allorquando vi siano nuove problematiche degne di essere valutate congiuntamente dagli attori della sicurezza, queste saranno chiamate riunioni periodiche straordinarie.
[4] Per una più ampia spiegazione  sui componenti della riunione periodica, vedi:articolo dal titolo: “Sicurezza del lavoro. Ecco l’organigramma” di Danilo Rigoli su questa rivista 24 settembre 2018.

Sulla sicurezza sul lavoro

Danilo Rigoli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento