Sicurezza sul lavoro: l’ampiezza della responsabilità nei subappalti

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Anche l’impresa subappaltante può essere chiamata a rispondere dell’infortunio subìto dal lavoratore dipendente dall’impresa subappaltatrice: ciò avviene nel caso in cui l’evento si colleghi causalmente a una colpevole omissione dell’impresa subappaltante (ovvero l’impresa che dà in ulteriore appalto un’attività). Soprattutto nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione (IV sezione penale. n. 12228/15), in merito ad un infortunio mortale occorso a un lavoratore dipendente nei lavori per la sostituzione di lastre di eternit con alluminio di un edificio della società proprietaria committente. Il lavoratore era posto alle dipendenze di una impresa individuale che aveva assunto in subappalto, da una affidataria subappaltante, tale tipologia di lavoro.

L’accaduto
Il lavoratore era salito insieme ai compagni di lavoro sul tetto del fabbricato, pedonabile tranne che in corrispondenza dei lucernai. Sul tetto, tuttavia, non erano state ancora approntate idonee misure di protezione e non era stata sistemata la testata in acciaio alla quale il lavoratore avrebbe potuto assicurarsi con cinture di sicurezza. Mentre percorreva il tetto in corrispondenza di un lucernaio, dal quale era stata rimossa la rete metallica di protezione, il lavoratore era precipitato al suolo da circa 8 metri perdendo la vita.

Cosa ha affermato la Cassazione
La Cassazione a tal riguardo ha affermato essere compito del committente promuovere la cooperazione e il coordinamento: tale obbligo deve ritenersi escluso soltanto per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. A parere della Cassazione, pertanto, l’esclusione è prevista non per le generiche precauzioni, da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare incidenti, ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale, normalmente assente in chi opera in settori diversi dalla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni. E non può in alcun modo essere considerato rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire cadute nei confronti di coloro che operino in altezza (lavori in quota): questo pericolo si configura infatti come riconoscibile indipendentemente dalle specifiche competenze.

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Un principio ormai acclarato
A corroborare ulteriormente tale tesi, nel caso specifico di “rischio da caduta”, è stato confermato un orientamento prevalente della giurisprudenza: in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto di appalto, il committente (o appaltante come avvenuto nel caso di specie, essendoci la presenza di un subappalto) è esonerato dagli obblighi antinfortunistici soltanto per le precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni.

Redazione Tecnica

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