Sicurezza delle costruzioni, la scuola che fa scuola: il caso Roccastrada

Ai “sensi di legge” la scuola avrebbe potuto restare aperta, come la stragrande maggioranza delle scuole italiane. Ma il caso è complesso..

Andrea Barocci 21/11/18

Il 2018 è iniziato con la vicenda del Comune di Roccastrada, in Toscana, che nel 2017 si era visto sequestrare una scuola a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione 2118/2017; la motivazione era che l’edificio non risultava adeguato alla normativa antisismica.

I terremoti non sono soggetti a prevedibilità e dunque i sindaci non devono opporsi al sequestro delle scuole che, anche nelle zone a basso rischio sismico, sono a ipotetico rischio crollo seppure per un minimo scostamento dai parametri di edificazione emanati nel 2008. Con queste parole la Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura di Grosseto contro Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, indagato per omissione di atti di ufficio per non aver chiuso il plesso scolastico della frazione di Ribolla nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica.

Sicurezza delle costruzioni, la vicenda di Roccastrada

Contro il primo sequestro della scuola frequentata da quasi trecento bambini, disposto dalla magistratura grossetana, il Sindaco aveva fatto ricorso e il tribunale del riesame lo aveva accolto il 26 aprile 2017, togliendo i sigilli. Ad avviso del riesame era insussistente un pericolo concreto ed attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d’uso, avuto riguardo all’attività scolastica svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta.

Si rilevava infatti che in applicazione del cosiddetto indicatore del rischio di collasso previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto il 14 gennaio 2008, dall’accertamento redatto nel certificato di idoneità statica il rischio sismico era risultato pari a 0,985 registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore unitario.

Contro il sindaco di Roccastrada, la Procura di Grosseto ha protestato in Cassazione sostenendo che la scuola deve essere chiusa perchè il pericolo per la incolumità pubblica nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall’esistenza di un pericolo in concreto. Secondo il PM nessun rilievo avrebbe pertanto potuto attribuirsi alla circostanza che l’edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l’inadeguatezza dell’immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima.

Arriviamo quindi all’inizio del 2018. Dando ragione al PM, la Suprema Corte con la sentenza 190/2018 sottolinea che nel carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento. Pertanto la inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo.

Fermiamoci adesso un attimo per alcune riflessioni.

0,985 rispetto all’unità significa 1,5%; credo che nessuno si scandalizzerà se dico che, nell’ambito di una procedura complessa come una valutazione di sicurezza, tale valore è assolutamente trascurabile e non cambia l’esito della stessa.

Ma la Suprema Corte a quali normative si è appellata? Qui nasce tutta la questione, su una sentenza che è destinata a diventare giurisprudenza “pesante”.

Il 4 novembre 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato una nota di chiarimenti (prot. DPC/SISM/0083283) sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche: I provvedimenti sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio. Più complessa è la situazione che si determina nel momento in cui si manifesti l’inadeguatezza di un’opera rispetto alle azioni ambientali (p. es. terremoto, NdR); per le problematiche connesse, non si può pensare di imporre l’obbligatorietà dell’intervento o del cambiamento di destinazione d’uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell’opera, non appena se ne riscontri l’inadeguatezza.

Ai “sensi di legge” la scuola avrebbe potuto restare aperta, come la stragrande maggioranza delle scuole italiane… se ne riscontra un’adeguatezza alle azioni sismiche, ma non potendo creare un problema sociale chiudendo tutti i plessi, si continua l’attività didattica mettendo in previsione da parte del gestore una serie d’interventi per mitigare il rischio.

La difesa del Sindaco si è infatti basata su questo: a fronte dell’obbligatorietà di verifica degli edifici scolastici, non lo è anche l’intervento, quando questo non dipende dalla volontà dell’uomo (come appunto un terremoto). La verifica è stata fatta nei tempi di legge ma nessun intervento immediato è richiesto; inoltre la sicurezza statica era ed è pienamente accertata. I legali hanno aggiunto che il Comune non ha a disposizione i fondi necessari agli interventi di adeguamento o rifacimento della scuola di Ribolla ma che ha già programmato una nuova opera, partecipando prima al bando regionale poi inserendo il progetto nel piano triennale.

Tra l’altro, l’avvocato ha fatto presente che nella stessa città capoluogo ci sono edifici pubblici che non raggiungono gli standard e che dovrebbero quindi essere considerati ugualmente a rischio e da sequestrare.

L’8 febbraio 2018 la scuola viene chiusa, ricollocando 280 studenti su altre due scuole del Comune; con gli inevitabili disagi del caso.

In data 7 marzo 2018 viene disposto un incidente probatorio (a questo punto il 4° grado di giudizio …) e viene nominato come Perito il Prof. Ing. Fabrizio Vestroni, ordinario di Scienza delle Costruzioni presso il dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Il 23 luglio 2018 il GIP revoca il provvedimento cautelare sopra indicato e dispone la restituzione al comune di Roccastrada del manufatto.

Questa la motivazione: […] rilevato che la circostanza che il manufatto sottoposto a sequestro rientri in quel range di accettabilità del rischio introdotto dal D.M. 17.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 17.01.2018 e contenente l’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, entrato in vigore a far data dal 22.03.2018, fa venir meno le esigenze cautelari che avevano giustificato l’adozione del sequestro preventivo del manufatto originariamente disposto da questo ufficio in data 14.04.2017, revocato dal Tribunale di Grosseto in data 26.04.20, cui era seguito l’annullamento della Corte di Cassazione e la pronuncia da parte del Tribunale del riesame in data 31.01.2018 di un nuovo provvedimento di conferma del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP […].

Conclusioni

In sintesi, il §8.4.3 delle NTC2018 prescrive che in alcune fattispecie (commi “c” ed “e”) il livello di sicurezza della costruzione si possa fermare a 0,8 senza bisogno di raggiungere l’unità, e questo ha “salvato” la scuola di Ribolla.

Tutti i passaggi che abbiamo descritto sopra non sono passati inosservati, prima di tutto perché abbastanza “funambolici”; poi perché, fino al 2018, nessuno si era mai espresso su quale dovesse essere il livello di sicurezza minimo da far rimanere fruibile una qualsiasi costruzione.

La stessa Conferenza delle Regioni e delle Regioni autonome, in un ordine del giorno di impegno per il Governo (27 aprile 2018), chiede di impegnare il Tavolo Tecnico presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la revisione del D.P.R. n. 380/2001 per […] la definizione dei livelli di sicurezza accettabili per le costruzioni esistenti.

Le sollecitazioni sono forti e il Governo non potrà non prenderne atto, anche perché solo a Lui è in capo la definizione dei livelli di sicurezza delle costruzioni. Resta il fatto che se nel 2013 il coefficiente 0,985 fosse stato scritto con una sola cifra decimale, tutto questo non sarebbe successo.

Fonte immagine: grossetooggi.net

Andrea Barocci

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