L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato le Linee guida sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (mediante la determinazione 4/2015) che aggiornano quelle del 2010. Si tratta di un importante supporto capace di fornire un ausilio alle Amministrazioni pubbliche nell’atto di affidare correttamente gli incarichi di progettazione.
Le nuove Linee guida tengono conto delle criticità segnalate dagli operatori del settore nel corso della consultazione pubblica del 2014, oltre che delle modifiche al sistema per la determinazione dei compensi da porre a base di gara introdotte dal Decreto Parametri bis (decreto ministeriale 143/2013).
Tempo di premiare la qualità
Il mercato della progettazione si apre in maniera decisa? La nuova cornice dispositiva relativa all’affidamento dei servizi in architettura da questo punto di vista ha il pregio di affrontare alcune rilevanti problematiche: in particolare quelle relative alle difficoltà di accesso al mercato da parte dei giovani professionisti e degli studi di minore dimensione. Alcune norme infatti (in particolare quelle previste dal d.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207) ponevano limiti troppo alti in termini di fatturato ed organico minimo per partecipare alle procedure di gara.
All’interno delle Linee guida l’ANAC getta luce sulla necessità che le procedure siano realmente orientate a selezionare progetti di qualità, mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – da considerarsi il sistema di riferimento per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura – ed il rispetto dei parametri fissati nel decreto ministeriale di cui sopra.
Cosa cambia
Tre le operazioni necessarie, secondo le Linee guida ANAC, una volta che siano state stabilite la classe e la categoria di appartenenza dei servizi da affidare. Eccole di seguito:
– la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
– la determinazione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
– la specificazione, nel caso la gara si svolga mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta.
Particolarmente interessante è quello che viene affermato dall’ANAC con riferimento ai requisiti relativi al personale: per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) va considerato l’organico medio annuo negli ultimi tre anni, mentre per i liberi professionisti il requisito va inteso come possesso delle unità minime stimate nel bando. Questi ultimi avranno la possibilità di raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
Il commento degli architetti
Il commento del CNAPPC sulle novità non si è fatto attendere: “Si tratta sicuramente un segnale positivo per i progettisti italiani” hanno spiegato i rappresentanti del Consiglio con specifico riferimento allo sforzo dell’ANAC teso a riportare l’attenzione sulla qualità dell’offerta e della professionalità in luogo dei meri requisiti economici e di consistenza dello studio professionale. “Recependo numerose osservazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e della Rete delle Professioni Tecniche, l’Autorità ha, di fatto, segnato un importante passo nella direzione di privilegiare l’apertura del mercato della progettazione, la sua trasparenza e competitività, nonché la possibilità di valorizzare i giovani talenti”.
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