Se il DURC è irregolare, l’aggiudicazione della gara va annullata

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Sul DURC non si scherza. Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 6072/2011), infatti, puntualizza come il DURC, ossia il documento di regolarità contributiva, non lascia alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze in esso contenute, sicché, stante la definitività delle irregolarità obiettivamente gravi e il conseguente obbligo di esclusione della società che le ha poste in essere, è da considerarsi irrilevante ogni ulteriore questione circa la affidabilità morale della società.

 

Il principio dell’autonomia del procedimento di rilascio del DURC impone alla stazione appaltante sia di basarsi sulle certificazioni risultanti da quest’ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile, e sia di valutare se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC, nonché se la violazione riportata nel DURC, in relazione all’appalto o fornitura in questione o alla consistenza economica della ditta concorrente o ad altre circostanze, risulti o no grave.

 

La definitività della sentenza iscritta nel DURC esclude quindi che la stazione appaltante possa valutare la sussistenza di procedure di contestazione dell’accertamento contributivo presupposto, mentre, di converso, ne comprova la gravità.

Redazione Tecnica

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