Completiamo con questo post il nostro viaggio dedicato alla Segnalazione Certificata Inizio Attività, la c.d. SCIA, andando ad analizzare quali siano le opere edilizie realizzabili tramite questo strumento normativo dopo le modifiche intervenute con la legge 134/2012.
Prima di iniziare la nostra disamina, ricordiamo ai nostri lettori i due precedenti post dedicati alla SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività, la SCIA dopo la l. 134/2012 e SCIA, 7 cose da sapere sulla Segnalazione Certificata Inizio Attività.
Mediante la Segnalazione Certificata Inizio Attività possono essere realizzati interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e varianti al permesso di costruire (su quest’ultimo tema puoi leggere anche La super DIA, quando si utilizza in alternativa al Permesso di Costruire).
La SCIA per interventi di manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere realizzati mediante la Segnalazione Certificata Inizio Attività. Rientrano tra gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici e realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e i servizi tecnologici, sempre che con la realizzazione di tali interventi non siano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non venga modificata la destinazione d’uso.
La realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Testo Unico Edilizia devono rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei piani territoriali sovraordinati.
Vanno rispettate anche le normative e i vincoli che incidono sulla disciplina edilizia (antisismica, sicurezza, antincendio, impianti, paesaggio, ecc.).
La SCIA per interventi di restauro e risanamento conservativo
Tra gli interventi realizzabili con la Segnalazione Certificata Inizio Attività troviamo anche il restauro e il risanamento conservativo, così come definitivo alla lettera c) dell’art. 3 del Testo Unico Edilizia.
Gli interventi edilizi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli necessari a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono:
– le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
– le prescrizioni dei piani territoriali sovraordinati
– il consolidamento, il ripristino o il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio
– l’inserimento di elementi accessori
– la realizzazione di impianti richiesti alle esigenze dell’uso
– l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio (le c.d. superfetazioni).
La SCIA per le varianti a permessi di costruire
Con la Segnalazione Certificata Inizio Attività si possono realizzare anche opere edilizie in variante al permesso di costruire, rilasciato in precedenza per l’esecuzione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (vedi art. 10 del Testo Unico Edilizia).
È da segnalare che la SCIA presentata in variante al permesso di costruire costituisce parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo edilizio per la costruzione dell’intervento principale. La SCIA in questi casi può essere presentata in corso d’opera e, comunque, prima della dichiarazione della ultimazione dei lavori assentiti con il titolo abilitativo principale.
Le varianti al permesso di costruire realizzabili con la Segnalazione Certificata Inizio Attività non devono incidere sui parametri urbanistici, influire sulle volumetrie, modificare la destinazione d’uso, variare la categoria edilizia, alterare la sagoma dell’edificio e violare eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
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