Schema nuovo regolamento requisiti igienico-sanitari edifici: cosa cambia per i progetti richiedenti il permesso di costruire

Il nuovo regolamento avrà un notevole impatto sui progettisti e in materia di segnalazione certificata e di agibilità

Mario Petrulli 08/06/23
Con alcuni anni di ritardo rispetto alle previsioni, nelle scorse settimane è finalmente approdato in Conferenza Stato-Regioni lo schema di regolamento predisposto dal Ministero della Salute recante definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici (come è noto, infatti, il comma 1-bis dell’art. 20 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), introdotto con il Decreto Legislativo n. 222/2016, prevede che “Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici”).

Si tratta, senza dubbio, di un regolamento fondamentale e atteso, visto che l’ultimo intervento normativo in materia risale al Decreto Ministeriale Sanità 5 luglio 1975 (che innovava, a sua volta, le istruzioni ministeriali del 1896 (!), concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull’igiene del suolo e dell’abitato), che si affiancava al Testo Unico in materia di leggi sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

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Il nuovo regolamento, il quale è destinato a sostituire il citato Decreto Ministeriale Sanità del 1975 e sarà applicabile ai nuovi progetti richiedenti il permesso di costruire presentati dopo la prossima entrata in vigore, avrà un notevole impatto:

  • sui progettisti, considerato che questi ultimi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del citato art. 20 del Testo Unico Edilizia, l’asseverazione allegata all’istanza del permesso di costruire deve riguardare anche la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie e quelle relative all’efficienza energetica;
  • in materia di segnalazione certificata in materia di agibilità, circa il rispetto dei requisiti di igiene, salubrità e risparmio energetico (art. 24 del Testo Unico Edilizia).

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La struttura del nuovo regolamento

Lo schema di regolamento è composto di 14 articoli e di un allegato tecnico, a sua volta strutturato in 13 articoli, secondo il seguente prospetto:

SCHEMA DI REGOLAMENTO
Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Analisi del sito
Art. 4 Rapporto fra edificio e contesto
Art. 5 Spazi versi e controllo del microclima
Art. 6 Orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna
Art. 7 Requisiti dimensionali degli spazi di vita
Art. 8 Comfort termo-igrometrico
Art. 9 Riduzione dei livelli di inquinamento indoor
Art. 10 Illuminazione naturale
Art. 11 Protezione acustica
Art. 12 Gestione dei rifiuti urbani
Art. 13 Gestione integrata dell’edificio
Art. 14 Disposizione transitorie, finali e abrogative

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Analisi del sito (art. 3)

Per le nuove costruzioni dovrà essere effettuata preliminarmente l’analisi degli elementi ambientali e climatici del sito per consentire, mediante l’uso razionale delle risorse, il soddisfacimento delle esigenze di benessere fisico, psichico e sensoriale della popolazione.

L’analisi del sito deve perseguire i seguenti obiettivi:

  • predisporre la valutazione dei parametri ambientali significativi e caratteristici del luogo, in relazione all’entità dell’intervento;
  • porre attenzione alle realtà territoriali specifiche, sia naturali sia di origine antropica, che generano disturbo attraverso l’adozione di adeguate soluzioni.

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Rapporto tra edificio e contesto (art. 4)

In fase di progettazione dovrà essere garantito un rapporto equilibrato tra l’edificio ed i caratteri naturali ed insediativi dell’ambiente circostante, tra attività residenziale ed altre attività (es. servizi, attività commerciale etc.) tra loro compatibili, per tutelare la sicurezza, la qualità dell’aria indoor e il benessere psico-fisico degli occupanti.

La progettazione degli edifici deve essere finalizzata a:

  • garantire il miglioramento e la riqualificazione di un luogo attraverso idonee strategie progettuali che consentano il recupero dell’identità e il valore di uno specifico paesaggio;
  • garantire il benessere psicofisico degli utenti nell’uso di spazi aperti, pubblici e/o di uso pubblico;
  • garantire la percezione di sicurezza nell’uso di tali spazi.

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Spazi verdi e controllo del microclima (art. 5)

Nelle attività di progettazione di nuovi insediamenti e nelle riqualificazioni/rigenerazioni urbane va incrementata l’estensione di superfici verdi e/o permeabili.

La progettazione deve essere pertanto finalizzata a:

  • ridurre l’effetto “isola di calore” attraverso strategie progettuali a livello urbano e l’ausilio della vegetazione;
  • garantire la presenza di verde per migliorare la salute degli abitanti negli ambienti di vita, riducendo i consumi energetici.

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Orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna (art. 6)

Gli edifici e gli ambienti interni dovranno essere orientati in modo da consentire un corretto impiego dell’energia solare per l’illuminazione e per il comfort termico, con conseguenti benefici per la salute e risparmi di energia per il riscaldamento e/o il raffrescamento.

In fase di progettazione devono essere garantite un’adeguata relazione tra gli spazi aperti e la disposizione degli edifici al fine di sfruttare e di mitigare i fattori climatici del luogo (quali i venti dominanti, il soleggiamento, etc.) e le fonti di inquinamento.

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Requisiti dimensionali degli spazi di vita (art. 7, commi 1 e 2)

Le attività di progettazione di nuovi insediamenti e delle riqualificazioni/rigenerazioni urbane devono garantire il completo benessere fisico, psichico e sociale degli occupanti.

Gli spazi di vita devono essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni sanitarie:

  • prevedendo un dimensionamento dei locali, un volume d’aria e un ricambio d’aria idoneo a garantire un adeguato benessere psicofisico degli occupanti;
  • riducendo le disuguaglianze sanitarie e garantendo spazi abitativi minimi idonei a soddisfare le esigenze di privacy e benessere degli occupanti di ogni unità abitativa;
  • garantendo la completa arredabilità e accessibilità degli spazi come previsto dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (in materia di eliminazione delle barriere architettoniche);
  • nelle unità immobiliari deve essere garantita la presenza di spazi ad uso letto, soggiorno e almeno un locale destinato a servizi igienici.

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Altezza minima per le nuove costruzioni (art. 7, comma 3)

Per le nuove costruzioni è richiesta l’altezza minima interna utile di m. 2,70 dei locali principali e di m. 2,40 dei locali accessori.

Detti valori sono uguali a quelli già previsti dal citato Decreto Ministero Sanità del 1975, laddove si prevedeva un’altezza minima interna di m. 2,70 per i locali adibiti ad abitazione, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

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Altezza minima per il recupero del patrimonio esistente (art. 7, commi 3 e 4)

Vale la regola generale prevista per le nuove costruzioni, ma le altezze minime possono essere derogate, fermo restando il livello minimo di m. 2,40, quando l’edificio è vincolato a livello paesaggistico e/o culturale o se è situato in ambito di comunità montane: tali deroghe sono prevedibili a condizione che la richiesta sia accompagnata da un progetto di fattibilità tecnico-economica, con analisi delle alternative progettuali atte a garantire migliori condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, in relazione al numero degli occupanti.

A titolo esemplificativo, queste potranno essere ottenute prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili, ovvero un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.

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Superficie minima per le nuove costruzioni (art. 7, comma 5)

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 18 (nel Decreto Sanità del 1975 il limite era di 14 per i primi 4 abitanti e di 10 per ciascuno dei successivi).

Nei locali principali il lato minimo deve esser pari a 3 metri.

Deve essere presente almeno un locale adibito a servizio igienico nell’unità abitativa (con un lato minimo di 1,80 metri), dotato dei seguenti elementi: vaso, bidet (o sistema integrato vaso – pulizia intima), vasca da bagno o doccia e un lavabo (si conferma, su tale aspetto, quanto previsto nel Decreto Sanità del 1975).

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Superficie minima per il recupero del patrimonio esistente (art. 7, commi 5 e 6)

Restano valide, in generale, le regole previste per le nuove costruzioni ma, quando l’edificio risulta vincolato, nei locali principali è accettata per il lato minimo una tolleranza del 5%, purché la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di fattibilità tecnico-economica, con analisi delle alternative progettuali atte a garantire migliori condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, in relazione al numero degli occupanti.

A titolo esemplificativo, queste potranno essere ottenute prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili, ovvero un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.

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Comfort termo-igrometrico (art. 8)

Gli ambienti indoor devono garantire agli occupanti idonee condizioni di benessere termo-igrometrico, anche grazie agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La progettazione degli edifici deve essere finalizzata a:

  • mantenere una certa omogeneità della temperatura minimizzando gradienti termici tra i diversi spazi di vita;
  • mantenere negli spazi di vita condizioni di velocità dell’aria ed umidità relativa tali da garantire il benessere degli occupanti;
  • garantire l’assenza di infiltrazioni e condensazioni permanenti sulle superfici interne delle pareti, nelle normali condizioni di occupazione e uso degli alloggi.

Gli edifici devono garantire le prescrizioni sanitarie di cui alla tabella seguente, laddove non in contrasto con specifiche disposizioni nazionali e regionali che tengano conto delle diverse zone climatiche del territorio.

Parametri Estate Inverno
Temperatura operativa Ottimo (Classe A): 24°C + 1°C Ottimo (Classe A): 22°C + 1°C
Buono (Classe B): 24°C + 2°C Buono (Classe B): 20°C + 2°C
Velocità dell’aria Ottimo (Classe A): < 0,12 m/s Ottimo (Classe A): < 0,1 m/s
Buono (Classe B): < 0,19 m/s Buono (Classe B): < 0,16 m/s
Umidità relativa 50% < UR < 60% 40% < UR < 50%

Tabella – Prestazioni degli edifici in termini di confort termo-igrometrico

Note:

  • Ottimo equivale alla Classe A della UNI EN ISO 7730:2006;
  • Buono alla Classe B della UNI EN ISO 7730:2006.

Gli edifici devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni sanitarie:

  • nel caso non siano raggiungibili le temperature minime invernali previste dalla norma UNI EN ISO 7730:2006, deve essere garantita una temperatura minima di almeno 18°C;
  • deve essere garantita un’adeguata manutenzione degli impianti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
  • per l’installazione degli impianti e delle condotte a servizio degli stessi devono essere adottate soluzioni tecnico-progettuali che minimizzino l’impatto visivo e altri disturbi (es. acustico, olfattivo etc.) sui residenti;
  • nel caso specifico della realizzazione di serre solari, devono essere garantiti sia livelli adeguati di comfort termo-igrometrico, sia l’apribilità degli infissi.

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Riduzione dei livelli di inquinamento indoor (art. 9)

Negli edifici dovrà essere garantita una buona qualità dell’aria interna secondo la seguente gerarchia:

  • utilizzo di materiali da costruzione, rivestimenti ed arredi a ridotte emissioni inquinanti;
  • aerazione naturale degli ambienti, progettata in funzione delle caratteristiche distributive degli spazi e delle condizioni ambientali esterne;
  • laddove non sia possibile con le precedenti misure raggiungere una buona qualità dell’aria indoor, negli edifici deve essere previsto l’utilizzo di impianti di ventilazione meccanica controllata.

Negli edifici la ventilazione naturale e i sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono soddisfare i seguenti obiettivi:

  • devono essere garantiti valori di ventilazione compresi tra i 10 L/s p (portata richiesta per persona) e i 4 L/s p (UNI EN 16798-1:2019), tenendo conto di quanto previsto dalle norme in tema di efficientamento energetico degli edifici;
  • devono essere individuate soluzioni tecniche e localizzative per l’installazione degli impianti e dei condotti che minimizzino il disturbo per i residenti e l’impatto visivo, tenendo conto che tutti i condotti per il convogliamento di vapori, fumi o altre emissioni in atmosfera dovranno rispettare le norme contenute nei regolamenti locali di igiene o la norma UNI 7129:2008;
  • deve essere assicurata l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, bagni, ecc.) prima che si diffondano, secondo i regolamenti locali di igiene o la norma UNI 7129:2008.

Negli edifici la ventilazione naturale e i sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere realizzati considerando le seguenti prescrizioni sanitarie specifiche:

  • unità abitative: l’angolo cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve essere dotato di un adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli (UNI 7129:2008);
  • nelle nuove costruzioni il primo bagno deve essere dotato di areazione naturale; i bagni secondari, se senza aperture, dovranno essere dotati di sistemi di areazione forzata, che garantiscano almeno 5 ricambi/h;
  • nel recupero del patrimonio esistente il primo bagno deve essere dotato di areazione naturale e/o di impianti di VMC (ventilazione meccanica controllata); i bagni secondari, se senza aperture, dovranno essere dotati di sistemi di areazione forzata, che garantiscano almeno 5 ricambi/h;
  • nelle nuove costruzioni devono essere adottate strategie progettuali e tecniche costruttive atte a ridurre il più possibile la migrazione di radon negli ambienti confinati. (es: vespai areati, pressurizzazione dei locali, etc.), ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 101/2020 (di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti).

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llluminazione naturale (art. 10)

Negli edifici residenziali devono essere assicurate condizioni di benessere visivo riducendo il ricorso a fonti di illuminazione artificiale.

La progettazione degli alloggi abitativi deve perseguire i seguenti obiettivi:

  • garantire un’illuminazione naturale a tutti i locali principali e al primo bagno, adeguata alla destinazione d’uso;
  • assicurare una sufficiente ed efficiente illuminazione artificiale per le ore di buio e per gli eventuali locali non illuminati naturalmente, sia nell’abitazione, sia nelle aree comuni e negli spazi prossimi all’accesso delle abitazioni.

La progettazione degli alloggi abitativi deve garantire per i locali di cui alla precedente lettera a) un valore di fattore medio di luce diurna (FLDm) non inferiore al 2%.

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Protezione acustica (art. 11)

Ai fini della protezione acustica sono richieste le seguenti prescrizioni sanitarie:

  • la progettazione dei nuovi edifici deve essere finalizzata a ridurre l’esposizione dei recettori all’inquinamento acustico secondo la normativa vigente;
  • nel caso di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio sono necessari interventi diretti ai recettori per garantire il benessere psico-fisico degli occupanti;
  • nella progettazione di nuovi edifici e di interventi di recupero del patrimonio edilizio, è richiesta l’adozione di accorgimenti tecnico-progettuali in grado di minimizzare il rumore esterno negli ambienti interni, tra gli ambienti adiacenti e derivante da sistemi tecnici (requisiti acustici passivi).

 Gestione dei rifiuti urbani (art. 12)

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti urbani sono richieste le seguenti prescrizioni sanitarie:

  • nel patrimonio edilizio esistente devono essere realizzati spazi idonei per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  • la progettazione di nuovi edifici residenziali deve essere finalizzata a garantire la presenza di idonei spazi per la gestione dei rifiuti solidi urbani attraverso strategie progettuali coerenti con l’organizzazione della raccolta dell’Ente gestore.

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Gestione integrata dell’edificio (art. 13)

La tutela della salute umana deve essere garantita nella gestione integrata dell’edificio attraverso accorgimenti atti ad evitare lo sviluppo di allergeni, microrganismi, insetti ed altri animali infestanti in grado di causare risposte immunitarie ed infezioni negli adulti e nei bambini.

La progettazione degli edifici deve avere come obiettivo la messa in opera di soluzioni tecniche e progettuali atte ad evitare degrado e infestazioni.

Gli utenti devono garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti igienico sanitari.

L’Allegato 1

L’Allegato 1, che costituisce parte integrante del nuovo regolamento, riporta le prestazioni sanitarie (i.e. buone pratiche sanitarie) correlate ad ogni singolo articolo del decreto. Si tratta, in sintesi, di criteri di qualità operativa, ovvero le indicazioni raccomandate, e i relativi metodi di verifica, sia negli interventi degli edifici di nuova costruzione, sia in quelli di riqualificazione e/o rigenerazione urbana che richiedono una modifica della destinazione d’uso; detti criteri di qualità sanno oggetto di aggiornamento con decreto del Ministro della Salute, di natura non regolamentare, in base al progresso scientifico e tecnologico in materia.

La struttura dell’Allegato 1 è riportata nel seguente prospetto:

Allegato 1
Art. 1 Premessa
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Analisi del sito
Art. 4 Rapporto tra edificio e contesto
Art. 5 Spazi verdi e controllo del microclima
Art. 6 Orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna
Art. 7 Requisiti dimensionali degli spazi di vita
Art. 8 Comfort termo-igrometrico
Art. 9 Riduzione dei livelli di inquinamento indoor
Art. 10 Illuminazione naturale
Art. 11 Protezione acustica
Art. 12 Gestione dei rifiuti solidi urbani
Art. 13 Gestione integrata dell’edificio

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Una visione integrata del benessere umano e le conseguenze per operatori e Comune

Emerge chiaramente la volontà dello schema di regolamento in discorso di richiedere, nella progettazione, una visione integrata del benessere umano nel godimento dell’edificio, con un netto salto di qualità di rispetto alle norme di cui al Decreto Ministeriale Sanità del 1975.

Tale conclusione si ricava proprio dalle previsioni che coinvolgono molteplici aspetti: ed infatti, mentre il Decreto Ministeriale Sanità del 1975 si concentrava su altezza minima interna delle abitazioni (art. 1), superficie abitabile (art. 2 e art. 3), impianti di riscaldamento (art. 4), illuminazione naturale diretta (art. 5), ventilazione meccanica (art. 6), stanza da bagno (art. 7) e protezione acustica (art. 8), il nuovo schema di regolamento richiede:

  • analisi preliminari ambientali e climatici, utili anche per le successive valutazioni;
  • un equilibrato insediamento del nuovo edificio nel contesto di realizzazione;
  • un incremento dell’estensione di superfici verdi e/o permeabili;
  • un orientamento efficiente rispetto all’energia solare, ai fattori climatici del luogo e alle fonti di inquinamento circostanti;
  • migliori requisiti dimensionali delle aree destinate alla vita delle persone e della superficie minima (fermo restando alcune deroghe);
  • la necessità di attuare le norme contro le barriere architettoniche;
  • un miglioramento dei parametri di benessere termo-igrometrico;
  • una riduzione dei fattori riguardanti l’inquinamento indoor;
  • la conferma dell’importanza dell’illuminazione naturale e della protezione acustica;
  • la necessità di prevedere idonei spazi per la corretta gestione dei rifiuti;
  • una gestione dell’edificio finalizzata anche a tutelare la salute umana rispetto allo sviluppo di allergeni, microrganismi, insetti ed altri animali infestanti in grado di causare risposte immunitarie ed infezioni negli adulti e nei bambini;
  • una progettazione mirata ad evitare degrado e infestazioni;
  • l’obbligo di mantenimento nel tempo dei requisiti igienico-sanitari.

Si tratta di elementi che rappresenteranno una sfida per i progettisti (e per le ditte esecutrici dei lavori), che potranno esaltarne sia la capacità di trovare soluzioni ottimali e coerenti con le nuove regole sia lo sviluppo della propria professionalità.

Al contempo, gli uffici comunali dovranno aumentare gli ambiti di controllo sulle asseverazioni, allo scopo di verificare il rispetto dei nuovi parametri e degli obiettivi perseguiti dal legislatore.

Non secondario è, ancora, l’impatto del nuovo schema di regolamento sui regolamenti comunali in essere in materia di igiene e salubrità degli edifici e su quello edilizio. Come è noto, infatti, l’art. 7 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riconosce l’autonomia regolamentare agli enti locali nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge (e dallo statuto): ebbene, poiché il nuovo regolamento ha, in sostanza, una “copertura legislativa”, essendo prevista la sua adozione, tramite decreto ministeriale, dall’art. 20, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia, i regolamenti comunali dovranno recepire le novità, non ammettendosi la presenza di disposizioni in contrasto, le quali andrebbero disapplicate, nel rispetto della gerarchia delle fonti.

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Foto:iStock.com/sabthai

Mario Petrulli

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