Con il decreto Sblocca Italia arriva finalmente il giusto riconoscimento alla SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) proiettandola direttamente nell’ordinamento del Testo unico per l’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Prima dello Sblocca Italia, infatti, esisteva una sorta di vuoto legislativo nella disciplina della SCIA edilizia poiché veniva applicata regolarmente in tutto il territorio nazionale, ma non era stata inserita nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Ora, invece, con l’articolo 17, comma 1, lettere l) e m), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, sono state apportate modifiche agli interventi subordinati a segnalazione certificata inizio attività, di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
In particolare, l’articolo 17, comma 1, lettera l), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, sostituisce la rubrica al Capo III, Titolo II, Parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel modo seguente: Segnalazione certificata inizio attività e denuncia di inizio attività, in precedenza era: Denuncia di inizio attività.
Mentre l’articolo 17, comma 1, lettera m), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, all’articolo 22, commi 1 e 2 sostituisce le parole denuncia di inizio attività con le parole segnalazione certificata di inizio attività. In sostanza nello Sblocca Italia avviene l’introduzione a pieno titolo della SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) nel Testo unico per l’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Fin dal suo esordio la segnalazione certificata inizio attività è stata normata esclusivamente dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, con l’indicazione che con la medesima si potevano realizzare gli interventi riportati ai commi 1 e 2 dell’articolo 22 del medesimo Testo unico per l’edilizia.
Inoltre, all’articolo 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, viene introdotto il comma 2-bis, che permette di realizzare con la SCIA Segnalazione certificata d’inizio attività, mediante comunicazione a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano:
– conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie;
– attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, e da altre normative di settore.
A maggior rigore dell’introduzione con lo Sblocca Italia della SCIA Segnalazione certificata inizio attività nel Testo unico per l’edilizia, l’articolo 17, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, stabilisce che l’espressione «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla seguente espressione: «segnalazione certificata di inizio attività».
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