Sblocca Cantieri: tutte le modifiche al Codice degli Appalti

Ecco l’elenco delle modifiche introdotte al Codice degli Appalti dal Decreto Sblocca Cantieri: affidamento dei lavori di manutenzione, modifiche alla progettazione, anticipazione del 20%…

Marco Agliata 29/04/19

Il DL Sblocca cantieri (n. 32/2019), pubblicato, dopo i ritardi seguiti al primo varo salvo-intese del 20 marzo e allo stop pre-pasquale, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019 n. 92 Serie Generale, contiene una serie di modifiche che intervengono su alcuni aspetti del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016).

L’aspetto di maggior rilevanza del Decreto Sblocca Cantieri (leggi Sblocca Cantieri pubblicato in Gazzetta: il testo e le criticità) è costituito dalla previsione di adozione del nuovo regolamento unico entro 180 giorni dal 18 aprile 2019 quindi entro il 15 ottobre 2019. Questa indicazione è contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1) del nuovo decreto legge 32/2019 che inserisce nell’articolo 23, comma 3 dell’attuale codice la previsione di un nuovo regolamento attuativo (i cui contenuti sono indicati al comma 27-octies dell’articolo 216 del codice) finalizzato a sostituire le attuali disposizioni o prescrizioni provenienti da decreti o linee guida e integrare anche le norme attuative mancanti in materia di progettazione, direzione dei lavori e collaudo.

sblocca cantieri e codice appalti

Sblocca Cantieri: cos’ha modificato del Codice Appalti?

I provvedimenti che incidono sul Codice degli Appalti sono:

Entrata in vigore

Da quando valgono le modifiche?

Il comma 3 dell’articolo 1 del nuovo decreto specifica che le disposizioni e le conseguenti modifiche al Codice degli Appalti si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 23 del codice prevede che questo tipo di lavori (con esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti) potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo (nel nuovo comma vengono anche indicati gli elaborati richiesti).

Modifiche alla progettazione/quadri economici

Sempre all’articolo 23 del codice sono introdotte alcune modifiche relative al progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevedono (tra le altre cose) che nel caso di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice e per i concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sia preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (v. articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del codice).

Le spese di carattere strumentale (inclusi i sopralluoghi per la stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni) sostenute dalle amministrazioni per in relazione all’intervento sono inserite tra le spese tecniche del quadro economico e sono a carico dei relativi capitoli del Ministero dell’economia.

Anticipazione del 20%

Non più solo per i lavori

La modifica apportata dal D.L. 32/2019 al comma 18 dell’articolo 35 del codice ha esteso la corresponsione dell’anticipazione del 20% a tutti gli appalti quindi anche agli affidamenti di forniture, servizi ivi compresi quelli di progettazione.

Affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie

Il nuovo articolo 36, comma 2, lettera b) del codice prevede che gli affidamenti di lavori di importo superiore ai 40.000 euro e inferiore ai 200.000 euro o di servizi e forniture con importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice, potranno essere effettuati mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 3 operatori per i lavori mentre resta in vigore il numero di almeno 5 operatori da consultare per i servizi e forniture sotto-soglia (nel nuovo D.L. 32/2019 viene abrogato il comma 912 della legge 145/2019 – legge di bilancio – che regolava in modo diverso gli importi di questa fattispecie di sotto-soglia).

Per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del codice (secondo il disposto della nuova lettera ”d” del comma 2 dell’articolo 36 del codice) l’affidamento viene eseguito con procedura aperta (articolo 60 del codice) e con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.

Il criterio di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 95, comma 3 del codice (casi di aggiudicazione obbligatoria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa compresi i servizi di architettura e ingegneria) per tutti i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice è quello del minor prezzo.

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Il documento di gara unico europeo

Il nuovo comma 6-quater  dell’articolo 36 del codice prevede che i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possano predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione.

Requisiti per la progettazione

All’articolo 59 del codice dopo il comma 1-bis è aggiunta la seguente prescrizione che prevede che i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto siano previsti nei documenti di gara. Questi requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta e scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1. Nel caso i requisiti per lo svolgimento della progettazione non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione, le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono documentare la presenza di operatori (esterni alle loro strutture) in possesso dei requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva.

Formazioni delle Commissioni di gara

Per la formazione della Commissione di gara il nuovo comma 3-bis dell’articolo 77 del codice prevede che, in caso di indisponibilità o disponibilità insufficiente di esperti iscritti alla sezione ordinaria dell’Albo dei Commissari di gara, la stazione appaltante nomini anche solo parzialmente, la commissione in ragione delle caratteristiche del contratto da affidare e delle competenze richieste.

Sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici

Con la modifica introdotta dal nuovo decreto legge 32/2019 al comma 4, lettera “b” dell’articolo 84 del codice e relativo al possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale degli esecutori ai fini della SOA, il periodo di attività documentabile passa dai 10 ai 15 anni antecedenti.

Offerta economicamente più vantaggiosa

A proposito del punteggio economico

L’eliminazione del secondo periodo del comma 10-bis dell’articolo 95 del codice ha soppresso il limite del 30% posto come tetto massimo assegnabile, per il punteggio economico, all’interno di questa procedura.

Offerte anomale

Il nuovo comma 2 dell’articolo 97 del codice prescrive che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle proposte sia valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; il nuovo comma 2 contiene anche le modalità di calcolo da utilizzare.

Subappalto

Con le modifiche introdotte al comma 2 dell’articolo 105 del codice il limite del subappalto, viene indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Incentivo del 2% anche alla progettazione

Al nuovo comma 2 dell’articolo 113 del codice vengono aggiunte una serie di attività  destinatarie dell’incentivo del 2% fino ad oggi escluse:
– la progettazione;
– il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori;
– la verifica preventiva della progettazione.

Finanza di progetto, investitori associati con progettisti

Il nuovo comma 17-bis dell’articolo 183 del codice prevede che gli investitori istituzionali (indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) possano presentare le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità anche associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.

Appalto integrato

Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 216 del codice prevede la possibilità di procedere con appalto integrato per tutti gli interventi i cui progetti definitivi siano approvati dall’Organo competente entro il 31 dicembre 2020 e con pubblicazione del bando di gara entro i successivi 12 mesi dall’avvenuta approvazione.

Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 59 del codice prevede che in caso di appalto integrato con progetto eseguito da soggetti esterni all’appaltatore, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri di progettazione che devono essere indicati espressamente in sede di offerta.

81 modifiche al Codice Appalti
In tutto, le novità e le modifiche ai 216 articoli del Codice degli Appalti del 2016 sono 81,
ancora di più quindi rispetto a quanto precedentemente annunciato.

Marco Agliata

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