Nell’ambito dei corrispettivi, delle modalità di pagamento e dell’incompatibilità degli incarichi per servizi di architettura e ingegneria, anche nello Sblocca Cantieri entrato da poco in vigore, ci sono state recenti integrazioni normative o pronunciamenti giurisprudenziali che costituiscono interessanti novità e un utile elemento di puntualizzazione di questi aspetti dell’attività professionale. Vediamole.
Sblocca Cantieri e progettazione: cos’è cambiato?
A proposito dei quadri economici
All’articolo 23 del codice il nuovo comma 5, modificato dal comma 20, lettera “a”, punti 2, 3 e 4 dello Sblocca Cantieri (Legge 55/2019) prevede che il progetto di fattibilità tecnica ed economica individui, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefìci per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3 del codice, nonché per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico e per i concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità deve essere preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) del codice, nel rispetto dei contenuti di cui al nuovo regolamento previsto dall’articolo 216 del codice, comma 27-octies.
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l’individuazione:
- delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
- le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel nuovo regolamento;
- la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa.
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Decreto Sblocca Cantieri: le novità per gli appalti e l’edilizia
La Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modifiche del Decreto legge n. 32/2019 (Sblocca Cantieri), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 17 giugno 2019.Lo Sblocca Cantieri contiene “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ed è in vigore dal 18 giugno 2019.Nel dettaglio, il D.L. 32 si compone di 30 articoli, divisi in tre distinti capi: – norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana (Capo I); – disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea (Capo II); – disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017 (Capo III).Scopo di questo ebook è fornire un commento alla disciplina da ultimo introdotta con la conversione in legge del D.L. 32, con specifico riferimento agli affidamenti dei contratti pubblici e di infrastrutture, all’edilizia e all’assetto urbanistico e gestione del territorio. L’ebook è dunque dedicato solo al Capo I del decreto legge.Stefano BertuzziAvvocato in Roma.Gianluca CottarelliAvvocato in Roma.
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Si viene a delineare una funzione non solo conoscitiva del progetto di fattibilità tecnica e economica ma anche valutativa delle caratteristiche del progetto e comparativa rispetto ad eventuali alternative che si ritiene necessario valutare.
Le modifiche introdotte al comma 6 dell’articolo 23 del codice dall’articolo 1, comma 20, lettera “a”, punto 6 dello Sblocca Cantieri, integrano quanto già disposto con la predisposizione di: “verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse preventive dell’interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica …” oltre alla “… descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale…” imponendo, di fatto, un approccio progettuale più attento alle problematiche della sostenibilità, ai possibili impatti e alle necessarie mitigazione da porre in essere per rendere l’intervento più “sensibile” anche al contesto ambientale.
In merito ai quadri economici, all’articolo 23 del codice, sono introdotti i nuovi commi 11-bis e 11-ter che prevedono:
- tra le spese tecniche da inserire nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento;
- le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.
Sblocca Cantieri: verifica della progettazione
La modifica dell’articolo 26, comma 6, lettera b) del codice operata dall’articolo 1, comma 20, punto 4, lettera “c” del testo della legge introduce la possibilità, per le stazioni appaltanti che dispongano di un sistema di controllo interno di qualità (dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 – v. Delibera ANAC n. 120 del 10/2/2016 e Linee guida ANAC n. 1/2018, Parte VII, punto 1.6, lett. “c”) di effettuare la verifica di progetti di lavori di importo compreso tra i 20 milioni di euro e la soglia di cui all’articolo 35 del codice.
Fino ad oggi tale possibilità era riservata solo ai soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020 e ai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del codice (prestatori di servizi di ingegneria e architettura).
Sblocca Cantieri: anticipazione del 20% per i servizi di architettura e ingegneria
Ai fini della possibilità di ricevere, anche per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, una anticipazione del corrispettivo contrattualizzato, si segnala la modifica apportata dall’articolo 1, comma 20, lettera “g”, punto 3 della legge 55/2019 al comma 18 dell’articolo 35 del codice che ha esteso la corresponsione dell’anticipazione del 20% a tutti gli appalti quindi anche agli affidamenti di forniture, servizi ivi compresi quelli di architettura e ingegneria.
Questo segnale di attenzione alle problematiche di esposizione economica dei progettisti nello svolgimento delle loro attività potrà avere delle ricadute positive non solo sulla gestione economica dei professionisti ma sull’intero funzionamento della filiera progettuale.
Sblocca Cantieri: incompatibilità nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
Le condizioni di maggiore rilevanza per l’incompatibilità nell’ambito dei servizi di architettura e ingegneria sono riconducibili ai seguenti elementi:
- lo svolgimento dell’attività di verifica e validazione è incompatibile con la redazione del progetto, del coordinamento della sicurezza per la fase di progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo (articolo 26, comma 7 del codice) come modificato dall’articolo 1, comma 20, lettera “b”, punto 3 della legge di conversione dello sblocca cantieri).
È superata l’incompatibilità per gli affidatari degli incarichi di progettazione di interventi posti a base di gara che ora possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione (articolo 24, comma 7 del codice come modificato dall’articolo 1, comma 20, lettera “b”, punto 3 della legge 55/2019).
In materia di incompatibilità il Consiglio di Stato afferma che la specifica previsione posta dal codice e relativa alle condizioni di svolgimento di una gara di progettazione, è finalizzata a garantire il rispetto, per tutti i partecipanti ad una procedura pubblica, dei principi generali di omogeneità di posizione, parità di trattamento e libertà di concorrenza, dovendo in ogni caso essere valutato se lo svolgimento di pregressi affidamenti presso la stessa stazione appaltante possa aver creato, per taluno dei concorrenti stessi, degli speciali vantaggi incompatibili con i suddetti principi generali (cfr. Cons. Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1918; Cons. Stato, IV, 23 aprile 2012, n. 2402).
Viene, pertanto, affermato, ancora una volta, che le condizioni di svolgimento di una gara (sia di progettazione, di lavori o altro) rispondono con grande chiarezza ad un principio di fondo che coincide con la visione della norma: la regolarità di una procedura sussiste quando sono osservate tutte le condizioni necessarie a garantire l’applicazione dei principi sostanziali di omogeneità di posizione, parità di trattamento e libertà di concorrenza per tutti i concorrenti.
Nel caso di affidamento congiunto della progettazione e direzione dei lavori al Rup è necessario osservare le prescrizioni delle Linee guida ANAC n. 3/2017, parte II, punto 9.1 che stabiliscono le limitazioni per questo tipo di affidamento; tali limitazioni sono:
- lavori complessi o di particolare rilevanza architettonica, ambientale, storico-paesistica e tecnologica;
- progetti integrati o interventi di importo superiore a 1.500.000 euro.
Leggi anche Sblocca Cantieri in Gazzetta: tutte le novità
Calcolo parcelle per la progettazione
Cos’è cambiato dal Codice degli Appalti allo Sblocca Cantieri?
In merito alle modalità di calcolo della parcella dei servizi di ingegneria e architettura, l’articolo 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), nel caso dei contratti pubblici, individua il d.M. infrastrutture 17 giugno 2016 come il riferimento normativo per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di architettura e ingegneria; le tabelle del decreto definiscono i corrispettivi per le seguenti attività (articoli 24, comma 1 e 8 e articolo 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016):
- programmazione dei lavori pubblici;
- progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva;
- direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione;
- collaudo;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento.
Per queste tabelle che, per l’affidamento dei servizi di progettazione, fino all’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 (secondo correttivo) avevano una generica funzione di riferimento, ora si è venuta a determinare una nuova condizione sulla base dei seguenti passaggi:
- l’articolo 24, al comma 8 del d.lgs. 50/2016 (come modificato dal correttivo) aveva stabilito, abrogando il sistema di tariffe minime, che i corrispettivi indicati nel d.M. 17/6/2016 dovevano utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base d’asta;
- successivamente l’articolo 19-quaterdecies, comma 3 della legge 172/2017 ha introdotto l’obbligo di riconoscere “alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti” dalla pubblica amministrazione un “equo compenso”.
A seguito di tali integrazioni normative viene introdotta, pertanto, una condizione di obbligatorietà ai fini dell’applicazione dell’equo compenso per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria anche sulla base di quanto definito dalla legge di bilancio 2018 (d.L. 119/2018 convertito in legge n. 136/2018) in merito all’obbligatorietà dell’equo compenso per i professionisti.
Il riferimento, obbligatorio per i contratti pubblici, al d.M. 17 giugno 2016 costituisce, inoltre, un elemento molto puntuale anche per i servizi relativi ad opere private per le quali, si conferma la naturale contrattazione con il committente privato (che è obbligatorio far precedere, in forma scritta o digitale, dalla quantificazione della misura del compenso – in forma di preventivo – come prescritto dalla legge 124/2017 all’articolo 1, comma 150).
Per la definizione dell’importo a base d’asta per i servizi di architettura e ingegneria nell’ambito dei contratti pubblici, è necessario, comunque, tenere presente che il d.M. 17 giugno 2016 (tabelle dei corrispettivi per servizi di architettura e ingegneria), specifica, all’articolo 1, due elementi essenziali nella determinazione dei corrispettivi:
- i corrispettivi devono essere commisurati al livello qualitativo delle prestazioni;
- i corrispettivi possono essere utilizzati, dalle stazioni appaltanti, quale criterio di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base d’asta.
In questo senso si è anche espressa la Sezione V del Consiglio di Stato (sulla stessa linea di altre sentenze precedenti) con la sentenza n. 2094 del 29 marzo 2019 che stabilisce:
“… non vi è dubbio che il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. Cons. Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali.
6.3. Ben può applicarsi quivi il principio per cui “in claris non fit interpretatio”: la disposizione è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare …”.
In pratica si tratta della conferma, di natura giurisprudenziale, del fatto che il decreto 17 giugno 2016 sulle tariffe rappresenta, per i contratti pubblici, il punto di riferimento inderogabile per il calcolo dei corrispettivi per il quale, comunque, devono essere considerati anche due elementi sostanziali: il livello qualitativo delle prestazioni richieste e il fatto che i corrispettivi costituiscono, per le stazioni appaltanti, un elemento di riferimento per l’individuazione dell’importo da porre a base d’asta (quindi è assolutamente legittima, da parte della stazioni appaltanti, anche una riduzione degli importi di calcolo che in alcuni casi sono soggetti a tagli del 20%) senza che questo costituisca violazione della norma.
Calcolo parcelle progettazione: modalità di pagamento
In merito alle modalità di pagamento delle fatture di imprese e professionisti è necessario rilevare che dal 26 maggio 2019 è entrata in vigore la legge 3 maggio 2019, n. 37 che modifica l’articolo 113-bis del d.lgs. 50/2016 stabilendo che le amministrazioni pubbliche dovranno liquidare gli acconti del corrispettivo entro 30 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento lavori con il certificato di pagamento che deve essere emesso entro 7 giorni dall’adozione del s.a.l.
Nel caso dei corrispettivi dei professionisti, l’articolo 5 della legge 37/2019 entrata in vigore il 26 maggio 2019 (in attuazione della legge europea 2018) conferma quanto già prescritto, per le transazioni commerciali, dall’articolo 4, comma 2 del d.lgs. 231/2002 in merito alle modalità di pagamento dei corrispettivi anche per i professionisti e quindi viene confermato l’obbligo di corresponsione degli onorari entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’amministrazione interessata.
Quali novità ha portato lo Sblocca Cantieri?
Nell’ambito della progettazione la legge 55/2019 (lo Sblocca Cantieri) ha integrato alcuni aspetti del codice dei contratti pubblici relativi ai quadri economici, contenuti del progetto di fattibilità tecnica e economica, anticipazione, verifica dei progetti e altri elementi di minor rilievo.
Un’altra novità recente interessante per l’edilizia è il Decreto Crescita: è diventato legge da pochissimo, cosa contiene?
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