Sanzioni per la Contabilizzazione Calore: arrivano nel 2017?

Parliamo di sanzioni. Saranno multati i condomìni che non si adeguano al D.Lgs 102/2014 entro il 31 dicembre 2016 per la contabilizzazione del calore. Già multate anche le grandi aziende che non hanno consegnato le diagnosi energetiche entro dicembre 2015.

Tempistiche delle sanzioni

Se le sanzioni per le mancate diagnosi energetiche (con adeguamento entro dicembre 2015) sono partite adesso, a 11 mesi di distanza dalla scadenza, quelle per la contabilizzazione del calore potrebbero arrivare a novembre 2017, dal momento che la scadenza per adeguarsi è il 31 dicembre 2016. Ma si tratta solo di una nostra ipotesi.

Contabilizzazione del calore: sanzioni per i condomìni

Dopo le sanzioni alle grandi aziende per la mancata redazione delle diagnosi energetiche entro dicembre 2015, potrebbero arrivare sanzioni anche ai condomini che non si adeguano al D.Lgs 102/2014 entro il 31 dicembre 2016 sulla contabilizzazione del calore.

 

Se le sanzioni per le mancate diagnosi energetiche (con adeguamento entro dicembre 2015) sono partite adesso, a 11 mesi di distanza dalla scadenza, quelle per la contabilizzazione del calore potrebbero arrivare a novembre 2017, dal momento che la scadenza per adeguarsi è il 31 dicembre 2016.

La normativa prevede come causa di esclusione dagli obblighi la non fattibilità tecnica (che non si verifica mai) e l’ antieconomicità in conformità alla norma UNI EN 15459.

Leggi anche Contabilizzazione calore, obblighi: multe salate per chi non li rispetta

Proprio la relazione di dimostrazione dell’antieconomicità dovrà consentire di difendere il condominio da eventuali sanzioni. Per questo motivo, deve essere redatta in perfetta conformità con la citata norma UNI EN 15459.

Se vuoi sapere tutto sulla contabilizzazione del calore leggi:

Contabilizzazione del calore, nuova norma UNI: quali sono le novità?

Le sanzioni nel decreto legislativo 141/2016

Articolo 11, comma 1

«Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si
applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali»;

«Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi»;

«Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro».

Leggi tutto il decreto

Dal 31 dicembre 2016 bisognerà installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. L’obbligo vale sia per i condomìni sia per le singole unità immobiliari. È previsto, a carico dei condomini, l’obbligo dell’installazione di tali strumenti che, collegati alle centraline di rilevamento, registrano e contabilizzano i consumi dei singoli palazzi. L’obbligo della contabilizzazione del calore vale anche per i singoli appartamenti, che dovranno così monitorare il consumo energetico.

La cosa importante è mettersi in regola in tempo (entro la fine di quest’anno) per evitare le sanzioni, senza pensare a quando potrebbero arrivare, visto che non ci sono tempi certi per questo. Quello che è certo è che non ci saranno proroghe alla scadenza per la contabilizzazione del calore.

Diagnosi energetica Grandi Aziende: chi viene multato?

Passiamo ora ad altre sanzioni. Queste, al contrario di quelle per la contabilizzazione de calore, sono già partite e arrivate a destinazione.

Le grandi aziende che non hanno spedito le diagnosi energetiche entro il 5 dicembre 2015 in questi giorni hanno ricevuto dal MISE pesanti sanzioni, in base ai ritardi accumulati. Sono poche le aziende che hanno provveduto ad adeguarsi alla normativa.

Maggiore è il ritardo, più grave è la sanzione.

Viene multato anche chi invia diagnosi non conformi alla norma UNI 16247 o non firmate da EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) o ESCO certificate, gli unici soggetti abilitati alla emissione.

La diagnosi energetica di una azienda consiste in:
– la verifica dei consumi aziendali
– la verifica dei relativi costi
– lo studio delle migliori strategie per contenerli.

Approfondisci: Diagnosi energetica delle imprese, è obbligatoria: ecco cosa devi fare

Sono obbligati a fare la diagnosi energetica:
– Aziende con più di 250 dipendenti;
– Aziende con più di 50 mln di fatturato e più di 43 mln di bilancio;
– Aziende a forte consumo di energia (iscritte all’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio, in Sicilia sono circa 43);
– Aziende in cui almeno il 25% di capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.

Se il superamento di uno di questi punti è avvenuto nel 2015 l’obbligo di produzione e trasmissione della diagnosi energetica avrà scadenza 5 dicembre 2016 e per ora non verrà multato.

Aziende tra loro collegate o associate devono sommare le loro risorse umane e i loro fatturati e verificare se devono fare la diagnosi energetica.

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Chi “non si mette in riga” rischia di pagare una sanzione fino a 80.000 € senza nessuna possibilità di annullamento.

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Redazione Tecnica

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