La sanatoria edilizia di opere abusive mediante le procedure del condono edilizio legittima l’opera edilizia che ne costituisce l’oggetto, ma non legittima il cambio di destinazione urbanistica delle aree o l’eventuale lottizzazione abusiva delle stesse.
Le aree di sedime, non oggetto di sanatoria, qualora interessate da lottizzazione abusiva, possono essere confiscate, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 47/1985, come sostituito dall’art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.
Leggi Abusi edilizi, niente sanatoria con le foto di Google Earth
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per le opere edilizie realizzate sui singoli lotti non è incompatibile con la confisca del terreno lottizzato, poiché la sanatoria legittima soltanto la costruzione edilizia che ne costituisce l’oggetto.
Infatti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza:
1) in tema di lottizzazione abusiva, la sanatoria per condono edilizio delle costruzioni abusive eseguite non è incompatibile con il provvedimento di confisca delle aree lottizzate, esplicando influenza a tali effetti solo l’eventuale autorizzazione a lottizzare concessa in sanatoria. Invero, solo questa, pur non estinguendo il reato di lottizzazione abusiva, dimostra ex post la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici e la volontà dell’amministrazione di rinunciare all’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile comunale;
2) il rilascio della concessione in sanatoria per le opere edilizie realizzate sui singoli lotti non è incompatibile con la confisca del terreno lottizzato, poiché il titolo abilitante sopravvenuto legittima soltanto l’opera edilizia che ne costituisce l’oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica;
3) la revocabilità del provvedimento ablatorio consegue solo all’adozione di un provvedimento esplicito da parte della competente Autorità amministrativa autorizzatorio della lottizzazione” (Corte di Cassazione, sez. Penale 29 ottobre 2015, n. 43591).
Leggi anche Sanatoria edilizia: è ammissibile anche per le opere da realizzare?
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento