E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo scorso l’ordinanza che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l’annualità 2011
Il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, avviato dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 prevede lo stanziamento di 965 milioni di euro in 7 anni, per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio sismico sull’intero territorio nazionale.
L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’ordinanza n. 4007, in modo simile all’opcm n. 3907 del 13 dicembre 2010, regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue nello sviluppo di quelle azioni come gli studi di microzonazione sismica, gli interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità (zone 1 e 2) e alle strutture più vulnerabili.
La quota stanziata per il 2011, pari a 145.100 milioni di euro è ripartita tra le Regioni per:
a) studi di microzonazione sismica (10 milioni di euro);
b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile. (130 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c);
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (4 milioni di euro).
Per il 2011, a differenza della precedente annualità, le Regioni dovranno attivare obbligatoriamente gli interventi sugli edifici privati, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.
Viene inoltre introdotta l’analisi della Condizione limite per l’emergenza – CLE, che consente di integrare le diverse azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, attraverso il miglioramento della gestione delle attività in emergenza, dopo il terremoto. La realizzazione dell’analisi per la CLE consente alle Regioni di ridurre fino al 25% il contributo di cofinanziamento previsto per gli studi di microzonazione sismica.
Gli interventi previsti dall’ordinanza, come per l’annualità precedente (opcm 3907/10), vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, a ciascuna delle quali viene assegnata un’aliquota del fondo complessivo, proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale.
Fonte: Protezione Civile
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