Come è noto, secondo l’art. 6, comma 1, lett. e-ter), del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), rientrano nell’alveo dell’attività edilizia libera “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale”. Allo stesso modo, ai sensi del d.m. 2 marzo 2018, il rifacimento e/o sostituzione della pavimentazione esterna pertinenziale rientra pure nell’edilizia libera.
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Il TAR Campania, Napoli, sez. II, nella sent. 20 settembre 2023, n. 5145, ha evidenziato che, in generale, le opere di pavimentazione costituenti attività di edilizia libera sono configurabili quando costituiscono opere accessorie pertinenziali di edifici in zone edificabili e, pertanto, sono di entità minima, svolgono una funzione accessoria ed essenziale rispetto al bene principale e non incidono in modo significativo sul territorio. Conseguentemente, deve dedursi che l’attività edilizia libera sia ravvisabile solo se ed in quanto viene da incidere su di un’area pertinenziale, circostanza che risulta esclusa nel caso di notevole estensione dell’area e del cambio di destinazione urbanistica[1].
Il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 27 ottobre 2023, n. 2409, ha affermato che rientrano nell’ambito dell’attività edilizia libera la rifinitura con mattonella di gres porcellanato di un’area di accesso di circa 3 mq. e l’apposizione su un’area adibita a giardino di quadroni in cls per mq. 32,00, a conferma di un noto orientamento secondo cui l’opera di pavimentazione di un’area esterna, di modesta estensione, non è di per sé soggetta al permesso di costruire, salvo che comporti una trasformazione urbanistica del suolo ed un cambio della sua destinazione[2]. Conseguentemente, tali interventi sono sottratti anche all’autorizzazione paesaggistica, ex Allegato A, punto A.12[3] del DPR 31/2017.
Fra la casistica giurisprudenziale ricordiamo le seguenti ipotesi ritenute rientranti nell’attività edilizia libera:
- una “pavimentazione stagionale di un camminamento pedonale, delimitato (sul solo lato mare) da una ringhiera in acciaio e corde, per l’accesso all’immobile principale ed alle relative aree esterne pertinenziali mediante apposizione di quadroni in cemento amovibili, non ancorati all’arenile mediante alcun tipo di malta”[4];
- la realizzazione di un piccolo marciapiede sulla corte interna di un edificio con più abitazioni, il quale, per le modeste dimensioni e per la sua inerenza alla superficie cortilizia, non incideva strutturalmente sul prospetto[5];
- “una pavimentazione, con relativo massetto, di circa 15 mq su una superficie circa 10 volte più grande”[6].
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Al contrario, il permesso di costruire è stato ritenuto necessario:
- nel caso di area pavimentata pari a circa 30 metri quadrati (mt. 3,80 x mt. 7,90) e consistente nella posa in opera di mattonelle su massetto cementizio, effettuata in corrispondenza dell’ingresso dell’abitazione con funzione di marciapiede[7];
- per la realizzazione di una pavimentazione per una superficie di ben 380 metri quadrati, che “non può certamente qualificarsi quale attività edilizia libera, andando a porsi in contrasto con la destinazione agricola dell’area”[8];
- per una pavimentazione con pietra locale dell’area cortilizia con estensione di 56 metri quadrati[9];
- per un’area esterna pavimentata di “8,50 x 8,50 circa”[10].
In collaborazione con studiolegalepetrulli.it
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[1] Cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 aprile 2021, n. 952.
[2] TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 24 dicembre 2018, n. 7333.
[3] A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice.
[4] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 26 settembre 2022, n. 2455.
[5] TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 17 luglio 2012, n. 486.
[6] TAR Molise, sez. I, sent. 17 maggio 2022, n. 170.
[7] TAR Basilicata, 6 dicembre 2013, n. 770.
[8] TAR Piemonte, sez. II, sent. 23 luglio 2019, n. 819.
[9] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 13 maggio 2021, n. 1210: nell’occasione i giudici hanno affermato che “tale tipologia di intervento è realizzabile in regime di edilizia libera soltanto laddove costituisca un’entità minima, così da ritenersi realmente irrilevante dal punto di vista urbanistico ed edilizio”, richiamando TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 27 febbraio 2020, n. 257.
[10] TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 30 marzo 2021, n. 477.
Immagine: iStock/MyrKu
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