Riforma delle Professioni, il Consiglio Nazionale Architetti commenta

Il 14 agosto 2012, con il DPR 7 agosto 2012 n.137, con la “Riforma degli ordinamenti professionali” è stata introdotta la Riforma delle Professioni. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori ha realizzato un vademecum per le principali tematiche della Riforma della Professione e chiarire le conseguenze che la Riforma stessa avrà sullo sviluppo delle professioni di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore.

Scarica il Vademecum degli Architetti sulla Riforma delle Professioni.

La Riforma delle professioni ha avuto un processo legislativo lungo. Il Consiglio Nazionale Architetti PPC è riuscito a modificare alcuni elementi iniziali che andavano a modificare la professione di architetto trasformandoila in azienda commerciale. Proprio secondo il Consiglio Nazionale il risultato finale “è certo imperfetto”, ma “nell’insieme è ragionevole e coerente con le necessità quotidiane del mestiere e le direttive comunitarie, equilibrato nel mantenere le peculiari caratteristiche delle professioni intellettuali, pur facendo i conti con la realtà del mercato globale che caratterizza il nostro tempo” (www.awn.it).
Sul sito Awn.it si trova inoltre un elenco dei principali cambiamenti dettati dalle nuove norme. Ecco di seguito la disanima del CNAPPC a proposito della Riforma.

I principi
Viene salvaguardato il principio costituzionale che prevede che i mestieri che riguardano la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente non possano essere esercitati da chiunque, bensì da coloro che hanno seguito uno specifico percorso scolastico e sono stati abilitati con un Esame di Stato. Viene inoltre ribadito che “l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico”. La conferma di questi principi, che forse ci appaiono lapalissiani, non era affatto scontata, anzi; sono il fondamento etico del mestiere e delrapporto tra noi e i cittadini italiani.

La pubblicità
La libertà di fare pubblicità, già contenuta nel “Codice del consumo” (D.Lgs. 6 settembre 2005, n.  206), è ora espressa con chiarezza, purché “funzionale all’oggetto, veritiera e corretta” e può comprendere anche i compensi economici. Sappiamo bene quanto siano labili i confini della correttezza del messaggio pubblicitario, in particolare laddove contenga offerte economiche, che avremmo voluto escluse perché – come dimostrato dai numerosi casi già presenti su internet – si prestano facilmente ad adescare il cliente con promozioni sotto costo.
In parte il Codice del Consumo può essere utilizzato per contrastare le scorrettezze e il dumping, ma molto dipenderà dal comportamento etico e volontario della nostra comunità professionale, perché ognuno di noi possa rappresentare le proprie capacità professionali senza svendere il decoro dell’architettura.

L’assicurazione
Tutti gli iscritti che esercitano la libera professione dovranno rendere noto al cliente, in fase di sottoscrizione del contratto, una adeguata polizza di RC professionale: l’obbligo partirà dal 15 agosto 2013, con una positiva modifica delle norme pregresse che ci  consente di mettere inconcorrenza gli istituti assicurativi per calmierare i prezzi e definire polizze realmente utili.

Il contratto e la tariffa
Il principio di stabilire patti chiari tra il professionista e il cliente, prima di cominciare il lavoro, è un elemento fondamentale della Riforma delle professioni ed è contenuto nell’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
Le interpretazioni forzate che ritengono sufficiente l’accordo verbale sono surrettizie: è indispensabile che il professionista iscritto e il cliente sottoscrivano un accordo chiaro sulle prestazioni da svolgere, sui tempi e i compensi.
Questo non solo perché l’inottemperanza si configurerà come illecito disciplinare, ma anche perché la chiara e definitiva abrogazione di ogni tariffa professionale, peraltro già attuata con la c.d. legge Bersani, rende indispensabile – se vogliamo esser pagati per il nostro lavoro – mettere per iscritto il compenso e il modo che si utilizza per calcolarlo. Ognuno di noi può liberamente riferirsi ad un sistema di calcolo che ritiene congruo, siaesso tradizionale o personale, purché il cliente ne sia consapevole. È un principio sano, di mutuo rispetto, assai utile per ottenere il pagamento dai clienti e, dove necessario, davanti a un giudice che userà i nuovi “parametri” solo laddove il contratto non abbia potuto essere esaustivo.

Il tirocinio
La Riforma introduce finalmente il tirocinio professionale, prima di accedere all’Esame di Stato. Nell’attuale situazione non lo rende obbligatorio per la nostra categoria, ma lo introdurremo per porre riparo alla situazione attuale nella quale i neolaureati possono accedere alla professione senza nessuna esperienza della realtà del mestiere. Prima di fare ciò, però, vogliamo una modifica dell’esame di Stato perché chi ha svolto il tirocinio non debba fare lo stesso numero e tipo di prove che svolge un neolaureato che non l’abbia svolto.

La formazione continua
La Riforma introduce il principio, logico ancor prima che “comunitario”, che un professionista debba costantemente aggiornare la propria competenza professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività. Questo principio comporterà, entro un anno dal decreto, l’avvio di un sistema di aggiornamento professionale obbligatorio. Il nostro compito sarà quello di fare sì che la formazione permanente non diventi un costoso aggravio burocratico bensì un sistema intelligente di formazione e auto-formazione capace di elevare le nostre capacità e competenze, per rispondere meglio alle esigenze dei clienti e della società.

Le società professionali e inter-professionali
L’art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. 27/2012, ha anche introdotto la possibilità di costituire delle Società tra Professionisti (S.T.P.) di cui attendiamo a breve la regolamentazione. A fianco dell’attività del professionista singolo, dello Studio associato, della cooperativa e della SNC – già possibili – si affiancano forme societarie anche inter-professionali, che possono avere un socio di solo capitale, non iscritto all’Albo, purché con una quota di partecipazione inferiore al 30 %, ove viene previsto l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci e la necessità che l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta, e che la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente. Le STP, che sono iscritte a una sezione speciale dell’Albo e sottoposte alle Norme Deontologiche, sono una seria opportunità per aggregare in strutture più grandi diverse professionalità e per accedere ad una fiscalità più adatta alla realtà del mercato.

Il compito degli Ordini e le norme etiche
Il Consiglio Nazionale e gli Ordini hanno il compito di regolamentare e attuare la Riforma, sotto il controllo del Ministero della Giustizia.  Devono riorganizzare i Consigli di Disciplina, che non possono giustamente coincidere con i Consigli degli Ordini; regolamentare il tirocinio e la formazione continua; fare convenzioni con le assicurazioni; costituire gli Albi dei tirocinanti e delle STP.
Il primo compito è però riscrivere le norme deontologiche perché devono includere gli illeciti previsti per l’assenza del contratto con il cliente, l’assenza della RC professionale, la pubblicità ingannevole o denigratoria, l’uso distorto del tirocinio, il mancato svolgimento della formazione continua, l’evasione fiscale.

Conclude il CNAPPC su www.awn.it “che le norme devono diventare anche e soprattutto l’assunzione di responsabilità della comunità dei nostri iscritti italiani rispetto alla società, all’ambiente e ai committenti. Come detto in premessa, noi dobbiamo fare di questa Riforma l’occasione per ripensare e rilanciare il nostro ruolo sociale, culturale ed economico, con coraggio e consapevolezza che dipende,prima di tutto,  dalla nostra capacità di essere bravi e seri professionisti”.

Redazione Tecnica

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