Lo scorso aprile sul tema dei cambiamenti, intervenuti a seguito della riforma del condominio, per quanto riguarda l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni, avevamo intervistato l’avv. Davide Sole, autore del Codice del Nuovo Condominio (leggi l’intervista La videosorveglianza delle parti comuni dopo la riforma del condominio).
Torniamo su questo tema, poiché anche se il nuovo art. 1122-ter della legge di riforma della disciplina condominiale ha previsto la facoltà dell’assemblea di decidere l’installazione di telecamere per sorvegliare le parti comuni, restano molti i dubbi da chiarire, anche in merito a quali adempimenti devono essere rispettati e i limiti a tale iniziativa.
La videosorveglianza in ambito condominiale, almeno fino alla legge di riforma del condominio, non ha trovato espressa regolamentazione nel codice civile del 1942.
Non è chiaro, in proposito, se, pur applicando i principi generali della nuova disciplina del condominio, l’installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei proprietari o se rilevi anche la volontà degli eventuali inquilini delle unità abitative.
Il problema centrale, almeno fino alla riforma del condominio, era se una delibera di condominio, pur approvata all’unanimità, potesse essere sufficiente a permettere l’installazione di impianti di videosorveglianza.
In ogni caso è pacifico che il singolo condomino non ha alcun potere di installare, per sua sola decisione, delle telecamere per riprendere gli spazi comuni.
La legge di riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013, toglie ogni dubbio e conferma come le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza sono possibili e possono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Gli adempimenti da adottare a carico dell’amministratore di condominio
L’amministratore di condominio, munito della deliberazione assembleare, dovrà adottare tutte le cautele previste dal provvedimento generale del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (leggi il provvedimento sul sito del Garante della Privacy).
In particolare, gli adempimenti sono i seguenti:
– cartello informativo
– stabilire i tempi minimi di conservazione immagini (massimo 24 ore)
– individuare il personale che può visionare le immagini con atto di nomina di responsabile e incaricato di trattamento
– richiesta della verifica preliminare al Garante nei casi previsti dal provvedimento generale.
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