Riforma del catasto e commissioni censuarie: lo stato dell’arte

Slitta o meglio langue la riforma del catasto ex legge delega n. 23/2014. Per l’attuazione della riforma erano previsti uno o più convogli  (alias decreti legislativi attuativi) uno dei quali è partito e viaggia con ritardo, gli altri, purtroppo no.

La ennesima  legge delega per la  riforma del catasto, facendo proprie gran parte delle omologhe leggi delega che l’avevano preceduta, ha previsto una radicale riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati basata principalmente su alcuni perni centrali, quali:

– coinvolgimento attivo dei comuni;

– segmentazione territoriale in microzone;

– introduzione del metro quadrato di superficie come parametro di misura della consistenza immobiliare;

– l’abbandono dell’attuale sistema di valutazione incentrato sulla categoria e classi;

– nuove metodologie di stima degli immobili;

– determinazione del valore e del reddito degli immobili;

– uso di funzioni statistico-matematiche per la stima;

– nuova qualificazione delle unità immobiliari;

– previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite;

–  l’invarianza di gettito delle imposte immobiliari, attraverso adeguamento delle aliquote delle varie imposte;

–  ridefinizione delle competenze e funzionamento  delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale.

La legge delega prevedeva l’emanazione dei decreti legislativi  attuativi entro dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore sia per la riforma fiscale (art. 1)  sia per la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2).

Mentre sono stati emanati i decreti legislativi per la riforma fiscale, per la riforma del catasto, entro la scadenza di tale termine è stato emanato esclusivamente il decreto legislativo 17 dicembre 2014 , n. 198 in tema di  composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera a) , della legge 11 marzo 2014, n. 23.

E’ questo il “treno” cui mi riferisco in premessa quando affermo che viaggia in ritardo. L’art. 21 di questo decreto prevedeva che le nuove commissioni censuarie si insediassero, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.

Il ritardo consta nel fatto che  è decorso l’anno previsto per l’insediamento senza che le nuove commissioni si insediassero, con l’aggravante che in alcune province non sono state rinnovate neanche le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con i compiti ivi previsti, non consentendo anche lo svolgimento delle attività ordinarie.

Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, milleproroghe 2015, con la modifica apportata  con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n.21 ha quantificato il suddetto “ritardo” (art. 10, comma 1 bis) concedendo ulteriori 6 mesi modificando l’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198. Per cui, l’insediamento per effetto della proroga dovrà avvenire entro il 27 luglio 2016.

Ma è bene ricordare che non è certo questo il motivo per cui la riforma del catasto è saltata o ritardata. Avendo fatto scadere il termine temporale previsto dal legislatore per l’attuazione della delega, questa  è decaduta e, pertanto, per la ripresa dei lavori necessita una nuova legge delega da parte del Parlamento.

Come è noto agli addetti ai lavori, invero, una bozza di decreto legislativo per la riforma del catasto era stato sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari, ma non ha superato la prova, probabilmente per una non perfetta aderenza con la delega.

È il cosiddetto cane che si morde la coda (Parlamento-Governo-Parlamento), fatto sta che si è persa una importante riforma per il Paese, che nell’ottica di perequazione fiscale in tema di imposte immobiliari, avrebbe potuto dare impulso alla ripresa economica attraverso una ridistribuzione dell’imposizione, senza incremento di gettito fiscale.

Forse è stata questa ultima prescrizione a non apparire osservata e che non ha consentito l’approvazione della bozza di decreto che è circolata i primi mesi dello scorso anno. Le successive mosse, con la speranza che ci saranno, ci potranno far capire le effettive volontà di ciascuna parte.

Articolo di Antonio Iovine

Redazione Tecnica

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