La Cassazione penale (sez. III) con l’ordinanza 11 maggio 2015, n. 19360 ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il provvedimento del GIP di rigetto di un’istanza di dissequestro di un’area sulla quale erano stati rinvenuti rifiuti abbandonati; in particolare, l’istanza di dissequestro era stata inoltrata dal ricorrente per poter accedere sull’area a procedere quindi allo smaltimento dei rifiuti.
Ad avviso della Cassazione “il vincolo reale non è affatto incompatibile con lo smaltimento del rispetto della vigente disciplina, né, tanto meno, con l’adempimento degli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino dei luoghi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006″.
Difatti, secondo la Suprema Corte, tali attività, finalizzate a soddisfare esigenze di tutela dell’ambiente e del territorio, possono comunque essere consentite, su richiesta dell’interessato e previa autorizzazione all’accesso ai luoghi, “senza necessità di revoca del sequestro, permanendo evidentemente le esigenze cautelari sottese alla sua applicazione fino al definitivo compimento delle operazioni ed alla successiva verifica, da parte dell’autorità giudiziaria, della loro corretta esecuzione”.
Ne consegue che solo a fronte del diniego del giudice in ordine all’accesso ai luoghi o, più in generale, di procedere al dissequestro dell’area per superiori esigenze cautelari del procedimento penale, il soggetto gravato dall’obbligo di rimozione dei rifiuti può ritenersi legittimamente impossibilitato a procedere alle operazioni di smaltimento dei rifiuti abbandonati.
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