Martedì 27 giugno 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione e un disegno di legge in materia di ricostruzione in seguito a calamità naturali.
Inoltre il Governo ha preannunciato che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge, nominerà come Commissario straordinario alla ricostruzione il generale Francesco Paolo Figliuolo, già Commissario straordinario per l’emergenza Covid.
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Ricostruzione post-alluvione, il decreto-legge
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge contenente disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessate dagli eventi alluvionali, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
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Il testo istituisce il Fondo per la ricostruzione e prevede la nomina di un Commissario straordinario (Figliuolo, appunto), dotato di un’apposita struttura di supporto, che, in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile e con il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrà i seguenti compiti:
- definire la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, pubblica e privata;
- provvedere alla ricognizione e all’attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d’intesa con le regioni interessate;
- coordinare gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
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- coordinare la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
- informare periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;
- gestire la contabilità speciale appositamente aperta;
- assicurare l’indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista nei territori colpiti, anche nell’ambito della Cabina di coordinamento;
- trasmettere annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominata, all’autorità politica delegata per la ricostruzione, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare.
La Cabina di coordinamento per la ricostruzione (composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dal sindaco metropolitano, da un rappresentante delle province interessate designato dall’Unione province d’Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani) coadiuva il Commissario:
- nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione;
- nel monitoraggio dell’avanzamento dei processi;
- nella definizione dei criteri da osservare per l’adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.
Il decreto definisce inoltre i criteri e le procedure per l’individuazione delle opere da ricostruire e per l’erogazione dei relativi contributi, sia per quanto riguarda l’ambito pubblico sia per quello privato.
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Ricostruzione post-calamità, disegno di legge
Il Consiglio dei Ministri nella stessa seduta ha approvato inoltre un disegno di legge in materia di ricostruzione post-calamità (esame preliminare), che definisce, in un quadro unitario, le procedure e le misure da adottare nei processi di ricostruzione successivi ad eventi calamitosi più in generale.
La nuova disciplina prevede che, al termine dello stato di emergenza, possa essere deliberato dal Consiglio dei Ministri lo “stato di ricostruzione”, previa intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate. Tale deliberazione può essere assunta nei casi in cui sia impossibile il rientro nel regime ordinario, in quanto non sono state ultimate le procedure di ricostruzione e occorra una complessiva revisione dell’assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite.
Il piano può prevedere misure di delocalizzazione necessarie per la riduzione del rischio sismico e idrogeologico. Successivamente alla deliberazione, viene nominato un Commissario straordinario, dotato di una struttura ad hoc, che elabora il piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario.
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Il Commissario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e pubblici e può agire in deroga alle disposizioni vigenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Inoltre, si prevede la nomina di una Cabina di coordinamento, che coadiuva il Commissario straordinario nella definizione del piano e nel monitoraggio dell’avanzamento dei processi di ricostruzione.
Per la gestione finanziaria, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono istituiti un Fondo per la ricostruzione e un Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari, trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si prevede poi l’istituzione di un organo tecnico a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente”, che esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni e sul programma delle infrastrutture ambientali e che approva i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali.
Il Dipartimento di Casa Italia esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi.
Ambiti ricostruzione
In merito alla ricostruzione, si distinguono gli ambiti in:
- interventi su centri storici e nuclei urbani e rurali, da pianificarsi da parte dei Comuni;
- contributi per la ricostruzione e riparazione privata (su immobili e mobili), per i quali è definita la relativa procedura di concessione;
- interventi per ricostruzione e riparazione di edifici pubblici (da definirsi con atti del Commissario), per i quali sono definiti i soggetti attuatori, i quali si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.
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