Nuove fattispecie per l’applicazione del reverse charge nei settori dell’edilizia e dell’energia. Arrivano finalmente i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove regole, contenute nella Legge di Stabilità e in vigore dal 1° gennaio di quest’anno. Le precisazioni sono contenute nella circolare 27 marzo 2015 n. 14/E delle Entrate. In particolare la Legge di Stabilità 2015 ha disposto l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile (c.d. reverse charge) a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile ed energetico.
Per il settore edile l’applicazione del reverse charge si estende alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Sempre nell’ambito dell’inversione contabile ne viene estesa l’applicazione ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 3, direttiva n. 2003/87/CE); ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore.
Anzitutto le attività si applicano agli “edifici” e non genericamente agli immobili. Poiché non esiste in ambito fiscale una definizione di “edificio”, la circolare chiarisce il riferimento all’art. 2 del decreto n. 192 del 2005 che riportiamo qui di seguito per chiarezza:
“Un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
Per l’individuazione del servizi occorre riferirsi al codice ATECO 2007.
Per quello che riguarda i servizi di pulizia negli edifici, tutte le tipologie sono soggette a inversione contabile, vengono invece escluse le operazioni di pulizia su piscine, giardini, parcheggi, a meno che non facciano parte integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).
Per quello che riguarda le demolizioni, le installazioni di impianti e il completamento di edificio, le varie attività vanno collocate nei Codici ATECO. Nell’ambito delle installazioni di impianto si devono comprendere anche le attività di manutenzione.
Per il completamento del cantiere si fa riferimento a opere di manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e risanamento conservativo. Non si applica il reverse charge per le prestazioni di servizio alla messa in opera del cantiere.
Ricordiamo che il reverse charge opera in relazione alle prestazioni di servizi rese in dipendenza di contratti di subappalto ed è, invece, escluso per le prestazioni rese direttamente dall’appaltatore principale nei confronti del committente, in base a un contratto di appalto.
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