Responsabilità solidale, scenari prima e dopo il DL 25/2017

Marco Zingales 03/04/17

Il 28 maggio i cittadini italiani erano stato chiamati a partecipare al referendum popolare abrogativo relativo alla “abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti”  e alla “abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio”.

Questo referendum era stato voluto fortemente dalla Cgil, nell’intenzione di ristabilire un’uguale responsabilità tra il Committente e Appaltatore nei riguardi dei lavoratori edili.

La Cgil sostiene che riproporre la responsabilità solidale significa “impedire che ci siano differenze di trattamento tra chi lavora nell’azienda committente e chi in un’azienda appaltatrice o in un’azienda in sub-appalto, riaffermando il principio che chi opera nel sistema degli appalti deve vedersi garantiti gli stessi diritti e le stesse tutele”.

Stato normativo ante D.L. 25/2017

Il D.Lgs. 276/2003 da un lato ha disciplinato la facoltà per la contrattazione collettiva nazionale di derogare alle previsioni normative in materia di solidarietà, dall’altro previsto un meccanismo processuale che consente al committente di invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e cioè di pretendere che il creditore (lavoratore o ente previdenziale) per ottenere soddisfazione del proprio credito debba aggredire preventivamente il patrimonio del debitore principale (appaltatore o subappaltatore), e solo ove questo risulti incapiente possa aggredire il patrimonio del committente.

Questo significa che il lavoratore, dopo aver vinto la causa e ottenuto una sentenza di condanna, deve prima tentare di recuperare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro e dei subappaltatori e solo dopo può agire verso il committente.

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Stato normativo post D.L. 25/2017

Con l’entrata in vigore del D.L. 25/17, il beneficio della preventiva escussione (introdotto nel 2012) è stato cancellato ed inoltre è stata eliminata la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva. Sia Committente che Appaltatore sono tenuti a pagare i crediti di lavoro maturati dal personale occupato nell’appalto, compresi i crediti dei lavoratori autonomi ed inclusi i debiti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi.

La modifica del D.L. 25/2017 riguarda le modalità di attuazione del regime di responsabilità solidale legate al principio di preventiva escussione.

Oggi, con l’abrogazione della norma, il committente può essere aggredito anche prima dell’appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall’appaltatore di quanto pagato.

Il D.L. n.25/17 sopprime inoltre le seguenti parole: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”.

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Marco Zingales

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