La responsabilità del progettista (secondo lo Sblocca Cantieri)

Esistono di fatto due categorie di responsabilità che possono investire il progettista: quella contrattuale e quella derivante dal compimento di un fatto illecito. Ecco le novità in questa materia

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Prima di tuffarci nell’analisi di questo specifico tema, è necessario chiarire un punto di fondo riguardante i caratteri e il contenuto dell’incarico professionale del progettista che deve essere considerato come obbligazione di risultato. Questo significa che la prestazione del tecnico non ha per oggetto la sola stesura di un progetto ben definito ma si concretizza nel raggiungimento del risultato richiesto dal committente che coincide con l’effettiva realizzabilità dell’opera secondo le aspettative del committente stesso.

In tal senso, infatti, si ricorda anche che da tempo la Corte di Cassazione ha confermato (Cass. 10 dicembre 1974, n. 4159 – Cass. 22 aprile 1974, n. 1156 – Cass. 18 aprile 1966, n. 960) l’esistenza di un legame tra il diritto all’onorario e il raggiungimento di un risultato utilizzabile da parte del committente dell’opera.

Come valutare però l’opera del professionista in assenza di accordi specifici? Vediamo tutto questo e in dettaglio cosa ha modificato lo Sblocca Cantieri sulla responsabilità dei progettisti.

Responsabilità del progettista e Sblocca Cantieri, quali novità?

Ripartendo da quanto confermato dalla Corte di Cassazione, il legame tra diritto all’onorario e raggiungimento di un risultato utilizzabile, comporta che la stessa opera del professionista possa essere valutata, in assenza di accordi specifici, sulla base del tipo di lavoro svolto e del risultato conseguito. La prestazione progettuale si conclude mettendo a disposizione del committente un bene (Art. 2233 c.c.) che rappresenta ma non costituisce l’opera che verrà successivamente realizzata.

Questo approfondimento è tratto da

Progettazione, verifica, validazione e approvazione del progetto dopo lo Sblocca Cantieri

La legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Sblocca Cantieri) ha introdotto importanti novità in materia di appalti e, in modo particolare, sulle attività da svolgere nelle varie fasi della progettazione e affidamento delle opere pubbliche, che vengono puntualmente analizzate e illustrate in questo nuovo quaderno tecnico, che conferma le caratteristiche della serie a cui appartiene, distinguendosi per il contenuto fortemente operativo, semplice, chiaro rivolto in particolare ai professionisti tecnici e a coloro che non hanno una specifica competenza giuridica.Attraverso schemi e tabelle che semplificano l’individuazione dei vari elementi, per ogni ambito di maggiore rilevanza sono state predisposte delle schede con le informazioni sugli aspetti di ciascuna attività e delle analisi specifiche di supporto allo svolgimento delle azioni da intraprendere, con l’indicazione degli elementi normativi di riferimento per ciascun aspetto.La struttura dell’opera include anche analisi dettagliate degli argomenti trattati, per chiarire gli elementi e le criticità che caratterizzano i vari ambiti.È stata inserita anche un’appendice che riporta una tabella contenente tutti i 122 provvedimenti (decreti, linee guida, atti normativi) di attuazione al codice dei contratti: uno strumento prezioso per avere sotto controllo l’impressionante mole di documenti collegati al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.La normativa di settore e i relativi documenti esplicativi possono essere consultati su: https://bit.ly/2G3hHueMarco Agliata, architetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.

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Con riferimento al rapporto tra raggiungimento del risultato e corresponsione dell’onora- rio è necessario ricordare quanto indicato all’articolo 24, comma 8-bis del d.lgs. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. 57/2017) che prevede che le stazioni appaltanti non possano subordinare la corresponsione dei compensi relativi alla progettazione e alle attività tecnico-amministrative, all’ottenimento, al finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario della progettazione sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento del lavoro svolto.

Quali categorie di responsabilità investono il progettista?

In relazione alla responsabilità esistono, di fatto, due categorie di responsabilità che possono investire il progettista:
– la responsabilità contrattuale in cui l’eventuale colpa è legata al tipo di prestazione dovuta variando, secondo i casi, il grado della colpa stessa; il conseguente risarcimento danni è limitato (ad eccezione del dolo) ai soli danni quantificabili al momento della definizione del contratto (art. 1225 c.c.) estendendosi, invece, senza alcuna limitazione a tutti i casi di responsabilità extracontrattuali;
– la responsabilità derivante dal compimento di un fatto illecito come conseguenza della violazione di un diritto soggettivo assoluto (integrità fisica, proprietà).

Nel primo caso, quando la responsabilità è legata ad inadempienze di natura contrattuale (art. 1218 c.c., ovvero: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»), si tratta di dolo o colpa oppure di responsabilità oggettiva, attribuita cioè indipendentemente dall’analisi della condotta del soggetto cui viene imputata l’obbligazione di risarcire il danno.

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Nel secondo caso si tratta di predisposizioni impartite dal progettista nella preparazione degli elaborati o calcoli strutturali oppure di gravi omissioni compiute nella redazione del progetto stesso le cui conseguenze hanno causato dei danni all’integrità fisica di persone o cose.

COme funziona l’obbligo della polizza assicurativa?

Il progettista incaricato è comunque obbligato, ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016, a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalla propria attività dalla data di approvazione del progetto alla data di emissione del certificato di collaudo:
– la polizza che deve essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche agli eventuali maggiori costi che l’amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione;

– la garanzia, come richiesto dal punto 4.1 della parte II delle Linee guida ANAC n. 1/2019, deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Emerge, in questo senso, l’esistenza di varie condizioni di esposizione che investono il progettista che hanno, di fatto, inizio dal momento della stipula del contratto di prestazione d’opera professionale con le relative definizioni dei compiti assegnati a ciascuna delle parti. Questi ambiti di responsabilità sono legati ad una serie di situazioni specifiche che sarà utile riassumere per cercare di chiarire i concetti fin qui espressi.

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Errori e/o omissioni nel progetto, il punto

In merito alla responsabilità del progettista sono considerati errori o omissioni di progettazione ai fini dell’individuazione delle eventuali responsabilità del tecnico incaricato:
– l’inadeguata valutazione dello stato di fatto;
– la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;

– l’inosservanza di norme specifiche per la tutela archeologica, paesaggistica, idrogeologica, prevenzione incendi, ambientale e per il coordinamento della sicurezza;
– il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da pro- va scritta;
– la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

La responsabilità del progettista (secondo lo Sblocca Cantieri) Schermata 2019 08 08 alle 22.14.34

Quando si può richiedere cauzione provvisoria?

Come indicato nelle Linee guida ANAC n. 1/2019, parte II, punto 4, la stazione appaltante può chiedere la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività ma non può chiedere la cauzione provvisoria per i concorrenti incaricati di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al Rup (articolo 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016).

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Redazione Tecnica

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