Avvio dei lavori a breve alla Camera sul ddl del MIT di delega per il Codice dell’edilizia e delle costruzioni che andrà a riformare il TUE. Il testo è stato assegnato alla Commissione Ambiente che ha già esaminato nei mesi scorsi il ddl a prima firma Erica Mazzetti (FI) di delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia. Come annunciato dalla stessa on. Mazzetti nel corso di un convegno alla Camera organizzato dal CNAPPC, l’intenzione è quella di arrivare ad un testo unico.
Se molti sono i punti di contatto tra i due ddl presentati (>> scaricabili a fine articolo), i testi divergono sostanzialmente sul ruolo che dovranno avere in futuro i professionisti tecnici: uno li valorizza, l’altro amplia le responsabilità penali. Modifiche comunque potrebbero arrivare nel corso dell’esame parlamentare: Elena Griglio, a capo dell’Ufficio legislativo del MIT, nel suo intervento allo stesso convegno ha garantito che il Ministero è già al lavoro e a breve ci saranno altri incontri con gli stakeholder.
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I punti di contatto
Le due proposte puntano dunque su semplificazione, definizione organica e riduzione dei titoli abilitativi, riordino della disciplina delle difformità e delle tolleranze, coordinamento con la normativa sismica e di sicurezza strutturale, coordinamento con la disciplina urbanistica. A queste indicazioni, però, il testo del governo introduce nuove forme di responsabilità penali del tecnico. Proprio questo aspetto è contestato da parte delle professioni, che richiedono interventi di modifica.
Per quanto riguarda espressamente il ruolo dei professionisti tecnici, nel testo Mazzetti troviamo un primo riferimento esplicito all’art. 2, lettera h), punto 5, dove si parla di “riconoscere e valorizzare le funzioni di certificazione e di attestazione di conformità svolte nell’interesse generale dai tecnici abilitati”. C’è poi la lettera p), punto 4, che parla di “distinguere ruoli, competenze e responsabilità” dei soggetti del processo costruttivo “anche con riferimento alle forme di polizza indennitaria”. Di fatto nel primo caso una formulazione di apertura e valorizzazione del ruolo professionale, mentre la responsabilità è declinata esclusivamente in chiave assicurativa/civile, mai in chiave penale.
Il ddl del MIT invece introduce esplicitamente tra i criteri direttivi per il futuro Codice delle costruzioni l’obbligo di asseverazione degli estremi dei titoli pregressi “ai sensi e per gli effetti, anche penali” del DPR 445/2000, necessario per attestare lo stato legittimo dell’immobile.
I richiami normativi
L’art. 4, comma b del ddl del MIT prevede la revisione e semplificazione della disciplina dell’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, con l’individuazione dei criteri e dei titoli abilitativi che ne consentono la dimostrazione, in coerenza con le esigenze di tutela dell’affidamento del proprietario sulla base del titolo abilitativo più recente, anche formatosi per silenzio-assenso, purché nell’ultimo titolo siano indicati gli estremi del titolo originario e degli eventuali titoli successivi, asseverati mediante attestazione di un professionista qualificato, ai sensi e per gli effetti, anche penali, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Il richiamo al DPR 445/2000 è cruciale: l’art. 76 di quel decreto prevede la decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni false e il rinvio alle sanzioni penali del codice penale. Il meccanismo si innesta sull’art. 481 c.p. già vigente per le asseverazioni edilizie, ma qui lo proietta su un oggetto nuovo: non la conformità dell’intervento in corso, ma la ricostruzione della legittimità dell’intera storia edilizia dell’immobile. È questa estensione dell’oggetto dell’asseverazione a titoli pregressi, che il professionista non ha prodotto e non ha mai verificato, che le categorie tecniche contestano come squilibrio strutturale del meccanismo.
Asseverazione e lavori pregressi
Sulla base di questa formulazione, infatti, il professionista tecnico incaricato diventa il soggetto che certifica non solo l’intervento in corso, ma la legalità dell’intera storia edilizia dell’immobile su cui opera, con responsabilità esplicitamente qualificata come penale.
Il professionista, in sostanza, verrebbe chiamato a rispondere penalmente di documenti che spesso non esistono, sono incompleti o giacenti in archivi comunali difficilmente accessibili, e che lui stesso non ha prodotto né poteva verificare al momento del rilascio.
Su questo punto la perplessità più netta viene dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il meccanismo è giudicato squilibrato perché la conoscenza della storia edilizia di un immobile compete in primo luogo al proprietario, mentre si chiede al tecnico di garantire la legittimità di atti e provvedimenti storici sui quali non ha avuto alcun controllo.
Peraltro la giurisprudenza della Cassazione penale ha già consolidato l’orientamento per cui il tecnico che assevera falsamente la conformità di opere edilizie agli strumenti urbanistici risponde del reato di falsità ideologica in certificati ex art. 481 c.p., reato di natura istantanea punibile anche se le opere non vengono poi realizzate. Il ddl del MIT estende questa logica alla dimensione storica dell’immobile, allargando significativamente il perimetro della responsabilità asseverativa.
Doppia conformità sismica altro nodo irrisolto
Altra questione è quella della doppia conformità sismica obbligatoria in caso di sanatoria: le opere in zona sismica devono risultare conformi alle norme tecniche sia al momento della realizzazione sia al momento della sanatoria. Il punto si salda con le problematiche sulla stratificazione normativa accumulata negli anni.
Di fatto il tecnico asseveratore dovrebbe garantire requisiti tecnici riferiti a epoche diverse, con norme che nel frattempo possono essere cambiate e con costruzioni sulle quali non ha avuto alcuna supervisione in corso d’opera.
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