Per partecipare alle gare di progettazione per i servizi di ingegneria e architettura, i laureati e diplomati devono avere competenze precise e dichiararle. Inoltre, le gare saranno aperte anche ai tecnici non laureati. Questi nuovi requisiti entrano in vigore dal 28 febbraio: lo prevede il DM 263/2016, attuativo del Nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio.
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Possono partecipare: ingegneri, architetti, geometri e soggetti in possesso di altri diplomi tecnici, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili.
Requisiti validi per tutti i tipi di società
Tutti i partecipanti dovranno indicare i requisiti di idoneità richiesti (lo dice all’art. 6). Ci sarà una verifica dei requisiti (art. 7).
Tutte le tipologie di società devono risultare in regola con il DURC (art. 8).
Le società devono inoltre comunicare all’Anac:
– entro cinque giorni dall’adozione, la delibera di nomina del direttore tecnico
– entro 10 giorni dall’adozione, l’organigramma;
– entro 30 giorni, l’atto costitutivo;
– entro 30 giorni dall’approvazione dei bilanci, il fatturato speciale.
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Professionisti singoli o associati: requisiti necessari (art. 1)
I professionisti devono avere una laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica che rientra nell’attività prevalente oggetto del bando di gara.
Nelle gare che non richiedono la laurea, è necessario avere il diploma di geometra o un altro diploma attinente alla tipologia dei servizi da prestare. L’apertura delle gare di progettazione anche a geometri e altri tecnici diplomati è una novità introdotta dal Ministero delle Infrastrutture: la precedente normativa escludeva i tecnici non laureati dai servizi di ingegneria e architettura.
I professionisti devono essere abilitati all’esercizio della professione e devono essere iscritti all’Albo professionale.
Requisiti delle Società di professionisti (art. 2)
Come i professionisti singoli devono essere iscritti all’Albo professionale, le società di professionisti che partecipano alle gare devono essere costituite solo tra professionisti iscritti agli Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
Inoltre, indicare l’organigramma aggiornato con soci, amministratori, dipendenti e consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche.
Possono essere costituite come società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) o come società cooperativa. Sono comprese le società tra professionisti (STP) nate con la Legge 183/2011 e regolamentate dal DM 8 febbraio 2013 n. 34.
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Linee guida per i servizi di Ingegneria e Architettura
L’Ebook intende fornire una sintesi articolata contenente le indicazioni di carattere normativo esistenti, alla data attuale, all’interno del d.lgs. 50/2016 e delle nuove linee guida emanate dall’ANAC per i servizi di architettura e ingegneria con delibera 973 del 14 settembre 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.228 del 29 settembre 2016.Oltre agli elementi strettamente legati a questa tipologia di servizi, il testo contiene commenti e indicazioni sui vari ambiti della definizione del progetto, dell’incarico professionale, dei livelli della progettazione (con i conseguenti elaborati) completati da una serie di analisi e valutazioni utili alla comprensione dei vari processi e delle attività da svolgere da parte dei soggetti coinvolti in questo ambito.Per facilitare la visualizzazione delle procedure indicate e delle attività da svolgere sono stati introdotti, oltre ai box di sintesi contenuti nelle linee guida per i servizi di architettura e ingegneria predisposte dall’ANAC, anche delle tabelle e grafici esplicativi dei vari passaggi da eseguire nello svolgimento delle attività che vanno dalla stesura del progetto alla sua validazione finale.Marco Agliata, Architetto, libero professionista, impegnato da più di venticinque anni nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di con- sulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e monitoraggio delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.
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Requisiti richiesti per le società di ingegneria (art. 3)
Il direttore tecnico, che deve esserci e deve collaborare alla definizione delle strategie e controllare le prestazioni dei progettisti, deve essere laureato in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica. Inoltre, deve essere abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni. Il direttore tecnico ha il compito di controfirmare i progetti ed è responsabile, in solido con la società di ingegneria, nei confronti della Stazione Appaltante. Lo stesso direttore tecnico può partecipare alla stessa gara per due società diverse.
Le società di ingegneria devono avere un organigramma aggiornato.
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I requisiti dei raggruppamenti temporanei (art. 4)
Oltre ad essere iscritti nell’Albo di riferimento, i componenti dei raggruppamenti temporanei devono essere liberi professionisti singoli o associati o amministratori, soci, dipendenti e consulenti delle società di professionisti e di ingegneria.
Nei raggruppamenti temporanei, è previsto anche l’obbligo di includere un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni. I suoi requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Se gli affidamenti non richiedano la laurea, il giovane professionista deve avere conseguito il diploma di geometra, o un altro diploma tecnico, ed essere sempre abilitato da meno di cinque anni.
I consulenti devono aver fatturato alla società più del 50% dei loro introiti.
Requisiti dei consorzi stabili (art. 5)
Devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano lavorato nei servizi di ingegneria e architettura. I partecipanti al consorzio devono possedere i requisiti previsti per le società di professionisti e le società di ingegneria.
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