È in vigore il Regolamento UE 2024/3110 sui prodotti da costruzione

Il regolamento UE è in vigore dal 7 gennaio 2025, ma i suoi contenuti saranno pienamente applicabili a partire dall’8 gennaio 2026

È in vigore il Regolamento UE 2024/3110 sui prodotti da costruzione. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 dicembre 2024, il regolamento sostituisce e abroga il precedente CPR 305/2011, delineando un quadro armonizzato aggiornato per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione nell’Unione Europea.

Il regolamento si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, alle parti essenziali dei prodotti, alle parti o materiali destinati a essere utilizzati per prodotti disciplinati dal regolamento, se il fabbricante di tali parti o materiali lo richiede.

Invece, il regolamento non si applica agli ascensori soggetti alla direttiva 2014/33/UE, alle scale mobili o ai loro componenti.

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Indice

Data di entrata in vigore e applicazione operativa

Sebbene il regolamento sia tecnicamente in vigore dal 7 gennaio 2025, i suoi contenuti sono pienamente applicabili a partire dall’8 gennaio 2026.

Questo intervallo di tempo consente agli operatori economici e agli enti pubblici di familiarizzare con le nuove disposizioni e adeguare i propri processi.

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Novità principali del regolamento

Ecco le principali novità in vigore.

  • Transizione digitale e sostenibilità ambientale
    La nuova normativa promuove la digitalizzazione del settore e una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale. Tali transizioni vengono supportate da disposizioni specifiche per l’uso di strumenti digitali e da norme volte a garantire il rispetto degli obiettivi ambientali dell’UE.
  • Nuova definizione di prodotto da costruzione
    La definizione di prodotto da costruzione è stata ampliata. Ora comprende qualsiasi elemento fisico, inclusi quelli fabbricati mediante stampa 3D, destinato a essere integrato in modo permanente in opere di costruzione, con l’eccezione di elementi che devono essere integrati in altri kit o prodotti prima di essere utilizzati.
  • Introduzione del passaporto digitale del prodotto
    Il Capo X del regolamento introduce il concetto di passaporto digitale del prodotto. Sebbene i dettagli operativi siano rimandati a un futuro atto delegato, è già stabilito che tale documento debba includere informazioni essenziali come la dichiarazione di conformità, indicazioni sulla sicurezza, prestazioni ambientali e dati per il riciclo. Queste informazioni dovranno essere accessibili per almeno 25 anni.
  • Appalti pubblici e requisiti di sostenibilità
    Il Capo XII si focalizza sugli appalti pubblici, imponendo il rispetto di requisiti minimi di sostenibilità ambientale. Questa disposizione richiama quanto già previsto dalla disciplina italiana sui Criteri Ambientali Minimi (CAM), ma mira a uniformare tali requisiti a livello europeo.

Allegati al regolamento

Gli allegati al regolamento dettagliano i requisiti tecnici e le procedure di valutazione.

Particolarmente rilevante è l’Allegato IX dedicato ai sistemi di valutazione e verifica, che recepisce il sistema di valutazione 3+ introdotto dal Regolamento UE 2024/2769, volto a migliorare la trasparenza e l’efficienza delle verifiche.

Conclusioni e prospettive future

Il Regolamento UE 2024/3110 aggiorna il quadro normativo alle esigenze tecnologiche e ambientali odierne. Tuttavia, la piena efficacia del provvedimento dipenderà dall’adozione di regolamentazioni pratiche e specifiche nei prossimi anni.

Solo allora sarà possibile valutare con maggiore precisione l’impatto del nuovo regolamento sui mercati e sugli operatori del settore.

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Redazione Tecnica

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