Nuovo Regolamento edilizio unico: è tempo per tutti i Comuni italiani di adeguarsi alle definizioni che troveranno posto in questo contenitore omogeneo. La bozza di regolamento unico è stata diffusa nelle scorse settimane: per ogni singola amministrazione non resta che verificare quale distanza corre tra il proprio regolamento edilizio e il modello.
La approvazione del Regolamento edilizio unico è certamente un tassello rilevante all’interno del più ampio quadro dell’agenda per semplificazione per il triennio 2015-2017, che punta molto anche sull’unificazione delle diverse procedure in campo edilizio. L’approvazione del Regolamento unico è in ritardo sul calendario dell’agenda: il via libera ai Comuni doveva essere dato entro lo scorso mese di novembre. Al momento una prima serie di definizioni è già stata messa a punto e approvata nel tavolo tecnico a cui partecipano, oltre al dipartimento della Funzione pubblica anche il ministero Infrastrutture e tutte le Autonomie. La versione finale del regolamento dovrà poi essere approvata in Conferenza unificata, una volta completata la redazione di tutte le parti del regolamento.
“La svolta ottenuta sul Regolamento Edilizio è un importante passo sulla strada della buona semplificazione e ci auguriamo dunque che venga approvato al più presto” affermava in questo senso lo scorso mese Vito Panzarella, segretario di Feneal Uil Nazionale.
Ricordiamo che il regolamento edilizio si configura come lo strumento con cui ogni Comune regola l’attività di costruzione sul proprio territorio, indicando le prescrizioni progettuali e costruttive che meglio si conformano alla realtà locale. Ad ogni Comune viene pertanto lasciata una diffusa libertà di regolamentazione dal momento che l’attività costruttiva rientra in quel “governo del territorio” che è materia in cui le Regioni e le Autonomie locali conservano rilevanti poteri.
Una analisi del Sole 24 Ore verifica quelli che sono gli aspetti comuni ai regolamenti di un campione di città capoluogo di provincia: all’interno è possibile cogliere le differenze per le singole definizioni. Le descrizioni di superficie coperta a Bologna, Cagliari e Roma non sono proprio coincidenti con quella del regolamenti tipo, ma se ne discostano per rari e sparuti particolari. In altre città la distanza invece aumenta: soprattutto a Palermo, Torino e Venezia, dove ora le descrizioni del parametro elencano le diverse parti dell’immobile le cui superfici concorrono a formare quella coperta.
Anche l’esame delle altre tipologie di superficie mostra che la necessità di adattamento alle nuove descrizioni delle grandezze varia in maniera consistente da da città a città. A Milano, ad esempio, la definizione di superficie lorda è molto specifica ed elenca anche gli elementi che vi rientrano, mentre il regolamento vigente non definisce la superficie utile. Anche per le altre definizioni lo scarto differisce da Comune a Comune. Nel caso del volume totale, per esempio, dalla definizione futura Bologna si discosta poco, mentre Napoli, Bari e Palermo sono molto più lontane.
È probabile che, viste le grandi differenze, in numerosi casi i criteri per la determinazione quantitativa dei parametri che ora sono parti importanti delle definizioni possano essere riportati in testi allegati ai nuovi regolamenti. Con l’approvazione del testo completo del regolamento in conferenza unificata, verranno stabiliti anche i margini di libertà e di movimento dei Comuni sui singoli punti (definizioni comprese).
Ricordiamo che i Comuni sono tenuti ad adottare il Regolamento unico entro i termini che saranno stabiliti mediante gli accordi in sede di Conferenza unificata. L’adozione si configura non derogabile: il Regolamento tipo costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali da applicare con uniformità sull’intero il territorio nazionale.
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