La legge di conversione del Decreto semplificazioni (Legge 11 febbraio 2019, n. 12, in vigore dal 13 febbraio) ha sciolto uno dei nodi rimasti per l’applicazione del regime forfettario versione 2019 introducendo una precisazione nella norma che risolve il problema una volta per tutte. Ha confermato infatti il regime forfettario per gli ex praticanti che si iscrivono all’ordine e fatturano al proprio ex “datore di lavoro”.
Regime forfettario: le disposizioni originarie
Il testo originario delle disposizioni per il regime forfettario, introdotte con la Legge di Bilancio per il 2019, prevedeva infatti il divieto di applicazione della flat tax in caso di attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Di qui il dubbio di chi, dopo aver effettuato il praticantato obbligatorio ed essersi iscritto all’Ordine, si fosse trovato ad avere come committente proprio il soggetto per il quale aveva prestato in passato la sua attività. Fin da subito in realtà il Parlamento aveva chiarito che questa disposizione restrittiva era stata inserita per evitare il passaggio da un rapporto di lavoro dipendente al regime forfettario per risparmiare sulle tasse, ma la formula scelta lasciava comunque spazio al dubbio. Così lo stesso Parlamento è corso ai ripari, introducendo un chiarimento esplicito in coda al comma “incriminato” .
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Il testo rivisto
Le norme stabiliscono infatti che le disposizioni restrittive non si applicano nei confronti di “soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”. Nessun dubbio, quindi, sul fatto una volta iscritti all’Ordine sia possibile continuare ad avere come committente lo stesso soggetto per il quale si è svolta in precedenza attività come praticanti.
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Aliquota super agevolata per l’avvio dell’attività
Peraltro chi apre la partita Iva al termine del praticantato ha la possibilità di usufruire per 5 anni dell’aliquota super agevolata della flat tax al 5% prevista per le nuove attività. Come chiarito infatti dall’Agenzia delle entrate, ai fini della possibilità di applicare il regime riconosciuto alle nuove attività è necessario:
- che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
In riferimento a quest’ultimo requisito l’Agenzia aveva espressamente escluso “il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.
Quindi ora non ci sono più dubbi: anche con la versione 2019 del regime, chi termina il periodo di praticantato e inizia la sua attività professionale ha diritto alla flat tax al 5% per cinque anni, e non è di ostacolo a questo il fatto di avere come committente lo stesso soggetto presso il quale si è svolto il periodo di pratica obbligatoria.
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