Recinzione con paletti in legno e filo spinato, è edilizia libera?

E per un soppalco adibito a deposito-ripostiglio è sufficiente la SCIA? Leggi la rassegna sentenze di oggi!

Mario Petrulli 17/03/20
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In questo clima di incertezze, averne una è confortante: ecco la consueta rassegna sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana. Realizzare una recinzione con paletti in legno e filo spinato, è edilizia libera? Per un soppalco di modeste dimensioni adibito a deposito-ripostiglio è sufficiente la SCIA? Accertamento di conformità, che valore ha il silenzio della P.A.?

E ancora: condono edilizio, a chi incombe l’onere di fornire la prova dell’ultimazione delle opere abusive per fruire della sanatoria? Struttura di ampie dimensioni al servizio di un ristorante, quando è considerabile pergotenda?

Recinzione con paletti in legno e filo spinato, è edilizia libera?

TAR Basilicata, sez. I, sent. 9 marzo 2020 n. 192

Una recinzione costituita da paletti in legno conficcati direttamente nel terreno e due corde di filo spinato è attività edilizia libera

Non serve un titolo edilizio per una recinzione costituita da paletti in legno conficcati direttamente nel terreno e due corde di filo spinato e, conseguentemente, è illegittimo l’eventuale ordine di demolizione e ripristino adottato ex art. 31 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001).

Ed infatti, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la realizzazione di una recinzione metallica con paletti di ferro e cancello, costituisca attività libera, non soggetta nemmeno a denuncia di inizio attività (T.A.R. Basilicata, 17 novembre 2014, n. 789).

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Soppalco adibito a deposito-ripostiglio è sufficiente la SCIA?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 9 marzo 2020 n. 352

Per un soppalco di modeste dimensioni adibito a deposito-ripostiglio è sufficiente la SCIA

Un soppalco in legno e metallo con una superficie di circa 3,65 mq., con altezza utile massima di circa 1,83 m. ed altezza dal pavimento di circa 2,04 m., accessibile tramite una scala del medesimo materiale avente dimensioni in pianta di circa 0,55 m. x 3,30 m., per le relative caratteristiche dimensionali e strutturali, è configurabile a guisa di vano adibito a deposito-ripostiglio ed è da intendersi, come tale, assoggettato non già al regime abilitativo del permesso di costruire, bensì al regime abilitativo della SCIA.

Al riguardo, giova rammentare che, per giurisprudenza consolidata, la costruzione di un soppalco rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire, allorquando sia insuscettibile di incrementare la superficie dell’immobile, ossia allorquando – come, appunto, nella specie – lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile al soggiorno delle persone (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 4166/2018; sez. IV, n. 4780/2019; sez. II, n. 5518/2019).

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Accertamento di conformità, che valore ha il silenzio della P.A.?

TAR Basilicata, sent. 9 marzo 2020 n. 193

Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha valore provvedimentale di reiezione della domanda del privato

In relazione all’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, una giurisprudenza ormai costante (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2008 n. 3373; id. sez. IV, 3 aprile 2006 n. 1710) ritiene che il silenzio serbato dall’amministrazione abbia valore provvedimentale di reiezione della domanda del privato. Ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, esonera l’amministrazione dall’obbligo di fornire una risposta esplicita sull’istanza.

Per converso, l’obbligo di “adeguata motivazione” concerne l’opposto caso in cui l’amministrazione ritenga di accogliere l’istanza di accertamento di conformità. Depone in tale senso la formulazione letterale del co. 3 dell’art. 36 secondo cui: «sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata».

Trattasi di previsione coerente con la ratio dell’istituto: trattandosi di sanare ex post un abuso edilizio, l’amministrazione non può sottrarsi, nell’interesse dell’intera collettività e degli eventuali proprietari confinanti, all’onere di specifica e puntuale esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto, che consentono di legittimare l’opera realizzata sine titulo (T.A.R. Campania, sez. VIII, 15 aprile 2010, n. 1981).

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Condono edilizio, a chi incombe l’onere di fornire la prova dell’ultimazione degli abusi per avere sanatoria?

TAR Toscana, sez. III, sent. 12 marzo 2020 n. 316

Incombe al privato, che chiede il condono edilizio, l’onere di fornire la prova dell’ultimazione delle opere abusive in tempo utile per poter fruire della sanatoria

Secondo l’orientamento ormai diffuso in giurisprudenza, incombe al privato, che chiede il condono edilizio, l’onere di fornire la prova dell’ultimazione delle opere abusive in tempo utile per poter fruire della sanatoria e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all’amministrazione; unicamente l’interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 9/12/2019 n. 8389; Sez. VI, 4/10/2019, n. 6720; id., 2/9/2019, n. 6044; id., Sez. II, 26/8/2019, n. 5860; id., Sez. IV, 26/06/2019, n. 4388). Tale principio risulta applicabile anche quando si contesta un ordine di demolizione ritenendolo illegittimo perché rivolto ad una costruzione eseguita nel periodo in cui l’attività edilizia era libera (TAR Marche, I, 13.1.2020, n. 32).

La produzione in giudizio di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche se proveniente da un terzo, non è sufficiente a soddisfare l’onere probatorio; tale dichiarazione, infatti, non può costituire una prova, neppure presuntiva, dell’epoca di realizzazione dell’abuso, essendo necessari ulteriori riscontri documentali idonei a comprovare con certezza l’epoca di realizzazione dell’opera (TAR Lombardia, Milano, II, 4.9.2019, n. 1944; TAR Sicilia, Palermo, III, 18.7.2018, n. 1631).

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Struttura al servizio di un ristorante, quando è considerabile pergotenda?

TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. 12 marzo 2020 n. 108

Non è una mera pergotenda liberamente installabile una struttura di circa 85 mq. di superficie al servizio di un ristorante

La giurisprudenza è rigorosa nel considerare “pergotenda” i manufatti la cui l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio (Consiglio di Stato , sez. IV , 01/07/2019 , n. 4472).

Si è pertanto ritenuta legittima l’ordinanza di demolizione — motivata sul solo presupposto dell’assenza del titolo paesaggistico ex d. lgs. n. 42 del 2004 — di una pergotenda che, in ragione delle sue dimensioni, è idonea ad alterare l’aspetto dell’edificio ed ha un impatto sull’estetica e sulla “fotografia” del paesaggio, e ciò a prescindere dalla sua natura precaria e amovibile (Consiglio di Stato, sez. VI, 12/10/2017, n. 4736).

Conseguentemente, non è una mera pergotenda una struttura di mt. 5,00 x mt. 17,00, con altezza di mt 3,00/3,50 circa al servizio di un ristorante: la dimensioni rilevanti non consentono di ritenere trascurabile l’impatto che ne deriva alla sagoma dell’edificio e all’assetto del paesaggio circostante soggetto.

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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Foto: iStock/nathan4847

Mario Petrulli

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