Aggiornamento del 5 gennaio 2022_La proroga SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – e di tutti gli atti in scadenza come le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali, arriva con il prolungamento dello stato di emergenza Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
A sancire il prolungamento del periodo di emergenza pandemica è il DL n.221 del 24 dicembre 2021 che influenza anche la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.
Questi titoli edilizi risulteranno validi fino al 29 giugno 2022, che coincide con il novantesimo giorno successivo alla chiusura dello stato di emergenza Covid-19.
Attenzione però, la proroga non è automatica ma diviene operante solo su richiesta dell’interessato. A chiarirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza 245/2021 pubblicata in GU il 22 dicembre 2021.
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La proroga interessa anche il ritiro dei titoli abilitativi edilizi (comunque denominati) rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Risulta, invece escluso dal differimento, il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il rinnovato rinvio delle scadenze è dovuto alla legge di conversione del Dl Agosto che ha introdotto un rinvio “spostabile” per gli atti in scadenza, che va pertanto di pari passo al protrarsi dello stato di emergenza. Ciò è previsto all’articolo 103 del Dl 18 del 2020, così come modificato dall’articolo 3-bis del Dl 125 del 2020.
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I cambiamenti introdotti dal Decreto SCIA2
A proposito di SCIA, ricordiamo che con il Decreto SCIA2 (decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222) è stata introdotta la tabella con la corrispondenza esplicita tra tipologia di intervento edilizio e titolo edilizio.
SCIA2 sostituisce la “super DIA” con la SCIA alternativa al permesso di costruire e introduce la segnalazione certificata per l’agibilità, in sostituzione delle procedure precedenti.
Le modifiche più rilevanti che il decreto SCIA2 ha introdotto nel Testo Unico dell’Edilizia sono:
- scorporo della CILA dall’articolo 6 dove era prima collocata, e inserimento del nuovo articolo 6-bis dedicato esclusivamente a questa procedura;
- introduzione del comma 1 dell’articolo 23, che disciplina il regime della segnalazione certificata alternativa al permesso di costruire: prima la separazione tra SCIA “ordinaria” e SCIA “alternativa” era contenuta esclusivamente in differenti commi dell’articolo 22, mentre ora appaiono più nettamente separate, anche se proceduralmente lo erano anche prima;
- modifica dell’articolo 24 relativo all’agibilità, ed introduzione contestuale della segnalazione certificata per l’agibilità: rispetto alla procedura previgente, cambia di fatto sostanzialmente solo la modalità dell’acquisizione dell’agibilità, ma per il resto gli adempimenti rimangono gli stessi. Viene però spostata più responsabilità sul tecnico asseverante.
Una parte di rilievo del decreto SCIA 2 è la tabella contenuta nell’allegato A; questa tabella è strutturata in modo da associare ad ogni singola attività economica (intesa come commercio o attività edilizia) il relativo titolo abilitativo, ed è divisa in due parti: una prima riguarda la corrispondenza tra attività economica e procedura autorizzativa, mentre la seconda è dedicata esclusivamente all’attività edilizia.
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Quando usare la SCIA?
Ricordiamo che attraverso la SCIA vengono gestiti interventi di manutenzione straordinaria pesante e risanamento conservativo pesante, ristrutturazione edilizia leggera e varianti ai permessi di costruire che non incidono su volumetrie e destinazioni d’uso.
La SCIA è la procedura edilizia subentrata alla DIA ed è regolamentata all’articolo 22 del Testo Unico per l’Edilizia, nel quale è espressamente indicato che la SCIA è competente per le opere di:
- manutenzione straordinaria pesante;
- risanamento conservativo pesante;
- ristrutturazione edilizia leggera laddove l’intervento “non comporti mutamento d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico”;
- variante ai permessi di costruire, che non incida sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comporti mutamenti d’uso rilevanti delle destinazioni previste nel progetto allegato al permesso, che non preveda variazioni di sagoma in zone sottoposte a vincolo o, comunque, variante che non presenti i caratteri della variazione essenziale – concetti ripresi dai punti 35 e 36 dell’allegato A del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222;
- variazioni di prospetto eseguite su immobili non vincolati, che rientrino nella manutenzione straordinaria, secondo la vigente formulazione dell’art. 3, comma 1, lett. b) del Testo Unico.
Inoltre, l’allegato A del decreto SCIA 2, oltre a richiamare naturalmente le disposizioni dell’art. 22, individua altre fattispecie cui è applicabile il regime della SCIA:
- punto 41 – le sanatorie edilizie per quegli interventi che rientrano nel campo di validità della SCIA.
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Va ricordato che, a differenza delle opere soggette a CILA per le quali non è specificato, le opere soggette a SCIA possono, a scelta dell’interessato, essere autorizzate attraverso la richiesta di un permesso di costruire.
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Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori
Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali. L’opera, abbinando il dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo, la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo. Ciò risulta particolarmente utile, per esempio, ove sia necessario verificare il rispetto delle norme vigenti in un dato arco temporale al fine di stabilire la regolarità del manufatto (elemento peraltro necessario per poter godere dei Superbonus fiscali). L’opera è indirizzata ai professionisti tecnici costretti a confrontarsi quotidianamente con norme di difficile interpretazione anche per gli esperti. Il manuale esamina dettagliatamente la prima parte del Testo Unico dell’edilizia (articoli 1-51) focalizzata sull’attività edilizia e sui titoli abilitativi e presenta una serie di peculiarità che la differenziano da lavori analoghi:- ogni articolo presenta il testo vigente e la versione storica, indicando la norma intervenuta;- gli articoli sono arricchiti da un commento e da oltre 2.000 riferimenti giurisprudenziali;- la giurisprudenza riporta: il riferimento (organo giudicante, Sezione, data e numero), un titolo per orientare il lettore e la massima. Il testo del codice è aggiornato con oltre 35 provvedimenti legislativi a partire dalla legge Lunardi fino al decreto Semplificazioni. In appendice sono presenti le c.d. definizioni standardizzate e il quadro dei principali lavori edilizi secondo la riforma Madia. Donato Palombellasi è laureato in Giurisprudenza (laurea quadriennale) con il massimo dei voti e plauso della commissione, discutendo una tesi in Diritto amministrativo. Ha un Master per Giuristi d’Impresa ottenuto presso l’Università di Bologna con specializzazione in opere pubbliche; successivamente ha seguito numerosi corsi specialistici su temi giuridici, economici e finanziari. Ha acquisito esperienza ultra trentennale nel Diritto immobiliare, prima all’interno di studi professionali e poi in aziende operanti nel settore edile-immobiliare. Collaboratore storico di numerose testate specialistiche di rilevanza nazionale, partecipa al comitato scientifico di alcune riviste giuridiche. È autore di numerose opere in materia di Edilizia, Urbanistica, Tutela del consumatore in ambito immobiliare, Contrattualistica immobiliare e Condominio presenti presso le principali biblioteche universitarie e dei Consigli regionali.
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Proseguono le novità nella disciplina edilizia attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, “Decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo unico per l’edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare:- modifica l’istituto del permesso di costruire, della SCIA e di edilizia libera;- semplifica la ristrutturazione edilizia;- deroga i limiti di distanza tra fabbricati;- riforma gli interventi relativi alle opere stagionali e temporanee;- stabilisce lo stato legittimo degli immobili;- proroga i termini di inizio e ultimazione dei lavori;- deroga agli strumenti urbanistici;- disciplina l’uso temporaneo degli immobili;- introduce l’agibilità, in assenza di lavori;- estende il concetto di tolleranze costruttive ed esecutive;- assicura la demolizione di opere abusive;- elimina l’autorizzazione paesaggistica per posa di elementi amovibili su aree pubbliche;- agevola la rigenerazione urbana, il recupero e il riuso degli immobili.Inoltre consente di realizzare, anche su immobili condominiali, ai sensi della legge 17 luglio 2020, n. 77, con la detrazione del 110 per cento, interventi di:- efficienza energetica di edifici o unità immobiliari;- riduzione rischio sismico degli edifici (sisma bonus);- impianti solari fotovoltaici su edifici;- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.Mario Di NicolaArchitetto, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.
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