Anche se il proprietario dell’immobile non è l’autore dell’abuso, egli ne è responsabile.
Il tema già analizzato dal Tar Campania e dal Consiglio di Stato (n.3345/2022, 27 aprile 2022), è stato recentemente anche oggetto della pronuncia n.932/2022 pubblicata il 3 giugno 2022 dal Tar Puglia (Lecce).
Il proprietario dell’immobile fa ricorso contro il Comune di Taranto per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale con cui il Comune pugliese ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate abusivamente ovvero piccoli edifici, una recinzione alta circa 2 metri con cancello, una pensilina e una tettoia.
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Si legge nella sentenza che le opere abusive erano già state rilevate in seguito ad accertamenti avvenuti in epoca antecedente all’occupazione dell’immobile da parte dell’attuale proprietario.
Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito il Tribunale e perché i giudici hanno respinto il ricorso.
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Chi è il responsabile dell’abuso
Nel testo della sentenza si legge chiaramente che è “responsabile dell’abuso” non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene, in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell’utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l’autore materiale dell’abuso preesistente.
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Inoltre, colui che ha la disponibilità del manufatto abusivo e lo utilizza, pur non avendolo materialmente realizzato, va qualificato come “responsabile dell’abuso” anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, poiché non solo non pone fine alla descritta situazione di violazione, con effetti permanenti, della disciplina urbanistico-edilizia, ma anzi trae vantaggio dalla violazione stessa, sfruttandola a proprio beneficio.
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Non può il passaggio del bene annullare gli abusi preesistenti
Il chiaro concetto di responsabile dell’abuso è stato espresso dai giudici del Tar in risposta alla richiesta del proprietario che ha impugnato l’ordinanza di demolizione, rivendicato la propria estraneità ai fatti e ritenendo che l’ordine di demolizione dovrebbe essere indirizzato solo al responsabile dell’abuso.
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Il Tar su questo punto è irremovibile in quanto non basterebbe il passaggio del bene ad altro soggetto per eludere la regola che impone il ripristino dello stato dei luoghi, con il risultato paradossale – certamente contrario alla ratio legis – di consentire l’immunità delle opere da eventuali misure ripristinatorie (e dunque di fatto sanate) per effetto della mera alienazione da parte di colui che le ha realizzate (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 4880/2015, cit.).
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Foto:iStock.com/alvarez
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