È una sentenza che farà discutere quella, recentissima, della Cassazione (sentenza 30 agosto 2013 n. 19989).
Infatti, nel ribadire concetti (per la verità) già ampiamente ripresi da una ricca giurisprudenza in materia di competenze progettuali di geometri e ingegneri, specifica anche che il tecnico diplomato (Geometra e Perito Edile) non ha diritto a ricevere compensi per attività di progettazione e direzione lavori di opere in cemento armato, ancorché “modeste”, se portate a termine prima del 2010, anno della riforma del d.lgs. 212/2010, che ha abrogato il r.d. 2229/1939.
Se tale ragionamento dovesse essere ripreso, e la Corte di Cassazione rappresenta una fonte molto autorevole a questo proposito, si rischierebbe di assistere a contenziosi per la restituzione di compensi già percepiti da Geometri e tecnici diplomati per la progettazione o la direzione lavori ante 2010 nei quali è stato previsto l’utilizzo di cemento armato.
Ma la Cassazione non si ferma qui e specifica anche che la situazione non cambia anche se successivamente interviene un Ingegnere in sede di direzione lavori o in fase esecutiva: il contratto con il Geometra, scrivono gli Ermellini, “la nullità non è esclusa dalla circostanza che la progettazione della costruzione in cemento armato venga poi compiuta, su richiesta dell’incaricato, da un architetto o da un ingegnere, perché la validità del contratto dipende dal possesso del titolo abilitante da parte di chi ha ricevuto l’incarico”.
Insomma, i Giudici della Cassazione negano il diritto al compenso del Geometra anche perché “il negozio giuridico nullo, all’epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non può divenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni”.
Leggi il testo integrale della sentenza della Cassazione n. 19989 del 30 agosto 2013.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento