Ai Geometri non è preclusa la progettazione e la direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a 1.500 metri cubi che devono avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi, sia pure in presenza di cemento armato.
Si arricchisce di un nuovo capitolo il romanzo sulle competenze professionali tra Ingegneri e Geometri con la recentissima sentenza del TAR Veneto n. 1312 depositata il 20 novembre scorso, nella quale i giudici amministrativi della prima sezione del tribunale di Venezia hanno respinto il ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri locale per l’annullamento di una delibera comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei Geometri (leggi anche Professione, la “modesta” competenza progettuale dei geometri).
L’oggetto del contendere, infatti, stabilisce che “tra le competenze professionali dei Geometri e dei Geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a 1.500 mc adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur in presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge a un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”.
Insomma, la sentenza chiarisce che la misura di 1.500 metri cubi non deve essere intesa come un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un Geometra “posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell’opera da realizzare da parte dei Geometri rimane comunque subordinata all’applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo”.
I giudici del TAR Veneto, infine, evidenziano come l’abrogazione del r.d. 2229/1939 per effetto del d.lgs 212/2010 legittimi il Geometra a progettare costruzioni civili in cemento armato, ferma restando l’applicazione del suddetto criterio tecnico-qualitativo.
Scarica la sentenza del TAR Veneto 20 novembre 2013, n. 1312
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