Premesso che oggi le tariffe, a seguito della vigenza del Decreto Bersani del 2006, sono derogabili tra le parti e che nei contenziosi dei Giudici vengono applicate – anche nel privato e non solo del pubblico – le tariffe (solitamente al minimo) previste dal “decreto parametri” del 2016 per gli ingegneri e gli architetti, segnaliamo la sentenza 451/2020 della Cassazione, che si riferisce a un fatto del 1997 – ossia prima del decreto Bersani – e che quindi applica la normativa in vigore allora, quando cioè i minimi tariffari esistevano.
La sentenza n.451/2020 della Cassazione dello scorso 14 gennaio ha preso in esame il caso risalente al 1997 di un architetto a cui era stato sospeso l’incarico per il progetto di lottizzazione per insediamenti produttivi a Prato, mai realizzato a causa delle trasformazioni delle norme urbanistiche.
I giudici hanno deciso alcune regole che saranno sempre da perseguire in casi similari (ovvero, secondo il vocabolario legislativo, «principi di diritto»). Vediamo in dettaglio cosa ha ribadito la corte!
Professionisti tecnici, i minimi tariffari sono sempre inderogabili nel privato
La Corte ha stabilito che nel privato i minimi tariffari sono sempre inderogabili e che la maggiorazione del 25% (prevista dal Dm 143/1949 per i casi di commesse svolte in modo parziale), va sempre attestata al professionista «impudentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell’incarico».
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Il caso
Dato che il progetto non avrebbe potuto veder luce per il sopra detto cambio urbanistico, si era optato per la revoca dell’incarico al progettista che intanto aveva però già depositato le carte.
Per questo motivo la Corte di appello di Firenze aveva deciso di ridurre del 30% il compenso chiesto dall’architetto «in ragione dell’impossibilità di realizzazione del progetto di lottizzazione», senza però l’aumento previsto del 25% richiesto dal progettista, come precedentemente indicato, previsto dal Dm 143/2019 per le “prestazioni in pausa”, «consistenti nella progettazione esecutiva e nella direzione dei lavori, in quanto si trattava di prestazioni che non erano state svolte dal professionista e non potevano essere svolte, in quanto il progetto non era conforme allo strumento urbanistico vigente».
Cosa ha concluso la Cassazione?
La Cassazione ha ribaltato tutto, affermando che la maggiorazione del 25% spetta al progettista «indipendentemente dallo svolgimento dell’attività, qualora il progetto e la direzione dei lavori, fossero previsti nell’incarico ed indipendentemente dai motivi della sospensione, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria».
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E ancora: «Il compenso dovuto a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato [del 25%] indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell’incarico e anche se esso sia determinato dalla revoca di quest’ultimo, proveniente dal committente».
E per i progetti pubblici?
Nelle commesse pubbliche i compensi «possono essere concordati in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari». Nelle private, no. Nel caso in cui si contravvenga a tali regole, si attua la nullità della deroga, e «Poiché, nella specie, il rapporto contrattuale intercorreva tra privati» la Cassazione «ha errato [scegliendo] di operare la riduzione del 30% rispetto ai minimi tariffari».
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Lisa De Simone | 2019 Maggioli Editore
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