La Corte di Cassazione con la sentenza 20389/2018 ha stabilito che se le attività eseguite dai professionisti non sono fortemente connesse con il loro titolo professionale, il versamento dei contributi a Inarcassa non è più obbligatorio. Nel caso specifico valutato dalla Cassazione, era stata effettuata un’attività di marketing come consulente per un’azienda da parte di un ingegnere nucleare che si era dedicato all’analisi di marginalità e dei processi per mettere i prodotti sul mercato.
I contributi sui compensi guadagnati grazie a queste attività, non erano stati versati dal professionista (iscritto ad Inarcassa), perché le riteneva non attinenti al suo campo professionale. Mentre, Intarcassa aveva preteso la corresponsione dei contributi calcolati sui compensi percepiti e di una sanzione aggiuntiva.
Professionisti: quando si devono versare i contributi?
La Corte di Cassazione si è espressa respingendo il ricorso presentato di Inarcassa e ha motivato la decisione affermando che l’attività eseguita dall’ingegnere “era connotata dalla sua prevalente operatività delle strategie di marketing, quindi estranea all’ambito della riserva della categoria professionale, come prevista dagli artt. 51 e 52 del Regolamento di cui al Regio Decreto n.2537/1925”.
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Qualsiasi collegamento tra l’attività svolta e il bagaglio culturale del titolo professionale acquisito con la laurea in ingegneria nucleare è stato escluso dai giudici, che hanno quindi ritenuto “non dovuti” i contributi pretesi da Inarcassa. Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che si sono riscontrati vari contenziosi, in seguito superati in base a due linee interpretative. Una è quella più restrittiva che contempla il pagamento dei contributi ad Inarcassa esclusivamente per le attività attribuite in base alla normativa vigente agli ingegneri e agli architetti. L’altra, più flessibile, prevede il versamento dei contributi ad Inarcassa pure per le attività che non sono attribuite agli ingegneri e agli architetti, ma esclusivamente se il bagaglio culturale dei professionisti è stato di primaria importanza durante lo svolgimento dell’attività medesima, ovvero se l’ingegnere o l’architetto ha fatto uso di specifiche competenze di cui era venuto in possesso nel corso della sua formazione professionale.
Perciò i giudici hanno affermato che è necessario stabilire l’attività realmente svolta dal professionista che, nel caso citato, non si è servito di competenze del suo corso di studi per compiere attività di martketing.
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