I professionisti che lavorano in studi tecnologicamente avanzati pagano l’Irap, imposta regionale sull’attività produttiva. Lo dice un’ Ordinanza della Sezione Civile della Corte di Cassazione.
L’esercizio di attività di lavoro autonomo costituisce presupposto impositivo di Irap solo se si tratta di attività autonomamente organizzata, cioè quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture organizzative la cui responsabilità o il cui interesse è di altri; impiega beni strumentali eccedenti, secondo il minimo indispensabile, per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Lo dice l’Ordinanza n. 5320, con cui il 3 aprile 2012 la Sezione Civile della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che aveva affermato il diritto di un contribuente al rimborso dell’Irap giudicando insussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.
I giudici della Cassazione hanno ritenuto che la CTR abbia trascurato i suddetti principi, quindi hanno cassato la sentenza.
L’utilizzo di attrezzature tecnologiche in maniera rilevante e l’impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se non prestato nelle forme del contratto di lavoro dipendente, rendono autonoma l’organizzazione lavorativa. Il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi in forma continuativa rilevante, integra il presupposto dell’esercizio abituale di attività autonomamente organizzata.
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