Come sappiamo, con il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, la fine dello stato di emergenza COVID-19 è stata spostata al 31 marzo 2022.
Per questo motivo tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati con scadenza che cadeva tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
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In assenza di ulteriori proroghe dell’emergenza, la loro validità è quindi estesa fino al 29 giugno 2022.
In questo contesto, anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 mantengono la loro validità fino al 29 giugno 2022. Lo ricorda, con una circolare, il CNI (circolare n. 836/XIX Sess./2022).
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Antincendio, calcolo quinquenni aggiornamento obbligatorio
In merito alla modalità di calcolo della durata dei quinquenni di riferimento, il CNI (a parziale rettifica di una precedente circolare – n. 803/XIX Sess./2021 – e sentito anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) precisa che:
- Per i professionisti antincendio che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la scadenza naturale del loro quinquennio di riferimento, lo stesso è regolarmente ripartito. Quindi le ore di aggiornamento maturate dopo tale scadenza rientrano nel quinquennio successivo, senza soluzione di continuità;
- I professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza (tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022, ad oggi) e non hanno completato, o non completeranno, l’aggiornamento obbligatorio entro la scadenza naturale, potranno completare le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno. La nuova decorrenza del quinquennio successivo sarà calcolata dalla data di frequenza della 40esima ora di aggiornamento;
- I professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza (tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022, ad oggi) e non completeranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno.
In questo articolo avevamo visto cosa comporta la sospensione dagli elenchi del Ministero dell’Interno
Per agevolare il lavoro delle segreterie degli Ordini in vista della scadenza del 29 giugno 2022, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco collaborerà con il CNI per l’attivazione definitiva della piattaforma ANPA (Anagrafe Nazionale dei Professionisti Antincendio) prima di giugno. Questa anagrafe offrirà una gestione automatizzata degli elenchi dei professionisti antincendio, e anche le date di scadenza dei quinquenni di riferimento saranno aggiornate automaticamente dal sistema.
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Immagine: iStock/ChuangTzuDreaming
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