In attesa della riforma degli ordini professionali, obbligatoria entro il 13 agosto 2012 come prevede la Manovra Salva Italia, il processo di modernizzazione e liberalizzazione per i professionisti tecnici è già partito con il decreto Liberalizzazioni (di cui vi abbiamo anticipato la bozza del testo) su cui è al lavoro il governo Monti in questi giorni.
Le novità riguardano diversi aspetti dell’attività professionale e del rapporto con il cliente.
Si parte con l’abrogazione di tutte le tariffe, minime e massime, come prevede l’articolo 7.
“1.Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse;
b) Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.”.
3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da “e corredata da ” fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono abrogate.
4. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso;
b) All’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso”.
Segnaliamo la lettera b) del comma 4 dove si precisa che in caso di controversia, il compenso spettante al professionista venga determinato dal giudice secondo equità, senza più la necessità del parere dell’Ordine.
Altra novità è l’obbligo di preventivo per la prestazione professionale con indicazione della polizza assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale, come riportato nell’articolo 8:
“1.Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare.
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo”.
Cambia anche l’accesso dei giovani all’esercizio delle professioni con il coinvolgimento dell’Università (articolo 9):
“1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
” 3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214″.
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