Le procedure sotto-soglia nel d.lgs. 36/2023: attività, adempimenti e riferimenti normativi

Una breve guida con tutto ciò che c’è da sapere in materia di affidamenti sotto-soglia, secondo quanto stabilito dal nuovo Codice Appalti

Marco Agliata 08/03/24
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Le soglie dei contratti pubblici, definite dall’articolo 14 del d.lgs. 36/2023, dal 1° gennaio 2024 sono state modificate dai Regolamenti UE n. 2495 – 2496 – 2497 – 2510 del 15/1/2023 sulla base, in sintesi, di nuovi importi che fissano a:

  • 143.000 euro la soglia per forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura aggiudicati da autorità governative centrali;
  • 221.000 mila euro la soglia per forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura aggiudicati da amministrazioni sub-centrali;
  • 5.538.000 euro la soglia per appalti di lavori pubblici.

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Indice

Affidamenti sotto-soglia: attività, adempimenti e riferimenti normativi

In relazione a quanto indicato il calcolo del valore stimato di un appalto, basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, determinerà le procedure applicabili nei vari casi.

Gli affidamenti sotto-soglia, regolati principalmente dagli articoli 48 e successivi del d.lgs. 36/2023, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture assumono una configurazione semplificata in considerazione della minore rilevanza economica sulla base della quale è possibile individuare le modalità di espletamento degli affidamenti che sono indicate nella tabella seguente:

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (articolo 50, d.lgs. 36/2023)
Attività/FunzioniAdempimentiRiferimento normativo
Affidamento di lavori inferiori a 150.000 euro  Affidamento diretto senza valutazione di preventivi (opportuna una dettagliata motivazione sulla determina a contrarre) con applicazione del criterio di rotazioneart. 50, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023
Affidamento di servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 143.000 euro  Affidamento diretto anche senza valutazione di preventivi (opportuna una dettagliata motivazione sulla determina a contrarre) con applicazione del criterio di rotazioneart. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023
Affidamento di servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria con importo pari o superiore a 143.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europeaAffidamento con procedura negoziata  senza bando a 5 operatori economici con applicazione del criterio di rotazioneart. 50, comma 1, lettera e) del d.lgs. 36/2023
Affidamento di lavori per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 euroProcedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori economici con applicazione del criterio di rotazioneart. 50, comma 1, lettera c) del d.lgs. 36/2023
Affidamento di lavori per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria  Procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 10 operatori economici con applicazione del criterio di rotazioneart. 50, comma 1, lettera d) del d.lgs. 36/2023
Indicazioni operative per gli affidamenti sotto-soglia  

1) restano per gli affidamenti sotto-soglia le condizionalità prescritte:
> dall’articolo 1, comma 3 del d.lgs. 36/2023 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità);
> dall’articolo 49 del d.lgs. 36/2023 (principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti);
> dall’art. 14, comma 9, lettera a) del d.lgs. 36/2023 (artificioso frazionamento in lotti);

2) nelle procedure negoziate l’individuazione degli operatori economici avviene sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (sempre nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti);

3) l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

4) per l’affidamento delle procedure sotto-soglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

5) per affidamenti diretti inferiori ai 5.000 euro è consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione;

6) possibilità di reinvito del contraente uscente nei casi indicati all’articolo 49, comma 4 del d.lgs. 36/2023.  
      art. 1, comma 3, art. 49, art. 14, comma 9 del d.lgs. 36/2023        

L’individuazione degli operatori da consultare (affidamento diretto) o da invitare (procedure negoziate) può essere svolta anche attraverso indagini di mercato (che possono essere finalizzate alla ulteriore costituzione di elenchi degli operatori delle singole stazioni appaltanti) con le modalità previste dall’articolo 2 dell’allegato II.1 al d.lgs. 36/2023.

Per gli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.lgs. 36/2023 (relativi alle procedure negoziate), le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

Nel caso dei servizi di ingegneria e di architettura, per i quali il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa diventa obbligatorio solo per gli importi pari o superiori a 143.000 euro, si ricorda l’obbligo di applicazione dei minimi tariffari, previsti dalla legge 49/2023, sulla base del d.M: 17/6/2016 (con l’applicazione – per la progettazione – delle aliquote riportate dall’Allegato I.13 al d.lgs. 36/2023), in attesa dell’emanazione delle nuove Tariffe. La mancata applicazione di quanto disposto dalla legge 49/2023 determina la nullità delle procedure e dei contratti sottoscritti.

Le procedure sotto-soglia nel d.lgs. 36/2023: attività, adempimenti e riferimenti normativi schema 1
Le procedure sotto-soglia nel d.lgs. 36/2023: attività, adempimenti e riferimenti normativi schema 2

Fase di affidamento: novità e condizionalità degli affidamenti sotto-soglia

Ferma restando la possibilità di deroghe puntualmente motivate (assenza di alternative, qualità di lavori già svolti, competitività del prezzo) negli appalti sotto soglia è obbligatoria l’applicazione della verifica del principio di rotazione di cui all’articolo 49 del d.lgs. 36/2023 per il quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.lgs. 36/2023 (procedure negoziate), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro è comunque consentito derogare dal principio di rotazione.

Anche per gli affidamenti sotto-soglia, come disposto dall’articolo 14, comma 9, lettera a) del d.lgs. 36/2023, non può essere utilizzata la suddivisione in lotti relativi alle stesse categorie o settori merceologici, per eludere le soglie di rilevanza europea.

Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110 del d.lgs. 36/2023, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. L’esclusione automatica delle offerte anomale non si applica agli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 36/2023 (affidamenti diretti).

Fase di esecuzione dei contratti: novità e condizionalità degli affidamenti sotto-soglia

Per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato.

Il certificato di regolare esecuzione per i lavori sotto-soglia è applicabile sempre ad eccezione per i casi previsti dall’articolo 28, comma 1, lettera b) dell’Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023 mentre per i sevizi e forniture sotto-soglia è facoltà, in tutti i casi, della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione.

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Marco Agliata

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