Prima cessione sempre libera, successive solo nel sistema finanziario

Nell’articolo le spiegazioni sul funzionamento con un esempio valido per l’installazione dei nuovi infissi

Lisa De Simone 01/03/22
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Le novità del decreto 13 che rivede la stretta antifrode prevedono anche il divieto di frazionamento del credito per le operazioni successive alla prima e il bollino per consentire la tracciabilità nei vari passaggi della cessione.

Norme che di fatto riaprono il mercato perché si conferma anche la possibilità per i fornitori che applicano lo sconto in fattura di cedere il credito anche all’interno della filiera, senza necessariamente rivolgersi alle banche.

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Questa volta il testo parla chiaro.

Leggi anche: Consentite tre cessioni del credito: in Gazzetta il decreto correttivo al Sostegni Ter

Sconto in fattura e libera scelta per la prima operazione

L’art. 121 del decreto Rilancio come risulta dopo le nuove modifiche conferma dunque la possibilità di effettuare la prima cessione del credito senza vincoli in riferimento alla scelta del soggetto. A dettare le regole che si applicano in caso di sconto in fattura è la lettera a) del comma 1 dell’articolo.

In base a queste norme i fornitori che hanno effettuato gli interventi recuperano la somma sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Non c’è quindi nessun obbligo di rivolgersi ad un istituto di credito o a un intermediario finanziario per la prima operazione, in quanto di fatto l’applicazione dello sconto in fattura è equiparato ad una prima cessione.

Quindi, come accaduto fino ad oggi, chi applica lo sconto in fattura (ad esempio per l’installazione dei nuovi infissi) potrà cedere il credito d’imposta maturato a scelta:

  • al produttore in pagamento dei beni;
  • ad altre imprese della filiera;
  • ad altri soggetti privati o imprese interessati ad acquistarlo.

Tra questi ovviamente potranno esserci anche gli istituti di credito, ma, come detto, si tratta di libera scelta.

Non perderti: Visto di conformità Bonus Edilizi e dichiarazione redditi: quando serve e quando è detraibile

Per i contribuenti cessione del credito anche in famiglia

La lettera b) tratta invece della cessione del credito da parte dei singoli contribuenti, per i quali si applicano le stesse regole appena viste. Quindi allo stesso modo il contribuente potrà scegliere di cedere il suo credito:

  • all’impresa che ha effettuato il lavoro;
  • ad un qualunque altro soggetto compresi i familiari;
  • ad un istituto di credito.

Anche in questo caso, dunque, la prima scelta è libera.

Della cessione del credito in famiglia ne abbiamo parlato anche qui

Le opzioni per il cessionario

Cambiano invece le cose per chi accetta il credito oggetto della prima cessione: sparisce l’obbligo a utilizzarlo solo in compensazione e torna la possibilità di cessione, ma:

  • le cessioni successive non potranno essere più di due;
  • dovranno essere effettuate solo tra banche e intermediari finanziari regolamentati dalla Banca d’Italia, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate.

Quindi, tornado al nostro esempio, il produttore degli infissi che ha accettato il credito d’imposta del fornitore potrà:

  • usarlo in compensazione;
  • cederlo in banca.

La banca che accetta questa seconda cessione potrà a sua volta:

  • usarlo in compensazione;
  • cederlo ad un altro istituto bancario o ad una assicurazione.

L’ultimo cessionario (banca o assicurazione) potrà utilizzare la somma solo in compensazione.

Leggi anche: Sostituzione infissi, quale bonus si può sfruttare?

Il bollino per tracciare i passaggi

Con il decreto è anche precisato che le cessioni non potranno essere frazionate, ma si potrà cedere solo la somma intera. E per consentire i controlli alle Entrate di risalire all’intervento edilizio che ha dato origine alle cessioni, e quindi verificarne la correttezza, sarà inserito un codice identificativo per la prima operazione, che dovrà poi essere riportato su tutte le altre eventuali cessioni.

Le modalità attuative di queste disposizioni saranno definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

>> Scarica la tabella con l’articolo 121 del Decreto Rilancio aggiornato al Decreto 13/2022 <<

Da non perdere

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  • il modulo per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022;
  • le istruzioni per la compilazione del modulo per la cessione del credito;
  • il glossario generale che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera;
  • una tabella (all’interno della circolare operativa) con i riferimenti delle risoluzioni e degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate collegate agli interventi di edilizia libera.

Gli acquirenti del pacchetto operativo riceveranno gratuitamente la versione aggiornata alla legge di conversione del decreto Sostegni Ter, non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

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