Sebbene in corso di revisione, il decreto 10 marzo 1998 relativo ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro è ancora valido e, in base al quanto disciplinato, gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984 a formare gli addetti alla squadra di prevenzione incendi, possono svolgere i corsi per addetti all’emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza.
È questo il succo della riposta dei tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a un recente interpello inoltrato dal Consiglio nazionale degli Ingegneri che chiedeva chiarimenti in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati, appunto, dalla legge n. 818/1984.
Nello specifico, il quesito degli Ingegneri mirava a chiarire se il professionista fosse “adeguatamente titolato, agli effetti del DM 10 marzo 1998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso” e se fosse, di conseguenza, “abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel d.lgs. n. 81/2008″.
Ricordiamo che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è regolata dall’art. 37 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro che cita specificatamente il decreto marzo 2008.
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
[…]
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
La Commissione ha dunque risposto che “gli Ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all’emergenza [e prevenzione incendi, n.d.r.] e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza“.
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