Prevenzione incendi per gli asili nido: progettazione, costruzione ed esercizio

Tutte le regole da rispettare per mettere in sicurezza gli asili nido dagli incendi

Gli asili nido costituiscono un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi se constano di oltre 30 persone presenti, come è specificato nell’attività contraddistinta al n. 67 del D. P. R. n. 151 del 1 agosto 2011. Per persone presenti si evince il numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati, come specificato al Titolo I del D. M. 16/07/2014.

La regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido alla quale riferirsi è difatti quella emanata con il D. M. del 16 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014. La suddetta regola tecnica definisce come asilo nido una struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.

Prevenzione incendi per asili nido: le regole

Le disposizioni riportate nel Titolo II della regola tecnica allegata al D. M. 16/07/2014 si applicano:

  • agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti;
  • agli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di  ampliamento successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.

Mentre le disposizioni riportate nel Titolo  III  della  medesima regola  tecnica si applicano agli asili nido con oltre 30 persone presenti esistenti alla data di entrata in vigore del  suddetto decreto, salvo che nei seguenti casi in cui:

  • “siano in possesso di atti abilitativi  riguardanti anche  la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti  autorità,  così  come  previsto  all’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  • siano stati  pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell’attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni”.

Per gli asili nido con meno di 30 persone presenti si applicano le disposizioni  di  cui  al  Titolo IV della già citata regola tecnica.

Gli asili nido di nuova realizzazione possono essere ubicati  in  edifici sia di tipo isolato che in edifici di tipo misto purché, per questi ultimi, il sistema di  esodo sia a loro esclusivo utilizzo. Per gli asili nido esistenti con più di 30 persone è necessario che la separazione avvenga con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/REI 30.

Questi asili nido non devono comunicare con attività ad essi non pertinenti, possono invece comunicare con attività ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui D. P. R. del 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con quelle soggette al D. P. R. 01/08/ 2011, 151, tramite disimpegno anche non aerato avente porte e  strutture almeno REI/EI 60. Inoltre, è ammessa la diretta comunicazione con ambienti  destinati ascuola dell’infanzia anche soggette agli adempimenti al D. P. R. 01/08/ 2011, 151, purché si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

L’ubicazione dovrà consentire sempre l’esodo verso un luogo sicuro, o tramite percorso orizzontale o attraverso l’utilizzo di una rampa con pendenza non superiore all’8%. Inoltre l’edificio deve essere accessibile ai mezzi di soccorso e, se ubicati a partire dal primo piano, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco.

Sia per asili nido di nuova realizzazione che esistenti con più di 30 persone presenti, il carico d’incendio specifico non dovrà superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m².

Asili nido: piani interrati e tendaggi

In tutti i casi piani interrati non possono essere destinati alla presenza dei bambini. Le strutture portanti e  gli  elementi  di  compartimentazione dell’asilo nido devono garantire specifici requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI dettati dalla suddetta regola tecnica.

In particolare i tendaggi devono avere una classe di reazione  al  fuoco  non superiore a 1, i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto,  divani, divani letto, sedie imbottite, guanciali, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM. È consentita la posa in opera di  rivestimenti  lignei  delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati  con  prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco in conformità al D.M. 06/03/1992.

Nel D.L. del 30 dicembre 2016, n.244 (cd DL Milleproroghe), convertito in legge il 27 febbraio 2017, alle proroghe inizialmente previste (scuole) sono state aggiunte gli asili nido, alberghi e rifugi alpini. In particolare per gli asili nido è stato fissato il termine del 31 dicembre 2017 per l’adeguamento antincendio degli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, relativo però solo ai requisiti indicati dall’art. 6, comma 1 lettera a) del citato D.M. 16/07/2014; mentre per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c), in quanto la lettera b) prevedeva l’adeguamento per i requisiti entro i 2 anni successivi al termine indicato dalla lettera a) e la lettera c) entro i 5 anni successivi a questa, si può supporre che i termini di questi punti slitteranno rispettivamente il 31/12/2019 per la lettera b) ed il 31/12/2022 per la lettera c); intanto si aspettano delle successive elaborazioni in termini di regole tecniche che porteranno più chiarezza sulle scadenze da rispettare.

Prevenzione incendi – Procedure, modulistica ed esempi

Come si redige una SCIA antincendio? Come si compilano i modelli PIN? Che documenti bisogna allegare alla SCIA? Come si calcola l’importo dei diritti di istruttoria da versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato? Il testo guida il tecnico nell’aggrovigliato mondo normativo dell’antincendio con semplici procedure da seguire ed esempi applicativi per una rapida redazione della SCIA antincendio. L’opera è un valido aiuto per tutti coloro che si occupano della sicurezza contro gli incendi, da una panoramica generale sulle procedure per l’individuazione dell’attività soggette, illustrando nel dettaglio le modalità di compilazione dei modelli per la presentazione della SCIA antincendio, Valutazione progetto, richieste di deroga, nulla osta di fattibilità e voltura. La necessità di semplificazione degli atti amministrativi e l’esigenza di assicurare tempi rapidi per l’avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza previsto, ha comportato la possibilità di trasferire, secondo il principio di sussidiarietà, parte dei controlli, che venivano effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai professionisti antincendio, esperti del settore, che sono ora tenuti ad asseverare la conformità delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai requisiti di sicurezza antincendio. Il testo ha lo scopo di rendere semplici e comprensibili le disposizioni normative e le procedure di attuazione ai tecnici che operano nel settore dell’antincendio, fornendo le migliori soluzioni alle varie procedure amministrative di prevenzione incendi. Pietro SalomoneIngegnere civile, specializzato in project management e gestione dei patrimoni edilizi. Opera presso la p.a. dove si occupa di gestione dei processi manutentivi degli immobili e collabora con numerose riviste nazionali e internazionali. Curatore del blog Buildingmanagerstrategist

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