Preavviso: cosa prevedono i CCNL dell’edilizia?

Il preavviso è il lasso di tempo tra la comunicazione di recesso e l’ultimo giorno di vigenza del contratto. Analizziamo in dettaglio cosa prevedono, in materia, i CCNL dell’edilizia

Paolo Ballanti 18/07/24

Il datore di lavoro, o il dipendente, che intende risolvere unilateralmente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono tenuti, eccezion fatta per taluni casi particolari, come ad esempio il licenziamento e le dimissioni per giusta causa, a rispettare un periodo di preavviso.

La regolamentazione del preavviso, da intendersi come il lasso di tempo tra la comunicazione di recesso e l’ultimo giorno di vigenza del contratto, è affidata dal Codice civile ai contratti collettivi ovvero, in mancanza degli stessi, agli usi o secondo equità.

Analizziamo in dettaglio cosa prevedono i CCNL dell’edilizia in materia di preavviso.

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FORMATO CARTACEO

Guida ai Piani di Sicurezza 2.0

La guida è aggiornata con il capitolo “Integrazione ai Piani di Sicurezza – Rischio Covid-19” a cura di Marco Ballardini e Carmine Moretti. L’aggiornamento, completo di oltre 50 moduli editabili e personalizzabili, fornisce strumenti utili e indicazioni da seguire nella gestione dell’emergenza legata alla diffusione dell’infezione da COVID-19 nei cantieri. Si è voluto dare al testo un taglio pratico, sulla base dell’esperienza maturata in questo periodo nella consulenza, con esempi precompilati di documenti specifici, di procedure, di protocolli, di check list, di segnaletica, utilizzabili per gestire il rischio di contagio da COVID-19 in cantiere. Nell’aggiornamento vengono prese in considerazione TUTTE le attività operanti in una impresa edile e/o in un cantiere, suddivisi per comodità di consultazione in 3 gruppi: Artigiani, ditte individuali e lavoratori autonomi che operano in cantiere, senza lavoratori; Imprese edili che operano in cantiere, con lavoratori dipendenti o soci lavoratori dipendenti o soci lavoratori; Adempimenti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Questa nuova Guida ai Piani di Sicurezza 2.0, giunta alla seconda edizione, si rinnova e si aggiorna allo stato dell’arte tecnico e normativo per offrire un vero e proprio percorso guidato per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo Tecnico (FT), del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), accompagnando il lettore passo per passo nella redazione, nell’organizzazione e nella gestione della documentazione. Le schede delle lavorazioni e la modulistica, scaricabili dal cloud, sono editabili e personalizzabili secondo le specifiche esigenze e sono state aggiornate mantenendo l’impostazione grafica innovativa della precedente edizione, con l’aggiunta di alcune funzionalità per facilitare il lavoro. È stata mantenuta e arricchita anche la segnaletica relativa ai DPI necessari per il corretto svolgimento delle lavorazioni. In linea con le richieste esplicitate negli anni dagli organi di controllo, questa guida offre uno strumento operativo chiaro, comprensibile e preciso, ulteriormente migliorato e affinato dall’esperienza maturata dagli Autori nel corso di una pluriennale pratica professionale sui cantieri come responsabili e coordinatori della sicurezza. Questa nuova edizione approfondisce ed estende la trattazione con ulteriori schede macchine, gruppi omogenei e schede di lavorazione, come per esempio:• bonifica di ordigni bellici;• incidenti stradali e sicurezza dei luoghi;• scavi archeologici;• allestimento segnaletica stradale;• aggiornamento scheda bonifica amianto. Inoltre, i contenuti delle schede macchine, dei gruppi omogenei e delle schede di lavorazione già presenti nella precedente edizione sono stati integrati con i rischi da esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM) e da Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA). Rivestono particolare importanza, inoltre, le indicazioni riguardanti la gestione dei documenti durante le fasi del cantiere, specialmente per quanto concerne le modalità di aggiornamento. Sono presenti chiare istruzioni per esercitare correttamente il coordinamento e il controllo di cantiere, mediante verbali, moduli e aggiornamenti: non solo delle interferenze e delle lavorazioni, ma anche delle imprese e dei lavoratori autonomi, sia dal punto di vista dell’impresa affidataria e/o esecutrice che del coordinatore. Un’altra novità di questa guida è rappresentata dall’inserimento di una sezione dedicata alla modellazione e al BIM (Building Information Modeling) nella gestione della sicurezza in cantiere.   Luca LenziIngegnere della sicurezza, è docente e coordinatore presso l’Istituto Professionale Lavoratori Edili della Provincia di Bologna e docente a contratto presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna nonché titolare dello studio di ingegneria omonimo. In ambito cantieristico vanta un’esperienza ventennale nel Coordinamento sia in Progettazione che in Esecuzione e segue come consulente o RSPP importanti imprese operanti in ambito edile e del restauro.Carmine MorettiIngegnere ambientale, è consulente aziendale e titolare dello studio TMA Srl di Bologna. Si occupa dal 2003 di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e ambiente. È consulente per aziende con sedi dislocate in varie regioni del territorio nazionale. Negli ultimi anni ha realizzato e curato diverse pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro.Francesco LoroIngegnere edile, è docente di progettazione, costruzioni, impianti e disegno tecnico presso istituti tecnici e professionali. Da sempre appassionato di modellazione dell’architettura, si occupa da anni di sicurezza aziendale e organizzazione del cantiere fornendo consulenza e collaborando con aziende e professionisti nell’ambito della progettazione e del cantiere.

Luca Lenzi, Carmine Moretti, Francesco Loro | Maggioli Editore 2019

Indice

Edilizia artigianato

Il CCNL Edilizia artigianato del 23 luglio 2008 in vigore nel periodo 1° maggio 2022 – 30 settembre 2024 differenzia il preavviso applicabile in caso di dimissioni e licenziamenti, tra operai e impiegati.

L’articolo 33 del contratto collettivo stabilisce che una volta superato il periodo di prova (nel corso del quale il preavviso non opera), il licenziamento o le dimissioni dell’operaio possono aver luogo in qualunque giorno lavorativo con un preavviso che, alla luce delle particolari caratteristiche dell’edilizia, è fissato in:

  • sette giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni;
  • dieci giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta oltre tre anni.

Mancato preavviso

La parte che recede dal contratto (l’azienda nel caso del licenziamento, il lavoratore per le dimissioni) e non rispetta il preavviso è tenuta a versare alla controparte un’indennità pari all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il preavviso stesso.

Se è l’azienda a non osservare il preavviso di licenziamento è prevista l’erogazione di un’indennità in busta paga. Al contrario, quando è quest’ultimo a non rispettare il preavviso di dimissioni, il datore di lavoro trattiene una somma a titolo di mancato preavviso.

Impiegati

L’articolo 72 del CCNL disciplina, in caso di interruzione del contratto a tempo indeterminato di un impiegato, periodi di preavviso diversi in base a:

  • anzianità di servizio in azienda;
  • livello di inquadramento dell’impiegato.

I periodi di preavviso sono direttamente proporzionali all’aumentare dell’anzianità e del livello di inquadramento. Ad esempio, un impiegato che ha superato i cinque anni di servizio (e non dieci) inquadrato in quarta categoria ha un preavviso di un mese e mezzo. Viceversa, per quanti hanno superato i dieci anni di servizio e sono inquadrati nella prima categoria super i mesi di preavviso passano a quattro.

I termini fissati dal CCNL decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Il contratto collettivo prevede altresì, in caso di dimissioni, periodi di preavviso dimezzati rispetto a quelli di seguito descritti per i licenziamenti:

AnzianitàLivelloPreavvisoEvento
Fino a cinque anni di servizioPrima categoria super / prima categoriaDue mesiLicenziamento
Seconda categoria e assistenti tecnici di quarto livelloUn mese e mezzo
Terza, quarta e quinta categoria primo impiegoUn mese
Oltre cinque anni di servizio e non dieciPrima categoria super / prima categoriaTre mesi
Seconda categoria e assistenti tecnici di quarto livelloDue mesi
Terza, quarta e quinta categoria primo impiegoUn mese e mezzo
Oltre dieci anni di servizioPrima categoria super / prima categoriaQuattro mesi
Seconda categoria e assistenti tecnici di quarto livelloTre mesi
Terza, quarta e quinta categoria primo impiegoDue mesi

Edilizia cooperative

Nella formulazione in vigore dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024, i CCNL Edilizia cooperative del 24 giugno 2008 e Edilizia industria del 19 aprile 2010 disciplinano (rispettivamente agli articoli 72 e 32) il preavviso per gli operai sulla falsariga del contratto collettivo per il settore artigianato.

Con riguardo agli impiegati (articoli 101 per le cooperative e 71 per l’industria) la disciplina di fondo è la stessa del CCNL Edilizia artigianato (nel senso di prevedere termini differenziati in base a anzianità di servizio e livello di inquadramento) con una diversa durata del preavviso, tanto per i licenziamenti quanto per le dimissioni.

Edilizia PMI – Confapi

Il contratto collettivo Edilizia pmi – Confapi del 1° luglio 2008 in vigore dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024 prevede per gli operai (articolo 32) che abbiano superato il periodo di prova, in caso di licenziamento o dimissioni (non determinati da giusta causa) che possono peraltro aver luogo in qualunque giorno, un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, è stabilito in:

  • una settimana, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni;
  • dieci giorni di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

Impiegati

Per i dipendenti con la qualifica impiegatizia i termini del preavviso, applicabili per i contratti a tempo indeterminato una volta superato il periodo di prova, sono differenziati in base all’anzianità di servizio in azienda e al livello di inquadramento.

Le tempistiche descritte all’articolo 71 del CCNL sono ridotte alla metà in caso di dimissioni.

Da notare che i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ogni mese, considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra l’effettiva comunicazione alla controparte e la metà o la fine del mese.

Edilizia PMI- Confimi

Il contratto collettivo Edilizia PMI– Confimi del 28 ottobre 2013 nella formulazione in vigore dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2011 non manca di regolamentare il preavviso per operai e impiegati.

L’articolo 32 del CCNL disciplina il preavviso per gli operai sulla falsariga del contratto collettivo Edilizia pmi – Confapi.

Identica situazione all’articolo 71 per i termini di preavviso degli impiegati.

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