Le procedure di formazione dell’autorizzazione paesaggistica sono cadenzate da una tempistica ben precisa, cadenzata dall’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La Soprintendenza può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione paesaggistica entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione completa.
L’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 159 decreto legislativo n. 42 del 2004 è pacificamente inteso come perentorio, ossia come limite temporale previsto a pena di decadenza decorrente dalla ricezione, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione rilasciata e della pertinente documentazione tecnico-amministrativa; in caso di omessa o incompleta trasmissione del materiale descritto, il termine non decorre e la Soprintendenza può legittimamente richiedere gli atti mancanti.
Il termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere di annullamento è pacificamente inteso dalla giurisprudenza come perentorio (Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 agosto 2002, n. 4182), ossia come limite temporale decadenziale che decorre dalla ricezione, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione rilasciata e della pertinente e completa documentazione tecnico-amministrativa.
Tale termine, benché perentorio, ben può venire interrotto in caso di manifestate esigenze istruttorie o per incompletezza della documentazione trasmessa, con nuova decorrenza dall’acquisizione completa dei chiarimenti richiesti e fermo che, prima della scadenza, deve aver luogo anche l’adozione, non anche la comunicazione agli interessati, dell’eventuale annullamento (Consiglio di Stato, Sezione III, 4 novembre 2014, n. 5430).
Del resto, a norma dell’articolo 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il potere di annullamento della Soprintendenza non può che riferirsi a quel potere con tutti i “connotati” riconosciutigli sulla base della normativa previgente, tra cui quello, costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di chiedere le integrazioni documentali ritenute necessarie o utili per il corretto esercizio del potere di annullamento (Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 ottobre 2014, n. 5015).
Tale effetto decadenziale postula dunque, come vuole testualmente la legge, la completezza della documentazione trasmessa. Sicché la regola non vale in caso di omessa o incompleta trasmissione del materiale descritto; in tal caso, la Soprintendenza legittimamente richiede gli atti mancanti e il termine non decorre (Consiglio di Stato, Sezione VI 26 settembre 2003, n. 4838).
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