Ponte Morandi e ZFU di Genova, pronte le regole per beneficiare delle agevolazioni

Pronto il codice tributo, l’elenco dei beneficiari delle agevolazioni spettanti dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova

Monica Greco 03/10/19

La città di Genova è pronta a ripartire e non solo con la ricostruzione strutturale del Ponte Morandi, ma anche fruendo e utilizzando tutte le norme previste dal legislatore per supportare il tessuto economico e imprenditoriale della città di Genova. Sono ai nastri di partenza, infatti, anche le norme di accesso alle agevolazioni riconosciute alle imprese e ai professionisti localizzati nelle ZFU istituite per i territori della Città metropolitana di Genova.

Nel mese di luglio e quello di agosto, l’Amministrazione ha fornito tutte le indicazioni operative mancanti e necessarie per poter fruire dell’agevolazione e si è adoperata per pubblicare in rete l’elenco dei soggetti ammessi al bonus e di quelli autorizzati a beneficiare solo dopo aver prodotto specifica documentazione.

Vediamo in dettaglio tutte le regole per beneficiare delle agevolazioni!

Ponte Morandi e ZFU di Genova, ecco le regole per le agevolazioni

I provvedimenti che aprono le porte agli operatori di Genova sono:
– il Decreto Direttoriale pubblicato il 17 luglio che contiene l’elenco dei soggetti ammessi e la lista di coloro per i quali l’efficacia della concessione alle agevolazioni previste, nonché la relativa fruizione, è subordinata alla produzione e verifica di specifica documentazione;

– il Provvedimento n. 660008, datato 31 luglio a firma del Direttore delle Entrate, con cui sono fissate le modalità e i termini per fruire dell’agevolazione;
– la circolare n.73/E dello scorso 5 agosto in cui è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’agevolazione.

Quali sono le principali novità?

Le novità contenute nei dispositivi sopracitati riguardano tutti quei soggetti che operano nelle zone interessate dall’evento calamitoso del 14 agosto 2018, tristemente noto come il “crollo del Ponte Morandi” a Genova.

Ricordiamo che, a seguito della tragedia, è stata istituita una Zona Franca per i territori della Città metropolitana di Genova coinvolti nella disgrazia. I residenti e coloro che avevano un’attività o un’imprese all’interno di detta zona potevano fruire di importanti benefici fiscali e contributivi. Nello specifico, l’agevolazione riconosceva alle imprese l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2018 e 2019, secondo specifiche condizioni previste dall’articolo 8 del DL n.109 del 2018.

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Le medesime esenzioni sono poi state riconosciute anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.

Fra i beneficiari inclusi, subito dopo, ammessi anche i titolari di reddito di lavoro autonomo, per i quali l’esonero era esclusivamente di tipo contributivo.

A quanto ammontano le agevolazioni?

Per la concessione delle agevolazioni delle ZFU di Genova lo Stato ha reso disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi:
– per il 2018, 9,9 milioni di euro;
– per il 2019, 49,5 milioni di euro;
– per il 2020, 49,5 milioni di euro;

I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono stati definiti in seguito nella Circolare direttoriale n.73726/2019 e, successivamente, il 20 maggio 2019 con la circolare ministeriale n.202506 è stata disposta una proroga relativamente al termine per la presentazione “telematica” delle istanze di accesso all’agevolazione, stabilendo quale ultimo termine utile le ore 12 del 20 giugno 2019. Tutto pronto o quasi, visto che le modalità per fruire dell’agevolazione e la lista completa e definitiva dei soggetti ammessi non era ancora pronta.

Bisogna attendere, appunto, l’estate 2019 per avere un quadro completo di cosa e come fare per accedere ai benefici previsti per le ZFU di Genova. Di seguito, ecco il dettaglio per tutti gli interessati.

Chi sono i soggetti ammessi?

Ricordiamo che con il decreto ministeriale del 6 settembre 2018 era stati già individuata una rosa di soggetti beneficiari, anche se il comma 5 dell’art.1 del citato decreto paventava fattibile la possibilità di ampliare i soggetti ammessi e aggiungere nuovi beneficiari con un successivo decreto MEF.

Questo è quello che di fatto nel mese di luglio è stato fatto dall’Amministrazione, cioè pubblicare un decreto con una nuova lista di soggetti ammessi.

Naturalmente i contribuenti che troviamo negli elenchi dei beneficiari sono quelli che hanno presentato entro il termine ultimo del 20 giugno 2019 la relativa domanda di accesso alle agevolazioni – in modalità esclusivamente telematica, tramite il sito web del MISE, sulla base del modello di cui all’allegato n.1 della Circolare n.73726/2019.

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Ricordiamo che l’accesso alla piattaforma online del Ministero dello Sviluppo Economico deve essere effettuato mediante le credenziali che sono inviate:
–  per le imprese iscritte al Registro delle Imprese nella casella PEC, preventivamente comunicata al Registro;
–  per i titolare  di reddito autonomo nella casella PEC, iscritta a INI-PEC e comunicata alla DGIAI in fase di domanda di concessione.

Alla luce di quanto sin qui detto, la lista di coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni per le ZFU è stata resa nota in due momenti.

I primi beneficiari sono quelli individuati negli allegati del citato decreto del 2018 cioè:
le persone fisiche, non titolari di partita IVA che alla data del 14 agosto 2018 avevano la residenza nel comune di Genova;
i soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o operativa nel comune di Genova.

Quali ulteriori beneficiari?

Gli ulteriori beneficiari sono quelli elencati nel recente decreto direttoriale del 17 luglio 2019, che contiene le liste dei beneficiari, suddivise e riportate dettagliatamente in “3” elenchi allegati al citato decreto, con specifica dei soggetti ammessi e quello di coloro che devono presentare preventivamente specifica documentazione prima di poter accedere alle agevolazioni.

In dettaglio, a corredo del decreto in commento troviamo:
– l’allegato “1” che contiene l’elenco dei soggetti ammessi;
– l’allegato “2” che riporta l’indicazione degli imprenditori che avviano un’attività nella ZFU di Genova entro il 31 dicembre 2019, per i quali la concessione dell’agevolazione è subordinata alla comunicazione di tale avvio al Mise, tramite la procedura informatica – che consente la trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

–  l’allegato “3” in cui è riportato l’elenco di coloro per i quali è stata richiesta la trasmissione della documentazione necessaria al fine di richiedere le informazioni antimafia, di cui al DLgs n.159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, alla competente Prefettura.

Come fruire dell’agevolazione?

Con il Provvedimento del 31 luglio 2019 sono state fornite le modalità e i termini di fruizione dell’agevolazione per le imprese localizzate nella ZFU di Genova.

Le agevolazioni in commento possono essere fruite ricorrendo all’istituto della compensazione, ovvero mediante la riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 17 del DLgs n.241/1997, tramite il modello di pagamento F24.

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La compensazione e, dunque, l’utilizzo dell’agevolazione può essere effettuata esclusivamente attraverso la presentazione telematica del modello F24, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ovvero Entratel e Fisconline.

Una volta eseguito l’invio del modello F24, l’Agenzia delle Entrata verifica ciascun modello ricevuto, effettuando specifici controlli automatizzati, e provvede a scartare il modello al verificarsi delle seguenti casistiche:
– l’importo dell’agevolazione utilizzata è superiore all’ammontare del beneficio residuo;
– il contribuente non rientra nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui il contribuente riceve l’eventuale “comunicazione di variazione” dei dati da parte del MISE, si può procedere con la ripresentazione, sempre con modalità telematica, all’Agenzia delle Entrate del modello F24 variato, con i dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione concessa.

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Per consentire la fruizione dell’esenzione delle imposte sui redditi anche:
– ai soci delle società “trasparenti” e
– ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari
secondo quanto indicato nella Circolare n.34/E/2013 dell’Agenzia dell’Entrate, basterà collegarsi al portale del MISE e accedere all’area attuazione misure DGIAI – dopo aver selezionato la Zona Franca di pertinenza, ovvero la “ZFU di Genova”. Si dovrà accedere alla sezione dedicata alle “Comunicazioni soggetti fruitori” in cui le imprese potranno indicare i dati identificativi di ciascun socio e/o collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale.

Le comunicazioni dovranno essere inviate solo in caso di variazioni rispetto a quanto già indicato nell’istanza di accesso alle agevolazioni.

Come si compila l’F24?

Le imprese localizzate nella ZFU fruiscono dell’agevolazione riducendo i versamenti da fare periodicamente utilizzando “in diminuzione” l’importo del beneficio spettante, mediante il modello di pagamento F24.

Per poter eseguire tale riduzione, ovvero compensazione con gli altri importi a debito presenti nel modello di pagamento, occorre che il contribuente utilizzi uno specifico codice tributo che identifichi, appunto, l’importo dell’agevolazione, ovvero del “credito” spettante.

Il codice tributo “Z161” è quello da utilizzare per l’utilizzo delle agevolazioni in argomento, istituito con la risoluzione n.73/E del 5 agosto 2019.

La sezione da compilare per fruire dell’agevolazione delle ZFU di Genova è la prima, ovvero la sezione “Erario” e  in sede di compilazione del modello F24, ecco quali altri dati indicare:
codice tributo: indicare l’apposito codice “Z161”, denominato “ZFU – CITTA’ METROPOLITANA DL GENOVA – Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti, articolo 8 del DL n.109/2018 e succ. modif.”;

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colonna da compilare: il codice tributo “Z161” che identifica l’agevolazione deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
anno di riferimento: il campo “anno” presente nella suddetta sezione deve essere valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.

Attenzione: se il contribuente deve procedere alla restituzione dell’agevolazione, dovrà utilizzare il medesimo codice tributo avendo cura di compilare sempre la sezione “Erario”, ma utilizzando la colonna “importi a debito versati”.

E nel caso di rinuncia alle agevolazioni?

Il contribuente può anche rinunciare alle agevolazioni, mediante una “Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio“, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR N.445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa/titolare di reddito di lavoro autonomo.

Tale dichiarazione deve essere inviata sempre utilizzando il portale on-line del MISE e, precisamente:
– dall’area dedicata all’attuazione delle misure DGIAI, occorre selezionare l’area del portale “Attuazione Misure”e poi scegliere la Zona Franca di Genova;
– si accede alla sezione dedicata “Comunicazioni varie”, dove occorre selezionare la tipologia documento “Rinuncia”e procedere seguendo le istruzioni riportate nel “Manuale Utente Attuazione Misure”.

Detta sezione è accessibile dopo aver selezionato l’area del portale Attuazione Misure e la Zona Franca di pertinenza.

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Monica Greco

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