La situazione della pianificazione e gestione del paesaggio appare preoccupante. Per questo motivo, la Conferenza delle Regioni ha approvato il 19 aprile un “Documento sulle problematiche aperte sulla pianificazione paesaggistica regionale” per chiedere l’apertura di un tavolo di confronto con il Ministero dei beni culturali.
La prima preoccupazione attiene alla lentezza con cui procede l’attuazione della parte del Codice che affida alle Regioni il compito di redigere piani paesaggistici al fine di assicurare adeguata conoscenza, salvaguardia, pianificazione e gestione in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono (articolo 135).
A tutt’oggi, infatti, l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e Regioni, nelle forme previste dall’articolo 143, non ha prodotto alcun concreto risultato. Questo anche a causa di incertezze in ordine ai tempi e alle condizioni per la stipulazione dell’apposito accordo fra pubbliche amministrazioni previsto dall’articolo 143, comma 2, del Codice, nonché all’attività di monitoraggio e adeguamento dei piani locali. A seguito delle recenti modifiche legislative introdotte dal d.l. 70/2011 al codice dei beni culturali e del paesaggio, sono cresciute le preoccupazioni delle Regioni sul futuro della pianificazione paesaggistica e sull’attività di controllo e gestione dei beni soggetti a tutela. In particolare, le regioni ritengono che la modifica introdotta all’art. 146, c. 5, d.lgs. 42/2004 dall’art. 4, c. 16, lett. e), n. 2), del d.l. 70/2011 – che prevede, in presenza di specifiche prescrizioni d’uso dei beni vincolati e di strumenti urbanistici validati dal MiBAC, il raddoppio del termine (da quarantacinque a novanta giorni) per l’espressione del parere del Soprintendente – dilati in misura fortemente penalizzante i termini del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (a dispetto del proclamato intento di “riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali”), in controtendenza rispetto all’evoluzione normativa avviata dall’approvazione della legge n. 241/1990, introducendo un vero e proprio freno sia all’attività di pianificazione paesaggistica intrapresa ormai da tempo dalle regioni, sia all’attività di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
L’allungamento dei termini del procedimento ministeriale che ne deriverebbe, a seguito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati e della positiva verifica da parte del Ministero dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, appare infatti fortemente disincentivante ai fini dell’attività di redazione o revisione dei piani paesaggistici: la prospettiva di un parere non più vincolante ma obbligatorio, da rendere in novanta giorni, appare del tutto irrealistica.
Occorre poi considerare che l’attività di pianificazione paesaggistica, a fronte della ridefinita attribuzione congiunta Stato-Regioni della materia, grava totalmente sui bilanci regionali: è notorio infatti che i mezzi e le risorse utilizzate per le attività di ricognizione dei vincoli, così come per l’elaborazione delle prescrizioni d’uso, sono messi a disposizione dalle regioni, mentre l’apporto del Ministero (con l’eccezione di alcune esperienze regionali, nelle quali la collaborazione con il Mibac si è concretizzata in una fattiva collaborazione nell’attività di orientamento e elaborazione del piano paesaggistico) si limita ad un’attività di “validazione” o “presa d’atto”, anche con problemi di coordinamento fra le diverse strutture ministeriali, che difficilmente si presta ad essere interpretata come un’attività di “co-pianificazione”, così come intesa dal Codice. Tutto ciò, unito ad un’applicazione incerta e non sempre univoca degli articoli del Codice relativi alla pianificazione paesaggistica, concorre ad un notevole allungamento dei tempi di adozione e approvazione dei piani.
La modifica legislativa introdotta dal d.l. 70/2011 appare tanto più criticabile ove si consideri che essa rappresenta un netto disconoscimento delle posizioni definite nell’ambito dei lavori svolti congiuntamente al Gruppo ministeriale presieduto dal prof. Amorosino per la revisione degli articoli 146 e 149 del Codice, dalle Regioni e dall’ANCI, che avevano portato alla stesura della proposta di una nuova formulazione dell’articolo 146 che ne contemplava una precisa ed organica riformulazione dei contenuti.
In particolare, riferendosi alla questione in oggetto, si prevedeva un termine di trenta giorni per l’espressione del parere (obbligatorio e non vincolante) del soprintendente per gli interventi assoggettati alla procedura di autorizzazione ordinaria, mentre si proponeva l’eliminazione tout court del parere del soprintendente per quelli assoggettati alla procedura di autorizzazione semplificata di cui al d.p.r. n. 139/2010.
La versione contenuta nel d.l. 70/2011, fortemente contestata dalle Regioni nella fase di conversione in legge, raddoppiando i termini per la verifica ministeriale, pare quasi voler sottolineare la subalternità nei confronti del Ministero degli enti delegati, ritenendoli inadeguati ad esprimere valutazioni paesaggistiche anche in presenza di specifici atti di pianificazione in materia elaborati e/o verificati congiuntamente.
Le Regioni ritengono che l’attività di pianificazione paesaggistica non possa prescindere da una forte condivisione a livello locale delle scelte effettuate, e che tale condivisione non possa avvenire senza una reale contropartita – in termini di semplificazioni procedurali nei confronti degli enti locali e dei professionisti – che solo una decisa riduzione dei termini per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche può garantire. Sulla base di tali considerazioni le Regioni esprimono pertanto contrarietà in merito alle scelte parziali finora compiute dal legislatore e tornano a formulare la pressante richiesta di una complessiva riconsiderazione delle tematiche sotto elencate, a partire dalle posizioni già assunte e condivise, ritenute indispensabili per il prosieguo dell’attività di pianificazione paesaggistica e per la gestione dei beni soggetti a tutela:
– revisione degli articoli 146 e 149 del Codice, in coerenza con i contenuti definiti nell’ambito dell’esame congiunto sul testo predisposto dal Gruppo di lavoro misto MiBAC-Regioni, nonché riavvio della riflessione per la revisione dell’articolo 167;
– tempestiva pubblicazione della convenzione di cui all’articolo 156, comma 2, già deliberata dalla Conferenza delle Regioni in data 26 gennaio 2011;
– riconsiderazione e specificazione delle disposizioni inerenti alla pianificazione paesaggistica, con specifico riferimento a: o individuazione di tempistiche e adempimenti anche a carico del MiBAC per l’attività di copianificazione, nonché per l’adozione/approvazione dei piani; o ricognizioni di cui all’art. 143, comma 1, lettera b) e c) e relative prescrizioni d’uso; o verifica ministeriale dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ad avvenuta approvazione del piano paesaggistico, di cui all’art. 146, comma 5;
– immediato avvio dell’attività di cooperazione tra il Ministero e le Regioni per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, così come previsto all’art. 133
Fonte: Regioni.it
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