La regione Abruzzo, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 160, ha approvato le norme che favoriscono gli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e successiva ricostruzione, di immobili residenziali, i comuni riconoscono, quale misura premiale, una volumetria supplementare nella misura del 20% della volumetria edificata esistente al momento dell’entrata in vigore della legge regionale in corso di pubblicazione.
L’incremento volumetrico del 20%, sopra descritto, può essere aumentato fino a raggiungere il 40%, laddove il proprietario reperisca gli standards necessari per l’ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standards richiesti mediante pagamento al comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle per le quali sussiste l’obbligo di cessione.
Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standards in questione sono vincolati all’acquisizione da parte del comune di aree destinate:
– alla realizzazione di parcheggi;
– ad attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale;
– a servizi di quartiere;
– alla realizzazione o riqualificazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
– alla realizzazione di servizi;
– all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 10% della volumetria esistente qualora l’intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A, ai sensi della normativa vigente e per tale incremento siano reperiti i relativi standards, anche mediante monetizzazione, nelle forme sopra descritte.
In ogni caso, gli spazi per parcheggi pertinenziali devono essere reperiti nella misura minima di 1 mq./10 mc.
Il provvedimento stabilisce anche le condizioni e i criteri per le modifiche di destinazione d’uso che sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili, ovvero complementari.
Sono consentiti i cambi di destinazione d’uso degli edifici esistenti all’interno delle categorie già ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici o che si inseriscono in omogeneità con il contesto, in relazione alle funzioni esistenti nell’intorno dell’ambito e dell’edificio di intervento.
Per tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e successiva ricostruzione, è consentita la modifica della sagoma degli edifici, necessaria per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, nel rispetto dei limiti di altezza e di distanza, di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento