Permuta VS espropriazione: il punto di vista (discutibile) delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha espresso (di nuovo) un parere sul trattamento fiscale applicabile a una permuta al posto di un esproprio

Nel numero 7-8/2019 dell’Ufficio Tecnico ci eravamo occupati della possibilità di utilizzare lo strumento della permuta al posto delle indennità di espropriazione. In particolare, erano stati sottolineati i vantaggi che questo strumento, disciplinato dal codice civile all’articolo 1552 e dalla normativa nazionale e regionale, offriva (e offre) agli enti locali rispetto al pagamento dell’indennizzo di una somma per acquistare la proprietà del bene. Il tutto in vista del risparmio per il pubblico erario ex articolo 81, ultimo comma Cost.

Permuta ed espropriazione: la prima scelta delle Entrate

Volutamente, si erano tralasciati i profili fiscali della permuta per operare trasformazioni urbanistiche proprio perché, in altri casi, l’Agenzia delle Entrate si era dimostrata di ampie vedute nel riconoscere esoneri e facilitazioni in ipotesi non riconducibili allo schema classico dell’espropriazione di beni in favore dello Stato.

Il riferimento d’obbligo è alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 66/E del 19 settembre 2018 con cui era stato confermato il regime d’esenzione anche nei casi, non infrequenti, di concessionari dello Stato che avessero svolto procedure per l’acquisizione delle aree necessarie all’esecuzione di opere pubbliche, curando le relative formalità e volture inerenti al passaggio di tali aree in favore del “Demanio dello Stato”.

Permuta ed espropriazione: cambio di rotta delle Entrate

Trattamento fiscale applicabile alla permuta

Oggi, invece, si deve dare conto della risposta all’interpello n. 292 del 22 luglio 2019, con cui l’Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio avviso circa il trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e di bollo, a una permuta che doveva essere formalizzata, in luogo di una procedura espropriativa, tra un Comune e una Parrocchia.

Al termine di una disamina della normativa applicabile, che non può dirsi certo lineare bensì costellata di giustapposizioni, l’Agenzia delle Entrate finisce per escludere il trattamento di favore previsto dal comma 88 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle altre disposizioni cui esso faceva rinvio (in primis, l’art. 20, legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Questo, fondamentalmente, per due ragioni:

  • la natura (non pubblica) di uno dei due soggetti permutanti, vale a dire la Parrocchia, circostanza meramente accidentale;
  • gli interventi, oggetto di permuta tra questi due soggetti, erano stati a loro tempo realizzati in attuazione di un piano di zona, disciplinato dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, che non richiamava la legge l. 10/1977.

Permuta ed espropriazione

Le perplessità sul 292/2019

Non è questa la sede per approfondire il valore attribuibile alle risposte agli interpelli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, bisogna mettere in evidenza alcune perplessità in ordine all’orientamento espresso nell’interpello n. 292/2019 che, per altri versi, sembra costituire un revirement rispetto ad altri avvisi espressi dall’Agenzia delle Entrate. Il riferimento, anche in questo caso è d’obbligo, alla risoluzione n. 68/E del 3 luglio 2014 di cui si era dato conto nel numero 9/2014 dell’Ufficio Tecnico in ordine all’applicazione delle agevolazioni tributarie in caso di cessioni di aree e opere di urbanizzazione.

In ultima analisi, far dipendere l’applicazione delle agevolazioni tributarie dall’eventuale (mancato) richiamo alla legge n. 10/1977 negli atti con cui è stata approvata la permuta in sostituzione dell’espropriazione (che, ontologicamente, quasi sempre coinvolge un soggetto non pubblico) è pretendere un po’ troppo dagli uffici della p.a. che, evidentemente, dovranno avvalersi anche di un tributarista in grado di orientarsi nel ginepraio della relativa normativa.

articolo di Andrea Ferruti

Redazione Tecnica

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