Roulottes in campeggio: permesso di costruire sì o no?

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Come ogni lunedì, ecco una selezione delle massime di alcune sentenze interessanti in materia di edilizia e urbanistica, pubblicate durante la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono:

  • roulottes in un campeggio – permesso di costruire;
  • ricostruzione di un rudere – qualificazione dell’intervento;
  • interventi per eliminazione delle barriere architettoniche in edifici vincolati – valutazione;
  • agibilità – necessità della regolarità edilizia dell’edificio;
  • valutazione paesaggistica – necessità di idonea motivazione.

Roulottes in campeggio, serve il permesso di costruire

Estremi della sentenza: TAR Umbria, sent. 28 marzo 2017 n. 255
Massima: Serve il permesso di costruire per le roulottes utilizzate in un campeggio

 

Serve il permesso di costruire per delle roulottes poggianti su ruote o su blocchi amovibili e non infissi al suolo, destinati esclusivamente all’attività ricettiva di un campeggio, sebbene a carattere stagionale. La giurisprudenza è infatti del tutto pacifica nell’escludere ogni coincidenza tra precarietà e utilizzo stagionale delle opere, allorché le ricorrenti esigenze stagionali vadano a trasformare in modo durevole l’area scoperta preesistente con conseguente impatto sul territorio (ex multis T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 9 luglio 2011, n. 1056; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 4 giugno 2014, n. 600) come avvenuto esattamente nel caso di specie.

Tali argomentazioni sono state in giurisprudenza pedissequamente riproposte quanto alla installazione di roulotte ancorate al suolo in modalità precaria e soggette ad uso continuativo (ex plurimis T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 29 dicembre 2016, n. 2495; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 20 aprile 2016, n. 423).

D’altronde, l’art. 3, lett. e.5) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riconduce expressis verbis alla nozione di “intervento di nuova costruzione” l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. È infatti l’uso effettivo e continuativo del manufatto a condizionare l’esigenza di un titolo abilitativo.

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Ricostruzione di un rudere, nuova costruzione o ristrutturazione?

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, sez. I Brescia, sent. 27 marzo 2017 n. 418
Massima: La ricostruzione dei ruderi è considerata nuova costruzione, quando la parte dell’opera muraria ancora esistente non permette l’individuazione certa dei connotati essenziali del manufatto originario; diversamente, l’intervento è qualificabile come ristrutturazione edilizia

 

È pacifico in giurisprudenza che la ricostruzione dei ruderi vada considerata come realizzazione di una nuova costruzione, quando la parte dell’opera muraria ancora esistente non permette l’individuazione certa dei connotati essenziali del manufatto originario (mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura), attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 27/2/2017 n. 1169); la possibilità di individuare correttamente detti elementi, invece, riconduce nell’ambito della ristrutturazione la ricostruzione di un rudere (art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001).

È stato sottolineato in proposito che “La ristrutturazione edilizia presuppone come elemento indispensabile la preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche planivolumetriche ed architettoniche proprie del manufatto che si vuole ricostruire (Cons. Stato Sez. IV 15 settembre 2006 n. 5375). Non è sufficiente che si dimostri che un immobile in parte poi crollato o demolito è esistente, ma è necessario che si dimostri oltre all’an anche il quantum e cioè l’esatta consistenza dell’immobile preesistente del quale si chiede la ricostruzione. Occorre, quindi, la possibilità di procedere, con un sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell’edificio, in modo tale che, seppur non necessariamente “abitato” o “abitabile”, esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione (in casi analoghi la giurisprudenza ha preteso che l’immobile esista quanto meno in quelle strutture essenziali che, assicurandogli un minimo di consistenza, possano farlo giudicare presente nella realtà materiale: Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2014, n. 5174; Cons. Stato, V, 15 marzo 1990, n. 293 e 20 dicembre 1985, n. 485).

Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza, la c.d. demo-ricostruzione – ovvero un’incisiva forma di recupero di preesistenze comunque assimilabile alla ristrutturazione edilizia – tradizionalmente pretende la pressoché fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello già esistente, dalla cui strutturale identificabilità, come organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, non si può dunque, in ogni caso, prescindere (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, n. 475). L’attività di ricostruzione di ruderi è stata invece concordemente considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione (cfr. Cass. pen. 20 febbraio 2001, n. 13982; Cons. Stato, V, 1° dicembre 1999, n. 2021), avendo questi perduto i caratteri dell’entità urbanistico-edilizia originaria sia in termini strutturali che funzionali” (Consiglio di Stato, sez. VI – 5/12/2016 n. 5106).

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Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici vincolati, valutazione degli interventi

Estremi della sentenza: TRGA Trento, sent. 28 marzo 2017 n. 102
Massima: Gli interventi edilizi volti a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati sottoposti a disposizioni di tutela per il loro particolare interesse paesaggistico o storico artistico, possono essere impediti solo se recano un serio pregiudizio al bene tutelato

 

La legge 9 gennaio 1989, n. 13, nel dettare “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, ha disciplinato, agli articoli 4 e 5, anche il caso in cui gli interventi riguardino immobili sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l’esistenza di un vincolo di natura storico ed artistico. In particolare l’art. 4, oltre a dettare i tempi per il rilascio degli atti autorizzativi per la realizzazione di interventi tesi ad eliminare le barriere architettoniche da attuare negli edifici privati soggetti al vincolo di cui all’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ossia sugli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico), dispone che “l’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato” (comma 4) e che “il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato” (comma 5).

Il successivo art. 5 prevede poi, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ossia sugli immobili sottoposti a vincolo per il loro valore storico ed artistico), che la “competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni” e che “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 4 e 5”. Ne consegue che – alla luce della valutazione comparativa fra diversi interessi di forte rilevanza sociale, operata con tali disposizioni – gli interventi edilizi volti a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati sottoposti a disposizioni di tutela per il loro particolare interesse paesaggistico o storico artistico, possono essere impediti solo se recano un serio pregiudizio al bene tutelato. Può, quindi, essere ammesso anche un pregiudizio ad un bene tutelato per il suo particolare valore paesaggistico o storico artistico, in ragione del rilievo sociale che assumono le opere necessarie ad eliminare le barriere architettoniche, purché tale pregiudizio non sia serio e, quindi, non comprometta in modo rilevante il bene tutelato. Alle amministrazioni che esercitano le funzioni di tutela spetta il delicato compito di valutare la rilevanza del pregiudizio che il bene tutelato potrebbe subire per effetto dell’intervento edilizio progettato al fine di eliminare le barriere architettoniche.

La giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2016, n. 905) ha chiarito che nel sistema della legge n. 13/1989 non vi è una generale e assoluta prevalenza per le opere tese all’eliminazione delle barriere architettoniche da effettuarsi su beni sottoposti a vincolo per il loro interesse paesaggistico o storico artistico, dovendo in ogni caso essere valutato l’impatto di tali opere e potendo le stesse essere assentite solo se non arrecano un serio pregiudizio ai beni vincolati.

Sempre la giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, 8 settembre 2006, n. 8126) ha chiarito come sia irrilevante che le opere che alterano gli elementi caratteristici dello stile architettonico di un palazzo di pregio siano realizzate sulla facciata esterna o interna dell’edificio, atteso che il bene oggetto di tutela è il valore che esprime l’immobile nel suo complesso, e non la sola parte visibile dalla pubblica via.

Necessità della regolarità edilizia dell’edificio per l’agibilità

Estremi della sentenza: TAR Puglia, sez. I Lecce, sent. 28 marzo 2017 n. 496
Massima: La regolarità sotto il profilo edilizio dell’edificio rappresenta un requisito necessario ai fini del rilascio dell’agibilità, sicché nei casi di accertata assenza dei titoli edilizi richiesti dalla legge in relazione al tipo di opere in discussione, l’Amministrazione deve negare l’agibilità

 

La regolarità sotto il profilo edilizio dell’edificio rappresenta un requisito necessario ai fini del rilascio dell’agibilità, sicché nei casi di accertata assenza dei titoli edilizi richiesti dalla legge in relazione al tipo di opere in discussione, l’Amministrazione deve negare l’agibilità.

Invero, l’art. 24 del TU Edilizia legittima alla presentazione della domanda di agibilità solo coloro che risultano “titolari del permesso di costruire” o hanno “presentato scia o dia”, stabilendo la necessaria produzione, da parte dell’istante, di documenti (copia della dichiarazione per la iscrizione in catasto, dichiarazione di conformità delle opere al progetto approvato, …) che presuppongono necessariamente la regolarità edilizia degli edifici da dichiarare agibili (Corte di Cassazione, sentenza n. 17498 del 2012; Consiglio di Stato, sentenza n. 5523/2013 secondo cui: “Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità … Al tempo stesso l’accertamento della piena conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie ed alle prescrizioni del permesso di costruire, nonché alle disposizioni di convenzione urbanistica, costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità”).

Valutazione paesaggistica: necessità di idonea (e specifica) motivazione

Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. III, sent. 28 marzo 2017 n. 478
Massima: L’Amministrazione preposta non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea ad inserirsi nell’ambiente, attraverso l’individuazione degli elementi di contrasto

 

Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che l’Amministrazione preposta non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea ad inserirsi nell’ambiente, attraverso l’individuazione degli elementi di contrasto (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 11-04-2014, n. 706).

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Nello specifico settore paesaggistico, la motivazione dell’autorizzazione paesaggistica può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione: I) dell’edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; II) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l’indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; III) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’indicazione dell’impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio (Cons. Stato Sez. VI, 24-05-2016, n. 2176, T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 21 ottobre 2009, n. 1910 e T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 21-04-2016, n. 401

Ne consegue che sussiste un obbligo per l’Amministrazione di esternare una motivazione riferita al caso concreto, fondata su un analitico accertamento del disvalore delle valenze paesaggistiche, con conseguente necessità che siano individuate le caratteristiche che rendono il manufatto incompatibile con il suo inserimento nel contesto protetto e, quindi, le ragioni ambientali ed estetiche che suggerirebbero di non ammettere un determinato intervento.

Limitandosi ad affermare che un determinato intervento compromette gli equilibri ambientali della zona interessata senza nulla aggiungere, non si consente di comprendere alcunché sul futuro danno alle bellezze ambientali che ne deriverebbe, affermazione quest’ultima che si risolve in un mero postulato apodittico.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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