Le amministrazioni locali negano a volte le richieste legittime dei cittadini riguardanti il permesso di costruire, quando queste non risultano in linea con le proprie attese, dando inizio a notevoli contenziosi per ottenere una positiva risposta alle proprie richieste.
In un caso reale è stato diniegato il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso da negozio ad autorimessa pertinenziale, riprendendo la motivazione contenuta in un provvedimento consiliare, con la quale era stato espresso parere negativo sulla richiesta della ricorrente.
In particolare, la posizione contraria dell’amministrazione fa riferimento alla necessità di potenziare l’offerta commerciale cittadina, alla vicinanza di siti di interesse turistico, e alla presenza di parcheggi riservati ai residenti.
Le censure del ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale possono essere sintetizzate come segue:
– violazione alla norma che consente in via generale il passaggio tra destinazioni principali e accessorie;
– travisamento, in quanto il divieto si basa su valutazioni che sono applicabili nella loro interezza solo al vero e proprio distretto urbano del commercio;
– violazione dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, che consente la realizzazione di parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici, senza necessità di una valutazione del consiglio comunale.
Sulla vicenda, il T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, Sez. I, con sentenza n. 730, del 20 maggio 2015 ha accolto il ricorso, con le seguenti considerazioni:
– le motivazioni poste alla base del diniego non sono idonee a superare l’interesse del proprietario a dotare la propria abitazione di un’autorimessa pertinenzial;
– la programmazione urbanistica può introdurre limitazioni puntuali all’attività edificatoria e al cambio di destinazione d’uso solamente quando siano individuati interessi pubblici altrettanto precisi, altrimenti si trasforma in un’ingiustificata compressione del diritto di proprietà. Quando tali interessi siano effettivamente individuati e descritti, la limitazione deve rispettare un rapporto di stretta proporzionalità;
– pertanto, se all’interno del distretto urbano del commercio può riconoscersi un interesse pubblico qualificato alla conservazione della destinazione commerciale degli edifici, in altre zone il medesimo obiettivo, seppure legittimo, ha inevitabilmente una rilevanza minore, e recede di fronte a destinazioni d’uso che a loro volta beneficiano del favore legislativo, come nel caso dei parcheggi pertinenziali (art. 9 della legge 122/1989);
– non è quindi possibile vietare, al di fuori del distretto urbano del commercio, la formazione di un’autorimessa pertinenziale in sostituzione di un negozio, se non dimostrando l’assoluta incongruenza della modifica dello stato dei luoghi e i gravi problemi che potrebbero derivare alla regolamentazione della circolazione stradale;
– per quanto riguarda la circolazione, si osserva che la realizzazione di un’autorimessa pertinenziale non può essere intesa come una compensazione per la scarsità di parcheggi pubblici presenti nelle vicinanze, e dunque non può essere vietata per il solo fatto che tali parcheggi esistano, come nel caso in esame.
Nel complesso, quindi, non vi sono ostacoli insuperabili all’autorizzazione di permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso.
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