Vuoi frazionare il tuo immobile e non sai se presentare SCIA o Permesso di Costruire? Forse ti sarà utile sapere cosa ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14725 del 4 aprile 2019, ribaltando di fatto quanto deciso dalla Corte di appello. Quest’ultima aveva infatti condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Nello specifico, cosa fare per intervenire aumentando le unità immobiliari?
Permesso di costruire o SCIA, quale delle due per frazionare unʼunità?
Perché la Cassazione ha stravolto lo stato di fatto e annullato la sentenza della Corte territoriale? Facciamo un passo indietro: il caso in esame riguarda un intervento di frazionamento eseguito da parte di un proprietario che per l’esecuzione dei lavori (con cui aveva realizzato quattro appartamenti) aveva semplicemente presentato una SCIA e non il Permesso di Costruire.
Sul Permesso di costruire leggi anche Deroga delle distanze: si può con Permesso di costruire in deroga?
Il problema è che secondo i Giudici di primo grado tale intervento non era considerabile come “risanamento conservativo” quanto “ristrutturazione pesante”. Da ciò la necessità del Permesso di Costruire e non di semplice SCIA. Ne consegue che la cosiddetta punizione sarebbe consistita (da articolo 44 del TU dell’edilizia) in sanzioni pensali da ammenda ad arresto.
Cosa ha deciso la Cassazione?
I Giudici hanno affermato che pur potendosi convenire sulla qualificazione giuridica dell’intervento come ristrutturazione edilizia piuttosto che come risanamento conservativo, non tutti gli interventi di ristrutturazione necessitano del permesso di costruire.
Il fatto è che secondo il già citato TU dell’edilizia sono riconducibili al Permesso di Costruire soltanto interventi di ristrutturazione pesante, ovvero lavori che apportano modifiche di tipo volumetrico complessivo o dei prospetti, e non, come erroneamente interpretato dalla Corte territoriale, interventi che apportano aumento di unità immobiliari.
Per tutto ciò che è definibile ristrutturazione pesante, è necessario presentare soltanto la SCIA.
La sentenza è stata modificata dall’articolo 17, comma 1, lettera d) del DL “Sblocca Italia”, modifica che da come dichiarano i Giudici seppur intervenuta successivamente alla consumazione del reato, è applicabile retroattivamente.
La SCIA 2 cʼentra qualcosa?
Con il Decreto SCIA 2 qualcosa di diverso c’è, nel senso che è sufficiente la Comunicazione di inizio lavori (CILA) per interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari che non comportano la modifica della volumetria complessiva degli edifici.
Ricordiamo incìvece che è richiesto il Permesso di Costruire o la SCIA alternativa per le ristrutturazioni pesanti (allegato al decreto al punto 8).
Scarica qui la documentazione completa della sentenza 14725 del 4 aprile 2019
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